Language of document : ECLI:EU:T:2018:784

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

15 novembre 2018 (*)

«Aiuti di Stato – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento – Imprese beneficiarie della misura – Legittimo affidamento»

Nella causa T‑219/10 RENV,

World Duty Free Group, SA, già Autogrill España, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, in qualità di agente,

da

Irlanda, rappresentata inizialmente da G. Hodge ed E. Creedon, successivamente da G. Hodge e D. Browne, in qualità di agenti, assistite da B. Doherty Barry e A. Goodman, barristers,

e da

Regno di Spagna, rappresentato da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente,

intervenienti

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48), e, in subordine, dell’articolo 4 della medesima decisione,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

1        Il 10 ottobre 2007, a seguito di svariate interrogazioni scritte postele nel corso del 2005 e del 2006 da membri del Parlamento europeo, nonché di una denuncia di un operatore privato di cui era stata destinataria nel corso del 2007, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale, previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione al dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge spagnola relativa all’imposta sulle società) dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (BOE n. 313, del 31 dicembre 2001, pag. 50493), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Regio Decreto Legislativo 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951; in prosieguo: la «misura contestata» o il «regime contestato»).

2        La misura contestata prevede che, qualora l’acquisizione, da parte di un’impresa soggetta all’imposta in Spagna, di una partecipazione azionaria in una «società estera» sia almeno del 5% e la medesima partecipazione sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l’avviamento finanziario (v. punti 67 e 69 infra) che ne deriva può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell’imposta sulle società cui è soggetta l’impresa. La misura contestata precisa che, per essere qualificata come «società estera», una società deve essere assoggettata a un’imposta identica a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all’estero.

3        Con lettera del 5 dicembre 2007, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del Regno di Spagna in merito alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale (in prosieguo: la «decisione di avvio»). Tra il 18 gennaio e il 16 giugno 2008, la Commissione ha altresì ricevuto le osservazioni di 32 terzi interessati. Con lettere del 30 giugno 2008 e del 22 aprile 2009, il Regno di Spagna ha replicato alle osservazioni dei terzi interessati.

4        Il 18 febbraio 2008, nonché il 12 maggio e l’8 giugno 2009, sono state organizzate dalla Commissione riunioni tecniche con le autorità spagnole. Altre riunioni tecniche sono state parimenti organizzate con alcuni dei 32 terzi interessati.

5        Con lettera del 14 luglio 2008 e con messaggio di posta elettronica del 16 giugno 2009, il Regno di Spagna ha trasmesso informazioni aggiuntive alla Commissione.

6        La Commissione ha concluso il procedimento, relativamente alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate in seno all’Unione europea, con la decisione 2011/5/CE, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

7        La Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime contestato, consistente in un vantaggio fiscale che consente alle società spagnole di ammortizzare l’avviamento derivante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti, quando esso si applicava ad acquisizioni di partecipazioni in società aventi sede all’interno dell’Unione (articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata). L’articolo 4 della decisione impugnata prevede, in particolare, il recupero da parte del Regno di Spagna degli aiuti concessi.

8        La Commissione ha tuttavia mantenuto aperto il procedimento per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell’Unione, in quanto le autorità spagnole si erano impegnate a fornire elementi ulteriori relativi agli ostacoli che si frappongono alle fusioni transfrontaliere al di fuori dell’Unione che le medesime avevano segnalato.

9        Il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione informazioni relative agli investimenti diretti effettuati da società spagnole al di fuori dell’Unione il 12, il 16 e il 20 novembre 2009, nonché il 3 gennaio 2010. La Commissione ha del pari ricevuto le osservazioni di vari terzi interessati.

10      Il 27 novembre 2009, nonché il 16 e il 29 giugno 2010, si sono tenute riunioni tecniche tra la Commissione e le autorità spagnole.

11      Il 12 gennaio 2011, la Commissione ha adottato la decisione 2011/282/UE, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1; in prosieguo: la «decisione del 12 gennaio 2011»), la quale dichiara incompatibile con il mercato interno il regime contestato, qualora esso si applichi ad acquisizioni di partecipazioni azionarie in imprese aventi sede al di fuori dell’Unione.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2010, la World Duty Free Group, SA, ricorrente, ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

13      Con sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), il Tribunale ha accolto tali conclusioni con la motivazione che la Commissione aveva applicato erroneamente il requisito di selettività previsto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

14      Inoltre, la decisione del 12 gennaio 2011 è stata del pari annullata dal Tribunale nella sentenza del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938).

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 gennaio 2015, la Commissione ha impugnato la sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939). Tale impugnazione, che è stata registrata con il numero C‑20/15 P, è stata riunita all’impugnazione, registrata con il numero C‑21/15 P, che la Commissione aveva proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938).

16      La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, dall’Irlanda e dal Regno di Spagna, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

17      Con sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, in prosieguo: la «sentenza World Duty Free», EU:C:2016:981), la Corte ha annullato la sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato in parte le spese. La Corte ha altresì annullato la sentenza del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T‑399/11, EU:T:2014:938).

18      Conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti principali hanno depositato osservazioni scritte il 2 marzo 2017 e il Regno di Spagna il 3 marzo 2017.

19      Conformemente all’articolo 217, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le parti principali e il Regno di Spagna hanno depositato le loro memorie integrative contenenti osservazioni scritte il 24 aprile 2017.

20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

21      Con decisione del presidente della Nona Sezione ampliata del Tribunale dell’8 dicembre 2017, sentite le parti, la presente causa e la causa T‑399/11 RENV, Banco Santander e Santusa/Commissione, sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 68 del regolamento di procedura.

22      Le parti hanno svolto le loro difese orali all’udienza del 31 gennaio 2018.

23      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, nei limiti in cui dichiara che il regime contestato presenta elementi di aiuto di Stato;

–        in subordine, annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, nei limiti in cui dichiara che il regime contestato presenta elementi di aiuto di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni che implichino l’acquisizione del controllo;

–        in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nei limiti in cui dispone il recupero degli aiuti concessi per le operazioni effettuate prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, dichiarare che non vi è più luogo a statuire;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

25      La ricorrente chiede altresì che il Tribunale adotti misure di organizzazione del procedimento al fine di ottenere la produzione di documenti da parte della Commissione.

26      Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

–        accogliere il ricorso di annullamento;

–        condannare la Commissione alle spese.

III. In diritto

27      La Commissione sostiene che il presente ricorso è irricevibile, poiché la misura contestata non riguarderebbe la ricorrente. In subordine, essa sostiene che la ricorrente non avrebbe ormai interesse ad agire.

28      La ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile.

29      Orbene, va ricordato che il giudice dell’Unione è legittimato a valutare, in considerazione delle circostanze del caso concreto, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto del ricorso nel merito, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punto 52).

30      Nel caso di specie, è giustificato esaminare nel merito il ricorso e, eventualmente, non statuire sulla legittimazione ad agire della ricorrente e sul suo interesse ad agire.

31      A tale riguardo, la ricorrente deduce tre motivi a sostegno del ricorso, il primo, relativo all’assenza di selettività della misura contestata, il secondo, relativo a un errore nell’individuazione del beneficiario della misura contestata e, il terzo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

A.      Sul primo motivo, relativo all’assenza di selettività della misura contestata

1.      Argomenti delle parti

32      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente solleva tre censure, la prima, vertente sull’assenza di selettività prima facie della misura contestata, la seconda, vertente su un errore nell’individuazione del sistema di riferimento (o ambito di riferimento ovvero regime comune o normale) e, la terza, vertente sul carattere giustificato della misura contestata alla luce della natura e della struttura del sistema in cui si inserisce.

33      Occorre precisare, in riferimento a queste ultime due censure, che la ricorrente riferisce di presentare nel ricorso un’argomentazione globale idonea ad applicarsi a entrambe le censure summenzionate.

34      Nell’ambito della prima censura, la ricorrente sostiene essenzialmente che il regime contestato non presenta un carattere selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto il beneficio da esso previsto è accessibile a qualsiasi impresa. Essa afferma che la selettività contemplata nella decisione impugnata si basa su un ragionamento circolare e tautologico secondo il quale solo le imprese che beneficiano della misura contestata possono beneficiarne.

35      La ricorrente si basa anche sull’esistenza di dati statistici che consentirebbero di comprovare il fatto che della misura contestata hanno potuto beneficiare imprese di diverse dimensioni appartenenti a diversi settori e su un’incoerenza della Commissione in relazione alla sua propria prassi.

36      Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata al riguardo.

37      Nell’ambito della seconda censura, la ricorrente sostiene che, mentre le imprese spagnole possono senza difficoltà procedere a un’aggregazione con società residenti, il che consente loro quindi di beneficiare di un ammortamento dell’avviamento, le stesse incontrano difficoltà che impediscono loro di procedere a un’aggregazione, e quindi di beneficiare del medesimo ammortamento, per le operazioni che riguardano le società non residenti. A seconda del tipo di operazioni in questione, le imprese si troverebbero pertanto in situazioni di fatto e di diritto diverse. Non sarebbe dunque possibile ritenere che la misura contestata, che si applica alle sole acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti, introduca una deroga a un regime fiscale comune o normale, ossia una differenziazione tra operazioni che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime in questione, in una situazione di fatto e di diritto analoga.

38      La ricorrente richiama a tale proposito una serie di sentenze della Corte.

39      Nell’ambito della terza censura, la ricorrente sostiene che la presunta deroga introdotta dalla misura contestata è giustificata dalla logica del sistema fiscale spagnolo. La misura contestata consentirebbe, infatti, di garantire una neutralità fiscale tra le operazioni di acquisizione di partecipazioni in società residenti e le operazioni di acquisizione di partecipazioni in società non residenti.

40      A tale riguardo, la ricorrente sostiene che sussistono ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere all’interno stesso dell’Unione. La circostanza, ammettendo che sia accertata, che simili ostacoli configurino violazioni del diritto dell’Unione non consente però, a suo dire, di ritenere che non sussistano ostacoli. Inoltre, non tutti gli ostacoli configurerebbero violazioni. Anche a voler ammettere che gli ostacoli in questione siano scomparsi, la loro esistenza al momento dell’adozione della misura contestata dovrebbe condurre la Commissione a qualificare la medesima come aiuto esistente.

41      Secondo la ricorrente, la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione dovuto al fatto che la Commissione non spiegherebbe perché non vi sarebbero ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere.

42      La ricorrente censura parimenti il ragionamento della Commissione secondo il quale la misura contestata presenta un carattere sproporzionato e troppo impreciso. Secondo la ricorrente, la misura contestata si applicava, correttamente, una volta che la soglia del 5% di partecipazione fosse raggiunta. In ogni caso, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare che la misura contestata non era selettiva per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni di maggioranza. La decisione impugnata dovrebbe quindi essere annullata per lo meno nei limiti in cui essa dichiara che l’applicazione della misura contestata alle acquisizioni di partecipazioni di maggioranza costituisce un aiuto di Stato.

