Language of document : ECLI:EU:T:2012:112

Causa T‑221/10

Iberdrola, SA

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d’esecuzione — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso di un’impresa che ha beneficiato di un aiuto individuale concessole in base a tale regime senza che essa fosse destinataria dell’obbligo di recupero — Impresa che non ha occupato una posizione di negoziatrice durante il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione — Irricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Distinzione tra incidenza individuale e interesse ad agire

3.      Diritto dell’Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Ricorso di annullamento avverso una decisione in materia di aiuti di Stato dichiarata irricevibile dal Tribunale — Possibilità di proporre al giudice nazionale di procedere ad un rinvio pregiudiziale

4.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Nozione — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale e che reca menzione di talune misure nazionali di esecuzione — Esclusione

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

1.      Un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, siffatta decisione si presenta, nei confronti dell’impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto. Tuttavia, poiché l’impresa ricorrente non è soltanto interessata dalla decisione in esame in quanto impresa del settore di cui trattasi, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso in base a detto regime, di cui la Commissione ha disposto il recupero, essa è individualmente interessata da tale decisione e il suo ricorso diretto contro di essa è ricevibile.

Un’impresa può anche, certo, essere individualmente interessata per la sua partecipazione attiva al procedimento che ha condotto all’adozione della decisione d’incompatibilità, qualora essa occupi una posizione di negoziatrice chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione, tale da porla in una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona. Tuttavia, se essa si limita a presentare osservazioni, come le altre parti interessate, e a partecipare, come altri terzi interessati, ad una riunione, siffatte circostanze non sono idonee a dimostrare che essa occupava una posizione di negoziatrice atta a consentire di riconoscere che era individualmente interessata.

(v. punti 25-26, 34-35)

2.      Se è vero che l’interesse ad agire può essere accertato segnatamente grazie ad azioni intentate dinanzi al giudice nazionale successivamente alla proposizione del ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione, l’incidenza individuale nei confronti di una persona fisica o giuridica si valuta il giorno della proposizione del ricorso e dipende soltanto dalla decisione impugnata. Quindi, una persona interessata individualmente da una decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune e che ne ingiunge il recupero rimane tale anche se successivamente risulta che il rimborso non le verrà richiesto.

(v. punto 40)

3.      L’Unione è un’unione di diritto le cui istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti col Trattato e coi principi generali di diritto, di cui fanno parte i diritti fondamentali. Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Qualora un ricorso di annullamento di un’impresa avverso una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune, pur non disponendo il recupero degli aiuti, sia dichiarato irricevibile dal Tribunale, nulla osta a che tale impresa proponga al giudice nazionale, nel contesto di eventuali controversie dinanzi ad esso, di procedere ad un rinvio pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE, al fine di porre in causa la validità della decisione della Commissione nella misura in cui constata l’incompatibilità del regime contestato. In tale fattispecie, l’impresa non è assolutamente privata di ogni effettiva tutela giurisdizionale.

(v. punto 43)

4.      Una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale e che menziona l’esistenza di misure nazionali intese ad attuarla, che potranno essere contestate dinanzi al giudice nazionale, non può essere qualificata come atto che non contempla misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

(v. punti 45-47)