43      Essa richiama a tale proposito varie sentenze.

44      La ricorrente censura inoltre taluni punti della decisione contestata nei quali la Commissione rafforzerebbe il proprio ragionamento con considerazioni relative agli effetti distorsivi che la misura controversa avrebbe sul mercato interno.

45      Il Regno di Spagna ritiene che l’obiettivo della misura contestata sia di garantire il rispetto del principio della neutralità fiscale. In base a tale principio, gli effetti fiscali di uno stesso investimento dovrebbero essere identici.

46      Il Regno di Spagna ritiene che la misura contestata non abbia alcun nesso con il «principio di competitività».

47      Esso sottolinea altresì che il vantaggio offerto dalla misura contestata è accessibile a qualsiasi società, indipendentemente dalla sua attività.

48      Esso aggiunge che la misura contestata si limita a garantire il recupero di un investimento, consentendo che il costo di tale investimento sia dedotto al momento della valutazione dell’importo soggetto all’imposta.

49      Il Regno di Spagna sostiene che la Commissione non ha tenuto conto degli ostacoli giuridici e pratici alle aggregazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione, sebbene esso avesse segnalato tali difficoltà alla Commissione durante il procedimento di indagine formale. Aggiunge che gli ostacoli di cui trattasi esistevano al momento in cui la misura contestata è entrata in vigore e che non sono stati eliminati, nonostante la successiva adozione di una normativa dell’Unione in materia.

50      Il Regno di Spagna sostiene che la Commissione non ha proceduto a un esame rigoroso della situazione di fatto e di diritto in merito agli ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese. Esso indica che la Commissione disponeva di una copiosa documentazione fornitale dal medesimo. L’esistenza di ostacoli sarebbe stata riconosciuta dal membro della Commissione responsabile per la concorrenza nell’ambito di uno scambio di corrispondenza con l’amministrazione spagnola. Gli ostacoli in questione non possono limitarsi agli ostacoli giuridici espliciti.

51      Secondo il Regno di Spagna, l’esistenza di ostacoli giuridici, ma anche economici e pratici, alle aggregazioni transfrontaliere è appurata.

52      La Commissione replica che l’analisi del carattere selettivo effettuata nella decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza, in quanto tale analisi parte dalla definizione dell’ambito di riferimento pertinente e prosegue constatando l’esistenza di un’eccezione creata dalla misura contestata. La Commissione ritiene, nelle sue osservazioni sulla sentenza World Duty Free, che la sua analisi sia stata confermata da tale sentenza.

53      La Commissione afferma che la misura contestata non è giustificata dalla logica del sistema fiscale spagnolo. Essa si basa, in particolare, sul rilievo che, per ammortizzare l’avviamento in caso di operazioni nazionali, sarebbe necessario che si produca l’aggregazione d’imprese, laddove, nel caso di operazioni transfrontaliere, la misura contestata si applicherebbe a partire da una semplice acquisizione di partecipazioni del 5% nell’impresa non residente.

54      La Commissione afferma che, nella decisione impugnata, essa non ha ammesso che la presenza di ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere possa giustificare la misura controversa.

55      La Commissione sostiene che l’esistenza di tali ostacoli nell’Unione non è appurata.

56      La Commissione ricorda altresì che, nel regime normale, l’ammortamento dell’avviamento per acquisizioni di partecipazioni pari a soltanto il 5% è possibile unicamente se tali acquisizioni di partecipazioni siano seguite da un’aggregazione d’imprese. Ciò comporta che un’impresa che realizza un’acquisizione di partecipazioni pari ad almeno il 5% in una società residente, ma che non può procedere a una fusione con quest’ultima in quanto, ad esempio, non possiede partecipazioni sufficienti non potrà beneficiare dell’ammortamento dell’avviamento. Al contrario, un’impresa che, in modo analogo, acquisisce partecipazioni in una società non residente e che non può procedere a una fusione con la stessa, in quanto non possiede partecipazioni sufficienti, potrà beneficiare della misura contestata e ammortizzare in tal modo l’avviamento finanziario.

57      La Commissione precisa che, contrariamente a quanto indicato, a suo dire, nel ricorso, le autorità spagnole non le hanno chiesto di constatare un’assenza di aiuti nei casi in cui la misura contestata è stata applicata a partecipazioni di maggioranza.

58      La Commissione respinge infine gli argomenti della ricorrente relativi alle distorsioni che la misura contestata comporterebbe nel mercato interno.

2.      Giudizio del Tribunale

59      In via preliminare, va rammentato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza World Duty Free, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

60      Per quanto riguarda il requisito di selettività del vantaggio che è un elemento costitutivo della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da una giurisprudenza parimenti costante della Corte risulta che la valutazione del requisito in parola richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in questione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime, e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, a essere qualificato come discriminatorio (v. sentenza World Duty Free, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

61      Peraltro, quando la misura di cui trattasi è considerata un regime di aiuti e non un aiuto individuale, incombe alla Commissione dimostrare che tale misura, benché preveda un vantaggio di portata generale, ne attribuisce il beneficio esclusivo a talune imprese o a taluni settori di attività (v. sentenza World Duty Free, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

62      Con riguardo in particolare a misure nazionali che attribuiscono un vantaggio fiscale, occorre rammentare che una misura di tale natura che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, collochi i beneficiari in una situazione più favorevole rispetto agli altri contribuenti è idonea a recare un vantaggio selettivo ai beneficiari e costituisce, pertanto, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per contro, non costituisce un simile aiuto, ai sensi della menzionata disposizione, un vantaggio fiscale risultante da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici (v. sentenza World Duty Free, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

63      Ciò premesso, ai fini della qualificazione di una misura fiscale nazionale come «selettiva», la Commissione deve, in un primo tempo, individuare il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato e, in un secondo tempo, dimostrare che la misura fiscale considerata deroga a tale regime comune, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito da detto regime comune, in una situazione fattuale e giuridica analoga (v. sentenza World Duty Free, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

64      La nozione di «aiuto di Stato» non riguarda tuttavia i provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico di cui si tratti, in una situazione fattuale e giuridica analoga e, pertanto, a priori selettivi, qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale differenziazione è giustificata poiché risulta dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. sentenza World Duty Free, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

65      È, quindi, a conclusione di un metodo in tre fasi, quale illustrato ai punti 63 e 64 supra, che è possibile concludere che una misura fiscale nazionale presenta un carattere selettivo.

66      Occorre parimenti, sempre in via preliminare, riprendere i punti della motivazione della decisione impugnata in base ai quali la Commissione ha concluso che la misura contestata ha un carattere selettivo.

67      Anzitutto, va precisato che l’avviamento è definito nella decisione impugnata come il valore di una denominazione sociale di buona reputazione dell’impresa interessata, le buone relazioni con i suoi clienti, le competenze del suo personale e altri fattori analoghi che si spera possano tradursi in futuro in profitti superiori a quelli visibili (considerando 18 della decisione impugnata). Esso è il risultato della differenza contabile tra il costo di acquisizione e il valore di mercato degli attivi acquisiti o detenuti dalla società aggregata (considerando 99 della decisione impugnata). Quando l’acquisizione dell’attività di una società avviene tramite l’acquisto delle sue azioni, l’avviamento corrisponde al prezzo pagato per l’acquisizione di una società al di sopra del valore di mercato dell’attivo della stessa società, prezzo che deve essere registrato come attività immateriale distinta, quando l’impresa acquirente assume il controllo dell’impresa mirata (considerando 18 della decisione impugnata).

68      Al considerando 19 della decisione impugnata, è disposto che, secondo i principi fiscali spagnoli, a eccezione della misura contestata, l’avviamento può essere ammortizzato solo in seguito a un’«aggregazione d’imprese» derivante, secondo un’accezione ampia di tale espressione, sia dall’acquisizione o dal conferimento degli attivi detenuti da imprese indipendenti sia successivamente a una fusione o a una scissione.

69      L’avviamento finanziario è definito della decisione impugnata come l’avviamento che si sarebbe avuto se si fossero aggregate l’impresa che detiene la partecipazione e l’impresa mirata. Pertanto, secondo la Commissione, il concetto di avviamento finanziario di cui alla misura contestata introduce, nell’ambito delle acquisizioni di partecipazioni, una nozione utilizzata in genere per le operazioni di aggregazione d’imprese (considerando 20 della decisione impugnata).

70      Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l’ambito o sistema adeguato di riferimento fosse costituito dal sistema generale spagnolo d’imposta sulle società e, più precisamente, dalle norme relative al trattamento fiscale dell’avviamento finanziario previste dal medesimo (considerando 96 della decisione impugnata). Essa ha precisato che «la misura controversa [doveva] essere valutata alla luce delle disposizioni generali del sistema d’imposta sulle società relative alle situazioni in cui in presenza di un avviamento [era] previsto un beneficio fiscale (…) perché a suo parere le situazioni in cui [era] possibile ammortizzare l’avviamento finanziario non [comprendevano] l’intera categoria di contribuenti che si [trovavano] in un situazione di fatto e di diritto analoga» (considerando 89 della decisione impugnata). La Commissione ha pertanto ritenuto che l’ambito di riferimento non potesse limitarsi al trattamento fiscale dell’avviamento finanziario istituito dalla misura contestata, in quanto di tale misura beneficiavano soltanto le acquisizioni di partecipazioni in società non residenti, e che fossero, dunque, le disposizioni generali del regime d’imposta sulle società relative all’ammortamento fiscale dell’avviamento (in prosieguo: il «trattamento fiscale dell’avviamento») che costituivano l’ambito di riferimento.

71      La Commissione ha altresì affermato che, consentendo che l’avviamento che sarebbe stato contabilizzato in caso di aggregazione delle imprese fosse oggetto di contabilità anche in assenza di aggregazione d’imprese, la misura controversa costituiva un’eccezione al sistema di riferimento (considerando 100 della decisione impugnata), giacché quest’ultimo, per ragioni contabili, prevedeva l’ammortamento dell’avviamento solo nell’ipotesi di una simile aggregazione (considerando 19, 20 e 99 della decisione impugnata).

72      La Commissione ha aggiunto che la misura contestata non poteva essere considerata una nuova norma generale di per sé, poiché l’ammortamento dell’avviamento derivante dalla semplice acquisizione di partecipazioni era autorizzato solo nel caso di acquisizioni di partecipazioni transfrontaliere e non nel caso di acquisizioni di partecipazioni nazionali. La misura contestata introduceva quindi, secondo la Commissione, una differenza di trattamento tra le operazioni nazionali e le operazioni transfrontaliere (considerando 100 della decisione impugnata).

73      La Commissione ha poi rilevato, al considerando 111 della decisione impugnata, che la misura contestata non era necessaria in base alla logica del sistema fiscale. La stessa ha aggiunto che essa era anche sproporzionata. Va rilevato che la Commissione, al considerando 91 della decisione impugnata, aveva già evidenziato il carattere indiscriminato e impreciso, nonché discriminatorio, della misura contestata.

74      La Commissione ha precisato che la misura contestata assoggettava a imposte differenti imprese che si trovavano in situazioni analoghe per la sola ragione che alcune di esse partecipavano a investimenti all’estero (considerando 111 della decisione impugnata), e che portava altresì, applicandosi anche ad acquisizioni di partecipazioni di minoranza, a trattare in maniera identica situazioni diverse (considerando 113 della decisione impugnata).

75      La Commissione ha concluso che il carattere di vantaggio selettivo del regime fiscale in questione non era giustificato dalla natura del sistema tributario (considerando 114 della decisione impugnata).

76      Occorre valutare se, in considerazione di ciascuna delle tre censure dedotte dalla ricorrente, la Commissione abbia potuto legittimamente concludere, sulla base della giurisprudenza richiamata e dei punti della motivazione innanzi illustrati, che la misura contestata era selettiva.

a)      Sull’assenza di selettività prima facie

77      Nella sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T‑219/10, EU:T:2014:939), il Tribunale ha, in sostanza, ritenuto che non fosse possibile constatare che una misura costitutiva di un vantaggio fiscale falsasse la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni se il vantaggio in questione era accessibile a tutte le imprese soggette all’imposta sulle società nello Stato membro che aveva adottato la misura di cui trattasi. Il Tribunale ha ritenuto che il vantaggio procurato da una misura fiscale nazionale di portata generale fosse accessibile a qualsiasi impresa qualora fosse impossibile individuare una categoria di imprese esclusa dal beneficio della misura o, corrispondentemente, una categoria di imprese alle quali il beneficio della misura fosse riservato (punti da 34 a 45, 52 e da 79 a 81).

78      Orbene, il Tribunale ha ritenuto che il vantaggio procurato dalla misura contestata fosse accessibile a qualsiasi impresa soggetta all’imposta sulle società in Spagna che decidesse di acquisire partecipazioni in società non residenti. Il Tribunale ha infatti rilevato che qualsiasi impresa era libera di procedere a una simile scelta senza che, in particolare, il settore di attività dell’impresa o la sua dimensione rappresentassero un vincolo al riguardo, e che una stessa impresa poteva, in successione, o in maniera concomitante, acquisire titoli di partecipazione in società residenti e in società non residenti (sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione, T‑219/10, EU:T:2014:939, punti da 53 a 61).

79      Sulla base di una tale constatazione di accessibilità della misura contestata, il Tribunale, applicando il ragionamento esposto al punto 77 supra, ha concluso che la Commissione, per constatare che la misura contestata era selettiva, non poteva limitarsi a rilevare che essa costituiva un’eccezione a un sistema di riferimento, che di essa avevano beneficiato solo le imprese che effettuavano le operazioni dalla stessa previste e che essa «[era] volta a favorire l’esportazione di capitali».

80      Con la sentenza World Duty Free, la Corte ha invalidato il ragionamento esposto al punto 77 supra, ritenendo che esso introducesse un requisito supplementare, relativo all’individuazione di una categoria particolare di imprese che possono essere distinguibili in base a caratteristiche peculiari, il quale non poteva essere dedotto dalla giurisprudenza (v. punti da 69 a 71 e 78).

81      La Corte ha infatti dichiarato che un requisito di applicazione o di ottenimento di un aiuto fiscale poteva costituire il fondamento del carattere selettivo dell’aiuto stesso se tale requisito conduceva a mettere in atto una differenziazione fra imprese che si trovano, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal regime comune che funge da ambito di riferimento, in una situazione di fatto e di diritto analoga, e se, di conseguenza, essa metteva in luce una discriminazione nei confronti delle imprese che ne erano escluse (sentenza World Duty Free, punto 86). La Corte ha altresì rilevato che il fatto che le imprese residenti, allorché acquisiscono partecipazioni azionarie in società fiscalmente domiciliate in Spagna, non possano ottenere il vantaggio previsto dalla misura contestata poteva consentire di concludere che la medesima misura era selettiva (sentenza World Duty Free, punto 87).

82      In tal senso, una constatazione di selettività non deriva necessariamente da un’impossibilità per determinate imprese di beneficiare del vantaggio previsto dalla misura in questione per via di vincoli giuridici, economici o pratici che impediscono loro di realizzare l’operazione cui è subordinata la concessione di tale vantaggio, ma può derivare semplicemente dal rilievo che esiste un’operazione che, benché analoga a quella cui è subordinata la concessione del vantaggio in questione, non dà diritto a quest’ultimo. Ne consegue che una misura fiscale può essere selettiva anche laddove qualsiasi impresa sia libera di scegliere di realizzare l’operazione cui è subordinata la concessione del vantaggio previsto dalla medesima misura.

83      Si è quindi posto l’accento su una nozione di selettività fondata sulla distinzione tra imprese che scelgono di realizzare determinate operazioni e altre imprese che scelgono di non realizzarle, e non sulla distinzione tra imprese sulla base delle loro caratteristiche proprie.

84      Il Tribunale è dunque tenuto ad applicare tale ragionamento alla misura contestata.

85      Orbene, è giocoforza constatare che la misura contestata favorisce le imprese soggette all’imposta in Spagna che hanno scelto di acquisire partecipazioni in società non residenti rispetto alle imprese soggette all’imposta in Spagna che hanno scelto di acquisire partecipazioni in società residenti.

86      Le imprese soggette all’imposta in Spagna, quando effettuano un’operazione di acquisizione di partecipazioni in una società residente, non possono infatti ottenere, in forza di tale operazione, il vantaggio previsto dalla misura contestata.

87      Pertanto, allorché un’impresa soggetta all’imposta in Spagna ha scelto di acquisire partecipazioni in una società non residente, essa è – nell’ambito delimitato da tale operazione – favorita rispetto a qualsiasi altra impresa, inclusa se stessa (v. punto 78 supra), che scelga di procedere all’acquisizione di partecipazioni in una società residente.

88      Da quanto precede emerge che una misura fiscale nazionale quale la misura contestata, che accorda un vantaggio la cui concessione è subordinata alla realizzazione di un’operazione economica, può essere selettiva anche laddove, tenuto conto delle caratteristiche dell’operazione in questione, qualsiasi impresa possa liberamente scegliere di realizzare tale operazione.

89      La prima censura dedotta dalla ricorrente, vertente, in sostanza, sul fatto che qualsiasi impresa può beneficiare del vantaggio procurato dalla misura contestata, deve dunque essere respinta senza che sia necessario accogliere le domande di misure di organizzazione del procedimento presentate dalla ricorrente al riguardo, nei limiti in cui tali misure sono intese a consentire di dimostrare che qualsiasi società può beneficiare del vantaggio procurato dalla misura contestata.

b)      Sull’esistenza di una deroga

90      Con la seconda censura, la ricorrente contesta l’applicazione effettuata nella fattispecie dalla Commissione delle prime due fasi del metodo menzionato ai punti 63 e 64 supra, all’esito delle quali è possibile stabilire se esista una deroga a un regime fiscale comune o normale, vale a dire una differenziazione tra operazioni che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione di fatto e di diritto analoga. Essa contesta, in sostanza, gli elementi di raffronto presi in considerazione dalla Commissione nell’ambito di queste due fasi.

91      Spetta pertanto al Tribunale valutare se la Commissione abbia correttamente attuato le prime due fasi del metodo di analisi menzionato ai punti 63 e 64 supra, ossia l’individuazione di un regime fiscale nazionale comune (prima fase) e l’accertamento dell’esistenza di una deroga al medesimo regime fiscale (seconda fase).

1)      Sulla prima fase

92      Come rilevato al punto 70 supra, la Commissione ha assunto come ambito di riferimento per la sua analisi della selettività il trattamento fiscale dell’avviamento e non ha circoscritto tale ambito al trattamento fiscale del solo avviamento finanziario. Essa ha ritenuto, infatti, che le situazioni in cui fosse possibile ammortizzare l’avviamento finanziario non comprendevano l’intera categoria di contribuenti che si trovano in una situazione analoga in fatto e in diritto. Essa non ha pertanto limitato, nella decisione impugnata, l’esame del criterio di selettività alle sole acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti.

93      Tuttavia, secondo la ricorrente, mentre le imprese spagnole possono senza difficoltà procedere a un’aggregazione con società residenti, il che consente loro di beneficiare di un ammortamento dell’avviamento, esse incontrano difficoltà che impediscono loro di procedere a un’aggregazione, e quindi di beneficiare di tale ammortamento, per le operazioni che riguardano le società non residenti. A seconda del tipo di operazioni in questione, le imprese si troverebbero pertanto in situazioni di fatto e di diritto diverse che giustificano un trattamento fiscale diverso. Non sarebbe quindi possibile ritenere che la misura contestata, che si applica alle sole acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti, introduca una differenziazione tra operazioni che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga.

94      Gli argomenti della ricorrente portano il Tribunale a interrogarsi sulla pertinenza dell’ambito di riferimento scelto dalla Commissione nel caso di specie, il quale, ad avviso della ricorrente, deve limitarsi, a causa di ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere, alla misura contestata, la quale si applica alle sole acquisizioni di partecipazioni in società non residenti.

95      È qui in discussione l’individuazione di un regime fiscale nazionale comune, ossia la prima delle tre fasi del metodo di cui la Corte prevede l’attuazione al fine di esaminare il carattere selettivo o no di una misura fiscale nazionale (v. punti 63 e 64 supra).

96      In primo luogo, va rilevato che questa prima fase è menzionata al paragrafo 16 della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU 1998, C 384, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 1998»). In tale paragrafo si precisa che occorre determinare innanzitutto quale sia il sistema generale applicabile.

97      D’altronde, nella comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (GU 2016, C 262, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione del 2016»), la Commissione indica che il sistema di riferimento costituisce il parametro di riferimento nell’ambito del quale deve essere valutata la selettività di una misura (paragrafo 132).

98      In secondo luogo, si deve sottolineare che, sebbene la giurisprudenza della Corte abbia fornito chiarimenti che consentono di delimitare la portata geografica dell’ambito di riferimento preliminarmente all’analisi dei rapporti che esso intrattiene con la misura considerata come aiuto (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punti da 64 a 66; v., anche, per quanto riguarda un’entità amministrativa che dispone di una competenza legislativa autonoma rispetto a quella dello Stato membro interessato, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C 524/14 P, EU:C:2016:971, punti 61 e 62), la delimitazione materiale dell’ambito di riferimento in questione, al contrario, è effettuata, in linea di principio, in collegamento con tale misura.

99      In tal senso, nella sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a. (da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 50), in riferimento a una misura consistente in un’esenzione dall’imposta sulle società di cui beneficiavano le società cooperative di produzione e lavoro, la Corte ha dichiarato che tale imposta, nel suo complesso, costituiva l’ambito di riferimento, tenuto conto del fatto che, ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle società, la base imponibile dei beneficiari di tale misura era determinata allo stesso modo di quella degli altri tipi di società, vale a dire in funzione dell’importo degli utili netti risultanti dall’esercizio dell’attività dell’impresa al termine dell’anno d’imposta. Pertanto, l’ambito di riferimento è stato definito prendendo in considerazione, da un lato, l’oggetto della misura, che presentava un collegamento evidente con quello dell’ambito di riferimento, e, dall’altro, la situazione dei beneficiari di tale misura, che era analoga a quella di altre persone alle quali si applicava l’ambito di riferimento.

100    Nella sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punti da 63 a 67), sebbene la misura in questione riservasse un vantaggio a determinate imprese consentendo loro di monetizzare il valore economico delle riduzioni di emissioni di ossidi di azoto che esse producevano, la Corte ha tuttavia ammesso che l’ambito di riferimento fosse definito, essenzialmente, dall’assenza di menzione di tale misura in testi legislativi che, tuttavia, avevano un obiettivo ambientale analogo al suo. Essa ha quindi indicato che tale ambito di riferimento era costituito dalle «leggi relative alla gestione dell’ambiente e all’inquinamento atmosferico che non implica[va]no la misura di cui trattasi».

101    La Corte, in queste due cause, ha ritenuto che esistesse un regime il cui oggetto presentava un nesso con quello della misura in questione e che, pur essendo meno favorevole di tale misura, si applicava tuttavia a operatori che si trovavano in situazioni analoghe a quelle dei beneficiari della medesima. Nella causa che ha dato origine alla sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a. (da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 50), tali operatori erano le altre società soggette all’imposta sulle società la cui base imponibile era determinata allo stesso modo di quella delle società cooperative di produzione e lavoro. Nella causa che ha dato origine alla sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 64), si trattava delle imprese che emettevano ossidi di azoto cui la misura in questione non si applicava, ma alle quali, tuttavia, al pari delle imprese alle quali tale misura si applicava, erano imposti obblighi in materia di limitazione o di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto.

102    Risulta quindi dalla giurisprudenza che, oltre all’esistenza di un nesso tra l’oggetto della misura in questione e quello del regime normale, l’esame del carattere analogo delle situazioni ricomprese in tale misura e delle situazioni ricomprese in tale regime consente parimenti di delimitare materialmente la portata del medesimo.

103    È peraltro il carattere analogo di tali situazioni che consente anche di ritenere che esista una deroga (v. punto 63 supra), allorché le situazioni ricomprese nella misura contestata sono trattate diversamente da quelle ricomprese nel regime normale pur essendo analoghe a esse.

104    Pertanto, un ragionamento d’insieme sulle prime due fasi del metodo di cui ai paragrafi 63 e 64 supra può, in determinati casi, portare a determinare sia il regime normale sia l’esistenza di una deroga.

105    Occorre tuttavia precisare che, nella sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a. (da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punti da 54 a 61), la Corte ha proseguito l’analisi esaminando le caratteristiche particolari delle società cooperative di produzione e lavoro e ha concluso, al termine della medesima analisi, la quale era quindi simile a quella effettuata nel corso della seconda fase del metodo menzionato ai punti 63 e 64 supra, che non si può ritenere che dette società si trovino, in linea di principio, in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali.

106    In terzo luogo, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, il carattere analogo delle situazioni che consente, nell’ambito della prima fase del metodo di cui ai paragrafi 63 e 64 supra, di delimitare materialmente il regime normale va valutato alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime in questione.

107    Nella causa che ha dato origine alla sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a. (da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 50), infatti, è esaminando la situazione degli operatori alla luce dell’obiettivo dell’imposta sulle società che la Corte ha concluso che la situazione delle società cooperative di produzione e lavoro e quella delle altre società erano analoghe. Infatti, atteso che l’obiettivo di tale imposta era l’imposizione dei redditi delle società (punto 54), la determinazione della base imponibile delle società cooperative e di quella delle altre società, che è una prima fase necessaria al fine di stabilire l’imposta, era effettuata in maniera identica (punto 50).

108    Nella causa che ha dato origine alla sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punti 63, 64 e 67), a società diverse da quelle che beneficiavano della misura contestata, che emettevano parimenti ossidi di azoto, erano di conseguenza imposti dalle «leggi relative alla gestione dell’ambiente e all’inquinamento atmosferico» (v. punto 100 supra) gli stessi obblighi in materia di limitazione o di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto. Queste diverse società si trovavano dunque, alla luce dell’obiettivo di tutela dell’ambiente perseguito non soltanto dalla misura contestata, ma soprattutto dalle suddette leggi, che costituivano il regime normale, in una situazione analoga a quella delle società che beneficiavano della misura contestata.

109    Stanti le considerazioni che precedono, occorre stabilire se, nel caso di specie, alla luce dell’obiettivo del regime normale individuato dalla Commissione, il cui oggetto deve presentare un nesso con quello della misura contestata, le imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti e quelle che acquisiscono partecipazioni in società non residenti si trovino, come sostiene la ricorrente, in situazioni di fatto e di diritto non analoghe e talmente diverse che il regime normale avrebbe dovuto limitarsi alla misura contestata.

110    A tale riguardo, va rilevato che la misura contestata consente l’ammortamento a fini fiscali dell’avviamento derivante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti.

111    Nel sistema fiscale spagnolo, la base imponibile si calcola partendo dal risultato contabile, apportandovi poi rettifiche in applicazione di norme fiscali (considerando 37 e 97 della decisione impugnata).

112    Orbene, una di tali norme fiscali, il cui oggetto presenta un nesso con quello della misura contestata, prevede l’ammortamento dell’avviamento.

113    Conformemente alla norma summenzionata, l’ammortamento dell’avviamento è possibile in seguito a un’«aggregazione d’imprese», vale a dire, in un’accezione ampia di tale espressione, sia a seguito di un’acquisizione o di un conferimento degli attivi detenuti da imprese indipendenti sia successivamente a un’operazione di fusione o di scissione (considerando 19 e 99 della decisione impugnata).

114    Va precisato che dal disposto dell’articolo 89, paragrafo 3, della legge spagnola relativa all’imposta sulle società non si può desumere che le imprese possano, al di fuori dell’ipotesi nella quale si applica la misura contestata, beneficiare dell’ammortamento dell’avviamento per semplici acquisizioni di partecipazioni. Come lo stesso Regno di Spagna riferisce nelle sue osservazioni, infatti, in forza di tale disposto, quando un’impresa acquisisce partecipazioni in una società, essa è autorizzata ad ammortizzare l’avviamento relativo a tale acquisizione di partecipazioni solo in caso di successiva fusione con la società acquisita. La fusione, che è una forma di aggregazione d’imprese – la sola peraltro presa in considerazione dalla Commissione in un’accezione ristretta di tale termine (considerando 23 della decisione impugnata) che essa utilizza quando si limita al caso delle acquisizioni di partecipazioni (considerando 20 e 27 della decisione impugnata) –, è quindi una condizione necessaria per l’ammortamento dell’avviamento.

115    Da quanto precede risulta che solo un’aggregazione d’imprese consente l’ammortamento dell’avviamento a fini fiscali. Occorre altresì sottolineare che questo tipo di trattamento fiscale dell’avviamento si applica indistintamente alle operazioni transfrontaliere e alle operazioni interne al Regno di Spagna.

116    Orbene, è in linea con una logica contabile che il trattamento fiscale dell’avviamento si organizza sulla base del criterio attinente all’esistenza o no di un’aggregazione d’imprese.

117    Un’aggregazione d’imprese è infatti il risultato di un’acquisizione o di un conferimento degli attivi detenuti da imprese indipendenti ovvero di una fusione o di una scissione (v. punto 113 supra). A seguito di tali operazioni, un avviamento, che è il risultato della differenza tra il costo di acquisizione e il valore di mercato degli attivi così acquisiti, risulta, come attività immateriale distinta, nella contabilità dell’impresa derivante dall’aggregazione (considerando 19 e 99 della decisione impugnata).

118    Pertanto, tenuto conto delle tecniche e dei principi contabili che il trattamento fiscale dell’avviamento mira a rispettare, la constatazione dell’esistenza di un’aggregazione d’imprese, la quale porta a contabilizzare tale avviamento, permettendo in seguito di ammortizzarlo, è pertinente.

119    È vero che, in forza dei principi contabili spagnoli, il prezzo pagato per un’acquisizione di una società al di sopra del valore di mercato dell’attivo della medesima può, anche in assenza di aggregazione d’imprese, essere registrato come attività immateriale distinta, quando l’impresa acquirente assume il controllo dell’impresa mirata. Si tratta allora di presentare, nell’ambito di un consolidamento dei conti, la situazione globale di un gruppo di società soggette a controllo unitario (punti 18 e 97 della decisione impugnata).

120    Tuttavia, il fatto che un’impresa abbia acquisito partecipazioni in una società residente o in una società non residente non presenta alcun nesso con la registrazione dell’avviamento nella contabilità dell’impresa e quindi con l’obiettivo del trattamento fiscale dell’avviamento.

121    A tale riguardo, è irrilevante che possano esistere ostacoli all’aggregazione transfrontaliera. L’obiettivo del trattamento fiscale dell’avviamento è, infatti, di garantire una certa coerenza tra il trattamento fiscale dell’avviamento e il suo trattamento contabile, il che giustifica l’ammortamento dell’avviamento quando questo deriva da un’aggregazione d’imprese (v. punti 116 e 118 supra). Il trattamento fiscale dell’avviamento non è dunque inteso a compensare l’esistenza di ostacoli all’aggregazione transfrontaliera o a garantire una parità di trattamento dei diversi tipi di acquisizioni di partecipazioni.

122    Di conseguenza, le imprese che acquisiscono partecipazioni in società non residenti si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito dal trattamento fiscale dell’avviamento, in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti.

123    È quindi a ragione che, nell’ambito della prima fase del metodo di cui ai punti 63 e 64 supra, la Commissione non ha limitato l’esame del criterio di selettività alle sole acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti e ha dunque contemplato, come regime normale, il trattamento fiscale dell’avviamento e non il trattamento fiscale dell’avviamento finanziario istituito dalla misura contestata (v. punto 70 supra).

124    Occorre aggiungere che la misura contestata, consentendo l’ammortamento dell’avviamento per acquisizioni di partecipazioni in società non residenti in assenza di aggregazione d’imprese, applica a tali operazioni un trattamento differente da quello applicabile alle acquisizioni di partecipazioni in società residenti, nonostante che questi due tipi di operazioni si trovino, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime normale, in situazioni di fatto e di diritto analoghe. È quindi possibile, sin da tale fase dell’analisi, rilevare che giustamente la Commissione ha constatato, nell’ambito della seconda fase del metodo di cui ai punti 63 e 64 supra, che la misura contestata derogava al regime normale (sentenza World Duty Free, punto 57).

125    Da tutto quanto precede risulta che va respinta la censura della ricorrente non soltanto nei limiti in cui riguarda la prima fase del metodo di cui ai punti 63 e 64 supra, bensì anche nei limiti in cui riguarda la seconda fase del medesimo, il che conferma l’esistenza di legami tra queste due fasi, o talvolta persino, come nella fattispecie, di un ragionamento comune (v. punto 104 supra).

126    Tuttavia, nonostante l’esistenza di un regime fiscale, presentante un nesso con la misura contestata e alla luce del cui obiettivo operazioni che non beneficiano della misura in parola si trovano in una situazione analoga alle operazioni che ne beneficiano, occorre altresì verificare se la misura contestata, in considerazione delle sue caratteristiche proprie e quindi indipendentemente da qualsiasi analisi comparativa, possa costituire, di per sé, un ambito di riferimento autonomo, come sostiene la ricorrente.

127    A tale riguardo, si deve rilevare che una misura può costituire il proprio ambito di riferimento quando introduce un regime fiscale chiaramente delimitato, che persegue obiettivi specifici e che si distingue in tal modo da qualsiasi altro regime fiscale applicato nello Stato membro interessato. In una tale ipotesi, occorre allora, al fine di valutare la condizione di selettività, stabilire se determinati operatori siano esclusi dall’ambito di applicazione della misura sebbene, alla luce dell’obiettivo da essa perseguito, detti operatori si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli operatori a essa assoggettati (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2012, British Aggregates/Commissione, T‑210/02 RENV, EU:T:2012:110, punti 51, 63, 67 e da 71 a 75).

128    In riferimento a una misura che non introduce un regime fiscale chiaramente delimitato, ma che fa parte un insieme giuridico più ampio, l’avvocato generale Warner, nelle conclusioni presentate nella causa Italia/Commissione (173/73, EU:C:1974:52, pag. 728), ha fornito precisazioni che, sebbene riguardino un sistema previdenziale nazionale, possono utilmente applicarsi in materia fiscale al fine di stabilire se si possa ritenere che una misura di questo tipo costituisca, di per sé, un ambito di riferimento autonomo.

129    Secondo l’avvocato generale Warner, una riforma generale del sistema previdenziale di uno Stato membro, che riduca indirettamente le aliquote contributive gravanti sui datori di lavoro, potrebbe in quanto tale esulare dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato. Tuttavia, a suo avviso, la misura in questione nella causa succitata non costituiva una riforma in questo senso e nemmeno rientrava in un piano di riforme, ma mirava soltanto a far fronte a un problema specifico. Essa rientrava quindi, come la Corte ha confermato nella sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione (173/73, EU:C:1974:71), nelle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

130    L’approccio illustrato dall’avvocato generale Warner nelle conclusioni presentate nella causa Italia/Commissione (173/73, EU:C:1974:52, pag. 728) porta a basarsi sul carattere sistematico e generale di una misura per escluderla dall’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

131    In assenza di altri chiarimenti nella giurisprudenza per quanto riguarda il metodo che consente di individuare, all’interno di un insieme più ampio, un regime autonomo in grado di costituire un ambito di riferimento, è utile fare riferimento, a titolo indicativo, alle comunicazioni adottate dalla Commissione in materia.

132    È d’altronde un approccio simile a quello adottato dall’avvocato generale Warner quello illustrato al paragrafo 133 della comunicazione del 2016, dal quale emerge che il sistema di riferimento si compone di un insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo.

133    È possibile anche rilevare che il paragrafo 13 della comunicazione del 1998 prevede, al fine di distinguere gli aiuti di Stato dalle misure generali, due categorie di misure generali, ossia, da un lato, le «misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione della aliquote di imposta, delle regole di deprezzamento e di ammortamento e quelle per il riporto delle perdite; disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione o l’evasione fiscale)» e, dall’altro, le «misure che, nel ridurre l’onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale».

134    Nel caso di specie, la misura contestata è solo una modalità particolare di applicazione di un’imposta più ampia, l’imposta sulle società, e non introduce quindi un regime fiscale chiaramente delimitato (v. punto 127 supra). È quindi opportuno applicare le considerazioni esposte ai precedenti punti da 128 a 133.

135    A tale riguardo, occorre rilevare che la misura contestata non introduce, come giustamente indica la Commissione al considerando 100 della decisione impugnata, una nuova norma contabile generale a sé stante relativa all’ammortamento dell’avviamento, bensì un’eccezione alla regola generale secondo la quale solo le aggregazioni d’imprese possono comportare l’ammortamento dell’avviamento, atteso che detta eccezione è volta a porre rimedio, secondo il Regno di Spagna, agli effetti sfavorevoli per le acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti che l’applicazione della regola generale comporterebbe.

136    Pertanto, in primo luogo, la misura contestata riserva il beneficio dell’ammortamento dell’avviamento alle sole acquisizioni di partecipazioni in società non residenti. Essa non fa quindi dell’operazione consistente nell’acquisire partecipazioni azionarie un nuovo criterio generale che organizzerebbe il trattamento fiscale dell’avviamento, il che potrebbe consentire di ritenere che la misura contestata sia una «misura di pura tecnica fiscale» ai sensi del paragrafo 13 della comunicazione del 1998.

137    In secondo luogo, nelle osservazioni esposte nella decisione impugnata, il Regno di Spagna ha affermato che la misura contestata era stata adottata in considerazione del fatto che esisterebbero ostacoli, in particolare giuridici, che impediscono agli investitori spagnoli di effettuare aggregazioni transfrontaliere d’imprese e quindi di beneficiare dell’ammortamento dell’avviamento consentito dal diritto fiscale spagnolo nel caso di una simile aggregazione, laddove i medesimi potrebbero senza difficoltà procedere ad aggregazioni in un contesto nazionale (considerando 48 e 80 della decisione impugnata). La misura contestata è tesa quindi soltanto, secondo il suo autore, a porre rimedio a una situazione, considerata insoddisfacente, che sarebbe stata creata dal regime relativo al trattamento fiscale dell’avviamento. Essa non costituisce quindi una riforma dell’imposta sulle società autonoma rispetto al regime in parola.

138    Inoltre, poiché essa è diretta a risolvere un problema particolare, quello dei presunti effetti degli ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere sul trattamento fiscale dell’avviamento, non si può ritenere che la misura contestata persegua un obiettivo di politica economica generale ai sensi del paragrafo 13 della comunicazione del 1998.

139    Di conseguenza, per riprendere le parole impiegate dall’avvocato generale Warner nelle conclusioni presentate nella causa Italia/Commissione (173/73, EU:C:1974:52, pag. 728), la misura contestata, la quale è diretta soltanto a risolvere un problema particolare, non è una riforma generale.

140    Da quanto precede risulta che il sistema di riferimento non può limitarsi alla sola misura contestata. Ciò conferma che il trattamento fiscale dell’avviamento costituisce, come la Commissione ha giustamente considerato nella decisione impugnata, il sistema di riferimento pertinente nel caso di specie (v. punto 123 supra).

141    Alla luce delle considerazioni che precedono e, in particolare, di quelle di cui ai punti 121 e 138 supra, la censura della ricorrente vertente sull’esistenza di ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere deve essere respinta, nei limiti in cui è diretta a mettere in discussione l’ambito di riferimento contemplato dalla Commissione.

2)      Sulla seconda fase

142    La ricorrente sostiene che la Commissione, la quale, a suo dire, era tenuta a dimostrare che le acquisizioni di partecipazioni in società residenti e quelle in società non residenti erano analoghe alla luce dell’obiettivo di neutralità fiscale perseguito dalla misura contestata, non ha adempiuto tale obbligo.

143    Per quanto riguarda la seconda fase del metodo menzionato ai punti 63 e 64 supra, sebbene la Corte, nella sentenza dell’8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, punto 41), abbia fatto riferimento all’obiettivo perseguito dal «provvedimento interessato», la stessa ha tuttavia, in seguito, fatto riferimento all’obiettivo perseguito dal «regime giuridico» nel quale si inserisce il medesimo provvedimento (sentenze del 29 aprile 2004, GIL Insurance e a., C 308/01, EU:C:2004:252, punto 68; del 3 marzo 2005, Heiser, C 172/03, EU:C:2005:130, punto 40; del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C 88/03, EU:C:2006:511, punto 54, e del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C 524/14 P, EU:C:2016:971, punto 54). Nella sentenza World Duty Free, pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte, ancora più esplicitamente, ha fatto riferimento all’obiettivo perseguito dal regime fiscale comune o normale applicabile nello Stato membro interessato (punto 57).

144    Occorre rilevare che, per effetto della giurisprudenza succitata, l’analisi comparativa che si applica per l’attuazione della seconda fase del metodo di cui ai punti 63 e 64 supra è adesso assimilabile, in larga misura, a quella che la Corte utilizza anche per definire la sfera di applicazione materiale dell’ambito di riferimento (v. punti da 102 a 108 e 125 supra).

145    In applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 143, in particolare la sentenza World Duty Free sulla quale le parti hanno potuto, conformemente al principio del contraddittorio, formulare osservazioni, è necessario prendere in considerazione l’obiettivo del regime comune nel suo complesso.

146    Orbene, va constatato che l’obiettivo perseguito dal regime normale non è di consentire alle imprese di beneficiare del vantaggio fiscale consistente nell’ammortamento dell’avviamento quando esse incontrano difficoltà che impediscono loro di effettuare un’aggregazione d’imprese (v. punti da 116 a 121 supra).

147    È piuttosto la misura contestata che si prefigge di farlo ponendo rimedio all’esistenza di ostacoli all’aggregazione transfrontaliera e consentendo in tal modo, secondo il Regno di Spagna, di garantire il rispetto del principio di neutralità fiscale (v. punto 137 supra).

148    L’argomento della ricorrente relativo all’esistenza di ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere, il quale si basa, contrariamente a quanto essa sostiene, sull’obiettivo della misura contestata e non su quello del regime normale, deve pertanto essere respinto in quanto inoperante nell’ambito dell’esame della seconda fase del metodo di cui ai punti 63 e 64 supra. Esso sarà, per contro, nuovamente esaminato nell’ambito della terza censura, vertente sulla terza fase del metodo in questione.

149    Peraltro, si deve ricordare che il regime normale prevede l’ammortamento dell’avviamento solo in caso di aggregazione d’imprese e che la misura contestata, consentendo tale ammortamento nel caso di acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti, applica a tali operazioni un trattamento diverso da quello applicabile alle acquisizioni di partecipazioni azionarie in società residenti, sebbene questi due tipi di operazioni si trovino, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime normale, in situazioni di fatto e di diritto analoghe. La misura contestata introduce, pertanto, una deroga al regime di cui trattasi, come la Commissione ha correttamente ritenuto (v. punto 124 supra).

150    La censura della ricorrente dev’essere quindi respinta.

151    La conclusione esposta al precedente punto 150 non può essere messa in discussione dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente.

152    In primo luogo, infatti, per quanto riguarda la sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punti 61 e 62), il regolamento in materia di diritti aeroportuali, in questione nella causa succitata, era stato adottato da un aeroporto nell’ambito del suo potere autonomo di regolamentazione e non poteva pertanto essere considerato una deroga a un regime applicabile a tutti gli aeroporti. Il contesto della causa che ha dato origine a tale sentenza non ha quindi alcun nesso con quello del caso di specie.

153    In secondo luogo, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9), il vantaggio concesso consisteva in un diritto di accesso preferenziale alle corsie riservate agli autobus, di cui beneficiavano i taxi e non i veicoli a noleggio con conducente (punto 63). Tenendo conto dell’obiettivo della misura in questione, ossia di garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente (punto 50), il fatto che soltanto i taxi possono cercare o aspettare passeggeri che non si siano prenotati in anticipo (punto 5) e che taluni obblighi, in particolare il fatto che essi devono essere riconoscibili e in grado di trasportare persone che si spostano in sedia a rotelle (punto 60), sono imposti soltanto a essi ha consentito alla Corte di ritenere che i taxi non si trovassero in una situazione analoga a quella dei veicoli a noleggio con conducente (punto 61).

154    Allo stesso modo, per quanto riguarda la sentenza del 29 marzo 2012, 3M Italia (C‑417/10, EU:C:2012:184), la misura in questione in tale causa era applicabile ad alcuni contribuenti che, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla medesima misura, la quale era stata introdotta per garantire un trattamento delle controversie tributarie più risalenti rispettoso del principio del termine ragionevole, non si trovavano nella stessa situazione di altri contribuenti che erano parti di controversie più recenti con l’amministrazione tributaria (punti da 40 a 42).

155    Pertanto, è vero che, nelle due sentenze succitate, la Corte ha preso in considerazione l’obiettivo della misura diretta a procurare il vantaggio in questione e non, più in generale, quello del regime nel quale la stessa si inseriva, sebbene, nella sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 55), la Corte abbia ricordato che per costante giurisprudenza l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE imponeva di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura nazionale fosse tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovavano, alla luce dell’obiettivo perseguito da detto regime, in una situazione di fatto e di diritto analoga.

156    Tuttavia, nella sua giurisprudenza più recente, la Corte ha precisato che si doveva prendere in considerazione l’obiettivo del regime nel quale si inserisce la misura che procura un vantaggio e non l’obiettivo di quest’ultima (v. punto 143 supra).

157    In terzo luogo, nella sentenza del 9 dicembre 1997, Tiercé Ladbroke/Commissione (C‑353/95 P, EU:C:1997:596), la Corte ha constatato che il legislatore nazionale aveva trattato in modo diverso le scommesse organizzate in Francia sulle corse francesi rispetto a quelle organizzate in Francia sulle corse straniere prevedendo che queste ultime fossero soggette alle trattenute di legge e fiscali in vigore nel paese in cui le corse in questione erano organizzate (punti 2, 3 e 36).

158    È vero che la Corte ha rilevato che le due categorie di scommesse non erano identiche (sentenza del 9 dicembre 1997, Tiercé Ladbroke/Commissione, C 353/95 P, EU:C:1997:596, punto 33), il che può rinviare a un ragionamento rientrante nella seconda fase del metodo di cui ai punti 63 e 64 supra.

159    Tuttavia, per giustificare una simile constatazione, la Corte ha, in particolare, sottolineato che le scommesse al totalizzatore erano caratterizzate dal fatto che le giocate costituivano una massa comune la quale, detratti vari prelievi, veniva distribuita ai vincitori in maniera uguale, qualunque fosse l’origine delle scommesse, il che implicava che la quota delle giocate riservata ai vincitori non potesse variare a seconda degli Stati in cui venivano effettuate le scommesse. Essa ha quindi concluso che il corretto funzionamento di un sistema del genere poteva essere garantito soltanto qualora l’aliquota dei prelievi cui poteva essere sottoposto l’importo delle scommesse su una determinata corsa fosse quella dello Stato in cui si svolgeva la corsa (punto 34).

160    La Corte ha dunque adottato nella causa succitata un approccio che rientra in realtà nella terza fase del metodo di cui ai punti 63 e 64 supra, la cui base è costituita dall’esame della giustificazione della differenza di trattamento constatata.

161    La sentenza del 9 dicembre 1997, Tiercé Ladbroke/Commissione (C‑353/95 P, EU:C:1997:596), non può pertanto essere utilmente invocata per contestare il modo in cui la Commissione ha proceduto nella fattispecie in riferimento alle prime due fasi del metodo di cui ai punti 63 e 64 supra.

162    Inoltre, le specifiche circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza succitata differiscono da quelle del caso di specie. In mancanza di ulteriori spiegazioni da parte delle ricorrenti, non si può infatti desumere dal riconoscimento da parte della Corte di una differenza di situazioni tra le scommesse organizzate in Francia sulle corse belghe e quelle organizzate in Francia sulle corse francesi (v. supra, punto 158), l’esistenza di una differenza di situazioni tra le acquisizioni di partecipazioni in società residenti e le acquisizioni di partecipazioni in società non residenti.

163    In ogni caso, la conclusione cui il Tribunale è giunto al punto 150 supra si basa sulla più recente giurisprudenza della Corte esposta al punto 143 supra.

164    Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere la presente censura.

c)      Sul carattere giustificato della misura contestata alla luce della natura e della struttura del sistema nel quale essa si inserisce (terza fase)

165    La ricorrente sostiene che la deroga introdotta dalla misura contestata è giustificata alla luce della natura e della struttura del sistema nel quale la stessa si inserisce. Essa si riferisce quindi alla terza fase del metodo di analisi menzionato ai punti 63 e 64 supra.

166    Come ricordato al precedente punto 64, la Corte ha dichiarato, nell’ambito della terza fase del metodo di analisi di cui al punti 63 e 64 supra, che la nozione di «aiuto di Stato» non riguarda i provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime normale, in una situazione di fatto e di diritto analoga e, pertanto, a priori selettivi, qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale differenziazione è giustificata poiché risulta dalla natura o dalla struttura del sistema in cui essi si inseriscono.

167    A tale proposito, va ricordato che occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che perseguono una misura fiscale o un determinato regime tributario e che sono a essi esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso che sono necessari per il raggiungimento di tali obiettivi. Di conseguenza, esenzioni fiscali che fossero riconducibili a uno scopo estraneo al sistema impositivo in cui si collocano non possono sottrarsi alle esigenze derivanti dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punti 69 e 70).

168    Al paragrafo 138 della comunicazione del 2016, la Commissione rinvia peraltro ai principi informatori o basilari inerenti al sistema fiscale di cui trattasi ovvero a meccanismi inerenti al sistema e necessari per il suo funzionamento e la sua efficacia, che sono gli unici in grado di giustificare una deroga.

169    Nel caso di specie, la differenza di trattamento tra le acquisizioni di partecipazioni in società residenti e le acquisizioni di partecipazioni in società non residenti introdotta dalla misura contestata consentirebbe, secondo il Regno di Spagna, di neutralizzare la differenza di trattamento che il sistema fiscale spagnolo dell’avviamento istituirebbe a favore delle prime e a discapito delle seconde.

170    La differenziazione introdotta dalla misura contestata sarebbe quindi giustificata in quanto deriverebbe dal principio di neutralità fiscale.

171    Orbene, il principio di neutralità, che è riconosciuto nel diritto tributario spagnolo (considerando 112 della decisione impugnata), rientra nei meccanismi inerenti a un sistema fiscale, come emerge peraltro dal paragrafo 139 della comunicazione del 2016, secondo il quale il principio di neutralità fiscale può costituire un’eventuale giustificazione di una deroga al regime normale.

172    Il Regno di Spagna può pertanto utilmente basarsi sul principio di neutralità fiscale per giustificare la differenziazione introdotta dalla misura controversa.

173    Si deve rilevare che solo in un caso particolare come quello di specie l’obiettivo contemplato dalla misura in questione può essere utilmente invocato nel corso della terza fase del metodo di analisi di cui ai punti 63 e 64 supra.

174    Ammessa la pertinenza della giustificazione fornita dal Regno di Spagna in merito alla differenziazione introdotta dalla misura contestata, ossia il principio di neutralità fiscale, resta ancora da stabilire se la misura contestata sia effettivamente idonea a garantire la neutralità fiscale.

175    Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

176    In primo luogo, va ricordato che, qualora una deroga sia individuata dalla Commissione, spetta allo Stato membro interessato dimostrare che tale deroga è giustificata poiché deriva dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale si inserisce (v. punto 64 supra).

177    Occorre quindi stabilire se, nel caso di specie, gli elementi addotti dal Regno di Spagna e invocati dalla ricorrente siano sufficienti a giustificare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, la deroga constatata al punto 149 supra.

178    La ricorrente si basa sul fatto che, secondo il Regno di Spagna, la misura contestata è intesa a ripristinare una situazione di neutralità fiscale, ponendo fine a una differenza di trattamento ingiustificata tra, da un lato, le imprese che possono senza difficoltà procedere a una fusione con una società residente, il che consente loro di beneficiare dell’ammortamento dell’avviamento, e, dall’altro, le imprese che incontrano difficoltà di ordine giuridico che impediscono loro di procedere a una fusione con una società non residente e, quindi, di beneficiare dell’ammortamento dell’avviamento.

179    Va rilevato che la misura contestata, al fine di neutralizzare la differenza di trattamento ingiustificata che deriverebbe quindi dal regime normale, attribuisce il beneficio dell’ammortamento dell’avviamento alle imprese che acquisiscono partecipazioni in società non residenti.

180    La misura contestata si basa dunque necessariamente sull’assunto che le imprese che intendono effettuare fusioni transfrontaliere e che non possono farlo a causa di ostacoli, in particolare giuridici, all’aggregazione acquisiscono automaticamente partecipazioni in società non residenti o, quanto meno, conservano le partecipazioni di cui già dispongono.

181    In mancanza di un simile assunto, non si potrebbe infatti ritenere che della misura contestata beneficino le imprese che, secondo il Regno di Spagna, sono oggetto di un ingiustificato trattamento sfavorevole derivante dall’applicazione del regime normale. Essa non potrebbe quindi avere un effetto neutralizzante.

182    Orbene, l’assunto di cui al punto 180 supra non è dimostrato.

183    È vero che la ricorrente afferma che, quando le fusioni transfrontaliere sono impossibili a causa di ostacoli posti dalle legislazioni e dalle prassi amministrative degli Stati in questione, tali operazioni devono, nella maggior parte dei casi, articolarsi mediante l’acquisizione di partecipazioni azionarie in società estere.

184    Tuttavia, un’acquisizione di partecipazioni, contrariamente a una fusione, non comporta lo scioglimento della società acquisita. In considerazione di tale differenza e delle sue implicazioni giuridiche ed economiche, non è certo che questi due tipi di operazioni mirino a raggiungere gli stessi obiettivi o che corrispondano a strategie economiche identiche. Ciò vale a maggior ragione per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni di minoranza, le quali, quando raggiungono una soglia del 5%, rientrano nondimeno nel campo di applicazione della misura contestata. Di conseguenza, non si può presumere che un’impresa che non può effettuare una fusione con una società acquisisca automaticamente partecipazioni nella medesima.

185    È persino plausibile che le imprese che intendono procedere a una fusione con una società non residente e che si trovano nell’incapacità di farlo a causa di ostacoli, in particolare giuridici, all’aggregazione rinuncino ad acquisire o a conservare partecipazioni azionarie nella società in questione. Pertanto, tali imprese, che pure sono quelle che possono subire un trattamento sfavorevole, non beneficiano del vantaggio concesso dalla misura contestata.

186    Orbene, dagli atti del fascicolo non risulta che il Regno di Spagna, al quale spetta dimostrare che la deroga è giustificata (v. punto 176 supra), abbia provato che le imprese che intendono procedere a fusioni transfrontaliere e che non possono farlo a causa di ostacoli, in particolare giuridici, all’aggregazione acquisiscono automaticamente partecipazioni in società non residenti o, quanto meno, conservano le partecipazioni di cui già dispongono.

187    Del resto, neanche la ricorrente ha proceduto a una simile dimostrazione.

188    Da quanto precede emerge che non è stato dimostrato che del vantaggio derivante dalla misura contestata beneficerebbero le imprese che subiscono la differenza di trattamento cui la medesima misura mira a porre rimedio. Gli effetti neutralizzanti della misura contestata non sono stati dunque dimostrati.

189    A tale riguardo, può essere rilevato che la Commissione ha indicato, al considerando 91 della decisione impugnata, che la misura contestata era troppo imprecisa e indiscriminata, poiché il vantaggio che essa conferiva non era condizionato dal sussistere di situazioni specifiche e giuridicamente circoscritte che giustificassero un trattamento fiscale differenziato.

190    In secondo luogo, anche ammettendo che la misura contestata comporti la neutralizzazione degli effetti asseritamente penalizzanti del regime normale, il che non è dimostrato, la medesima presenta, come giustamente rilevato dalla Commissione (considerando da 111 a 113 della decisione impugnata), un carattere sproporzionato e quindi ingiustificato.

191    Tutte le imprese che acquisiscono partecipazioni azionarie pari ad almeno il 5% in società residenti non sono, infatti, necessariamente destinate a eseguire una fusione con le medesime società e, quindi, a ottenere il beneficio dell’ammortamento dell’avviamento.

192    Anzitutto, una simile fusione non è sempre possibile. Ciò avviene, ad esempio, quando l’impresa in questione non dispone di una partecipazione azionaria che le conferisca il controllo della società con la quale essa intende procedere a una fusione e gli altri azionisti della medesima si oppongono all’aggregazione.

193    Inoltre, quand’anche una simile fusione fosse possibile, dell’ammortamento dell’avviamento trarrebbero vantaggio solo le imprese che intendono effettuare un’operazione di questo tipo. Orbene, non è detto che tutte le imprese che hanno acquisito partecipazioni azionarie, anche di maggioranza, in una società residente intendano procedere a una fusione con la stessa, tenuto conto, in particolare, del fatto che non è certo che un’acquisizione di partecipazioni azionarie e una fusione mirino a raggiungere i medesimi obiettivi o che corrispondano a strategie economiche identiche (v. punto 184 supra).

194    Eppure, tutte le imprese che acquisiscono partecipazioni in società non residenti, sebbene non abbiano necessariamente l’obiettivo di procedere a una fusione, beneficeranno dell’ammortamento dell’avviamento.

195    A tale riguardo, la Commissione ha giustamente rilevato, al considerando 91 della decisione impugnata, che la misura contestata copriva «un’ampia categoria di operazioni in maniera discriminatoria, il che non può essere giustificato dall’esistenza di differenze oggettive tra diversi soggetti d’imposta».

196    Occorre altresì sottolineare che la circostanza che le imprese che acquisiscono titoli di partecipazione in società residenti possano più facilmente, se lo desiderano, beneficiare dell’ammortamento dell’avviamento procedendo a una fusione non pone le medesime imprese in una posizione tanto vantaggiosa quanto quella delle imprese che acquisiscono titoli di partecipazione in società non residenti e che beneficiano a tale titolo, automaticamente, dell’ammortamento dell’avviamento.

197    Da quanto precede risulta che l’applicazione della misura contestata porta a trattare in maniera diversa imprese che pure si trovano in situazioni analoghe.

198    Pertanto, anche supponendo che la misura contestata consenta di ripristinare una certa neutralità fiscale messa in discussione dal regime normale, il che non è dimostrato (v. punto 188 supra), gli effetti che essa produce non consentono, in ogni caso, di considerarla giustificata alla luce del principio di neutralità fiscale, come la Commissione ha giustamente ritenuto nella decisione impugnata (v. punto 190 supra).

199    In conclusione, come emerge da ciascuno dei due autonomi punti della motivazione esposti nelle considerazioni di cui ai precedenti punti da 176 a 198, dagli atti del fascicolo non si evince che la deroga introdotta dalla misura contestata sia giustificata alla luce del principio di neutralità fiscale.

200    Atteso che il sistema di riferimento da prendere in considerazione per esaminare il carattere selettivo della misura contestata è il trattamento fiscale dell’avviamento (v. punto 140 supra) e che la misura contestata introduce una deroga rispetto a tale sistema (v. punto 149 supra), l’eventuale esistenza di ostacoli alle fusioni transfrontaliere non è, stanti le considerazioni che precedono, tale da poter giustificare la deroga introdotta dalla misura contestata.

201    La tesi della ricorrente secondo la quale la misura contestata è giustificata alla luce dell’obiettivo di neutralità fiscale deve, pertanto, essere respinta, senza che sia necessario esaminare i suoi argomenti relativi all’esistenza di ostacoli che rendono impossibili o difficili le fusioni transfrontaliere.

202    Di conseguenza, non occorre nemmeno accogliere le domande di misure di organizzazione del procedimento presentate dalla ricorrente al riguardo, nei limiti in cui tali misure sono intese a consentire di dimostrare l’esistenza di ostacoli che rendono impossibili o difficili le fusioni transfrontaliere.

203    La conclusione esposta al precedente punto 201 non può essere messa in discussione dagli altri argomenti addotti dalla ricorrente.

204    In primo luogo, secondo la ricorrente, la Commissione era tenuta a operare una distinzione tra le acquisizioni di partecipazioni in società non residenti che comportano un’acquisizione di controllo e le altre acquisizioni di partecipazioni, al fine di dichiarare che l’applicazione della misura contestata alle prime non comportava la qualificazione come aiuto di Stato.

205    Tuttavia, com’è stato rilevato al punto 193 supra, alcune imprese acquisiscono partecipazioni di maggioranza in società residenti senza con ciò l’intenzione di procedere a una fusione. Tali imprese subiscono quindi, per effetto della misura contestata, un trattamento sfavorevole rispetto alle imprese che acquisiscono partecipazioni in società non residenti, pur trovandosi in una situazione analoga alla loro. Detto trattamento sfavorevole rivela l’incoerenza introdotta dalla misura controversa nel trattamento fiscale dell’avviamento e che sussisterebbe anche laddove di essa beneficiassero soltanto le acquisizioni di partecipazioni di maggioranza in società non residenti.

206    Ad abundantiam, anche a voler ammettere che la misura contestata possa essere considerata giustificata per acquisizioni di partecipazioni di maggioranza, si deve constatare che non spettava, in ogni caso, alla Commissione fissare, nell’ambito della decisione impugnata, condizioni per l’applicazione della misura contestata che avrebbero potuto consentirle, in talune ipotesi, di non contemplare la qualificazione come aiuto. Una simile questione rientra infatti nel dialogo tra le autorità spagnole e la Commissione, nell’ambito della notifica del regime di cui trattasi, la quale avrebbe dovuto aver luogo prima della sua attuazione (sentenza del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 e T‑270/01, EU:T:2009:315, punto 381).

207    Occorre aggiungere che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta a esaminare ogni singolo caso di applicazione al fine di verificare se detto regime contenga elementi di aiuto (sentenze del 29 aprile 2004, Grecia/Commissione, C‑278/00, EU:C:2004:239, punto 24; del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, EU:C:2005:768, punto 91, e del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 122).

208    A tale riguardo, la ricorrente richiama la sentenza del 22 novembre 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione (T 9/98, EU:T:2001:271, punto 117). Se è pur vero che il Tribunale ha dichiarato nella causa citata che la Commissione non poteva limitarsi a procedere a un’analisi generale e astratta della misura in questione nella fattispecie, ma doveva anche esaminare il caso specifico della ricorrente interessata in tale causa, tale soluzione è stata adottata in circostanze molto particolari, diverse da quelle della presente controversia, in quanto, in primo luogo, l’adozione della misura in questione era stata, in particolare, motivata dalle peculiari caratteristiche della situazione della ricorrente, in secondo luogo, nel corso del procedimento amministrativo, tale situazione specifica era stata oggetto non soltanto di osservazioni scritte da parte del governo tedesco e della società capogruppo della ricorrente nella causa in discussione, ma anche di approfondite discussioni tra il suddetto governo e la Commissione e, in terzo luogo, il governo tedesco aveva proposto a quest’ultima di applicare la misura in questione solo alla ricorrente e di notificare individualmente tutti gli altri eventuali casi di applicazione della suddetta misura (punti da 80 a 82).

209    Per quanto riguarda il richiamo alla sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368), occorre rilevare che tale sentenza è precedente alla sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732), la quale ha confermato la giurisprudenza secondo la quale, nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta a esaminare ogni singolo caso di applicazione al fine di verificare se detto regime contenga elementi di aiuto (v. punto 207 supra).

210    Inoltre, nelle cause che hanno dato origine alla sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368), e a quella del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537), parimenti citata dalla ricorrente, era dedotta la violazione del principio di non discriminazione, in quanto la Commissione, in riferimento a un regime di aiuti, aveva esaminato la situazione individuale di talune imprese, le imprese municipalizzate, senza procedere allo stesso modo per le imprese private che si trovavano in situazioni analoghe. Orbene, la ricorrente non deduce la violazione del principio di non discriminazione vertente sul fatto che la situazione di determinate imprese sarebbe stata oggetto di un esame individuale. Pertanto, la soluzione adottata dal Tribunale (e confermata dalla Corte ai punti 128 e 160 della sentenza), secondo la quale, in mancanza di informazioni specifiche in merito alle imprese ricorrenti e ai settori nei quali esse operano, la Commissione non era tenuta, ai sensi del divieto di discriminazione, a derogare al suo approccio basato su un esame del regime di aiuti in questione secondo le sue caratteristiche generali e a procedere ad un’analisi della loro situazione individuale, non è pertinente nel caso di specie.

211    In particolare, la giurisprudenza citata ai punti da 208 a 210 supra non è pertinente, in quanto nel caso di specie non si tratta di delimitare, a seconda dei settori, le imprese per le quali la qualificazione come aiuto di Stato potrebbe non essere contemplata, bensì di individuare, a seconda delle operazioni economiche cui si applica il vantaggio in questione, le imprese per le quali la medesima qualificazione potrebbe non essere contemplata. Se fosse imposto alla Commissione un obbligo di esame delle varie operazioni economiche alle quali potrebbe validamente applicarsi il vantaggio in questione senza che possa essere constatata l’esistenza di un aiuto, ciò la porterebbe a modificare il contenuto o le condizioni di applicazione della misura esaminata e non a delimitare soltanto la sua portata geografica o settoriale. Orbene, un obbligo di questo genere porterebbe la Commissione ad andare al di là dei poteri che le sono conferiti dalle disposizioni del Trattato FUE e del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

212    Inoltre, per quanto riguarda la giustificazione della differenziazione operata dalla misura in questione, occorre ricordare che spetta allo Stato membro interessato dimostrarla (v. punti 64 e 176 supra). Spetta quindi al medesimo anche adeguare il contenuto o le condizioni di applicazione di tale misura se consta che essa è giustificabile solo in parte.

213    Infine, stante la contezza che esso ha della natura e della struttura del sistema nel quale la misura in questione si inserisce, lo Stato membro è altresì il soggetto più idoneo per definire il contenuto o le condizioni di applicazione della stessa misura, in particolare quando, come nel caso di specie, la valutazione dei suoi effetti, che dovrebbero giustificare la deroga da essa prevista, è complessa (v. punti da 178 a 198 supra).

214    Pertanto, anche supponendo che l’esame, da parte della Commissione, nell’ambito del procedimento di indagine formale, del caso delle acquisizioni di partecipazioni di maggioranza sia stato oggetto di specifiche discussioni tra la Commissione e il Regno di Spagna sulla base di domande documentate presentate da quest’ultimo, dalle considerazioni esposte ai punti da 204 a 213 supra risulta che la presente censura deve, in ogni caso, essere respinta, anche per le acquisizioni di partecipazioni di maggioranza, senza che sia necessario esaminare gli argomenti relativi all’esistenza di ostacoli che rendono impossibili o difficili le fusioni transfrontaliere.

215    Di conseguenza, non occorre nemmeno accogliere le domande di misure di organizzazione del procedimento presentate dalla ricorrente al riguardo, nei limiti in cui tali misure sono intese a consentire di dimostrare l’esistenza di ostacoli che rendono impossibili o difficili le fusioni transfrontaliere.

216    Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione si è basata anche sul punto della motivazione secondo il quale la misura contestata sarebbe sproporzionata in quanto si applica parimenti alle acquisizioni di partecipazioni di minoranza che non implicano l’acquisizione del controllo. Con tale critica, si potrebbe ritenere che essa chieda, in subordine, l’annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui essa dichiara illegittima l’applicazione della misura contestata alle acquisizioni di partecipazioni di maggioranza.

217    Occorre respingere tale domanda.

218    In primo luogo, infatti, la Commissione poteva correttamente ritenere che il Regno di Spagna non avesse dimostrato il carattere giustificato della misura contestata senza neanche basarsi sul carattere sproporzionato della medesima (v. punti da 176 a 188 supra).

219    Inoltre, anche se di essa beneficiassero solo le acquisizioni di partecipazioni di maggioranza in società non residenti, la misura contestata introdurrebbe un’incoerenza nel trattamento fiscale dell’avviamento mettendo in discussione la sua giustificazione in forza del principio di neutralità fiscale (v. punto 205 supra).

220    In secondo luogo, tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti da 206 a 213 supra, la Commissione non era tenuta, nonostante, secondo la ricorrente, il Regno di Spagna glielo avesse chiesto, a dichiarare che non esistevano aiuti nel caso delle acquisizioni di partecipazioni di maggioranza.

221    Infine, in terzo luogo, va ricordato che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto (v. sentenza del 24 maggio 2005, Francia/Parlamento e Consiglio, C‑244/03, EU:C:2005:299, punto 12 e giurisprudenza ivi citata). Tale requisito di separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza del medesimo (sentenza del 24 maggio 2005, Francia/Parlamento e Consiglio, C‑244/03, EU:C:2005:299, punto 13). Orbene, nel caso di specie, l’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui constata l’esistenza di un aiuto di Stato anche per quanto concerne le acquisizioni di partecipazioni di maggioranza, avrebbe l’effetto di modificare la sostanza della decisione in parola.

222    Occorre quindi respingere l’argomento menzionato al punto 216 supra nonché le domande dedotte in subordine basate sul medesimo.

223    In secondo luogo, per quanto riguarda il richiamo alla prassi decisionale della Commissione, tale argomento va respinto.

224    A tale riguardo, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza, è solo nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE che deve essere valutato il carattere di aiuto di Stato di una determinata misura, e non con riferimento a una presunta prassi decisionale anteriore della Commissione (sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 136).

225    Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre, in ogni caso (v. punto 201 supra), respingere la presente censura, vertente sul carattere giustificato della misura contestata alla luce della natura e della struttura del sistema nel quale essa di inserisce.

226    Inoltre, l’argomento relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la constatazione del carattere selettivo della misura contestata non può essere preso in considerazione. Come risulta dalle considerazioni di cui ai punti da 65 a 75 supra, infatti, la Commissione ha adeguatamente motivato la propria decisione quanto alla constatazione del carattere selettivo della misura contestata.

227    Infine, per quanto riguarda i presunti effetti della misura contestata sul mercato interno e gli argomenti avanzati dalla ricorrente in proposito, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata, nella parte in cui constata che la misura contestata è selettiva, non si basa sull’esistenza di tali distorsioni. Anche supponendo che così fosse, da tutte le considerazioni che precedono emerge che la Commissione a ragione ha potuto constatare che la misura contestata era selettiva senza la necessità, per giungere a una simile constatazione, di basarsi su eventuali effetti distorsivi sul mercato interno della misura contestata.

228    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il primo motivo, relativo all’assenza di selettività della misura contestata, deve essere respinto nel suo complesso.

B.      Sul secondo motivo, relativo a un errore nell’individuazione del beneficiario della misura contestata

1.      Argomenti delle parti

229    La ricorrente contesta, in sostanza, il fatto che del vantaggio concesso dalla misura contestata beneficino le imprese soggette all’imposta in Spagna che acquisiscono partecipazioni in società non residenti. I beneficiari della misura contestata sarebbero in realtà tali società e i loro azionisti, che potrebbero cedere le loro partecipazioni a un prezzo migliore.

230    Essa sostiene che la Commissione ha fornito, nella decisione impugnata, una risposta incoerente ed errata all’argomento presentato da alcune parti interessate, il quale verte sul fatto che i reali beneficiari dell’aiuto sarebbero gli azionisti di società non residenti che vendono le loro azioni a imprese soggette all’imposta in Spagna.

231    La ricorrente invoca, altresì, la precedente prassi della Commissione.

232    La Commissione sostiene che non sussiste l’incoerenza dedotta dalla ricorrente.

233    In ogni caso, secondo la Commissione, le imprese alle quali si applica la misura contestata beneficiano di un vantaggio.

2.      Giudizio del Tribunale

234    Occorre anzitutto ricordare che, per effetto della misura contestata, le imprese soggette all’imposta in Spagna che acquisiscono partecipazioni azionarie in società non residenti possono ridurre, se soddisfano peraltro le altre condizioni previste dalla misura, la base imponibile per l’imposta sulle società cui sono soggette.

235    Secondo la ricorrente, il vantaggio procurato dalla misura contestata, di cui le imprese che acquisiscono partecipazioni in società non residenti sono i destinatari immediati, è, in realtà, trasferito sul prezzo di vendita delle azioni. Di conseguenza, non sarebbero tali imprese che beneficerebbero della misura contestata, bensì i venditori delle partecipazioni in questione.

236    Un simile argomento deve essere respinto sulla base di ciascuno dei tre autonomi punti della motivazione che seguono.

237    In primo luogo, non si può presumere che il vantaggio procurato dalla misura contestata sia necessariamente trasferito sul prezzo di vendita delle azioni delle società acquisite. Orbene, una simile circostanza non è dimostrata nel caso di specie. Di conseguenza, il presente argomento è carente sotto il profilo fattuale.

238    In secondo luogo, anche a voler ammettere che le imprese soggette all’imposta in Spagna che intendano acquistare azioni di società non residenti maggiorino il prezzo offerto prendendo in considerazione la riduzione della base imponibile per l’imposta sulle società di cui beneficiano in forza di tale acquisizione, ciò aumenta le loro possibilità di realizzare le transazioni in questione. Tali imprese dispongono quindi di un «vantaggio economico che non avrebbe[ro] ottenuto in condizioni normali di mercato», secondo la formula utilizzata dalla Corte nella sentenza dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, EU:C:1996:285, punto 60).

239    La situazione esaminata nel caso di specie è dunque diversa da quella in cui il destinatario del vantaggio è tenuto, senza corrispettivo, a trasferirlo a un terzo (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2003, Belgio/Commissione, C‑457/00, EU:C:2003:387, punto 58). Le imprese acquirenti, infatti, anche supponendo che trasferiscano integralmente il vantaggio fiscale derivante dalla misura contestata sul prezzo di acquisto delle azioni delle società acquisite, accrescono il loro potere negoziale come acquirenti, il che costituisce, in quanto tale, un vantaggio evidente, come sottolinea giustamente dalla Commissione.

240    In terzo luogo, la Corte ha statuito che la circostanza che il beneficio realizzato dallo sfruttamento di un vantaggio, in particolare di un vantaggio fiscale, non sia identico al medesimo vantaggio, o addirittura risulti inesistente, non ha alcuna incidenza sul recupero dell’aiuto presso i destinatari del medesimo vantaggio (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punti 92, 93, 100 e 102).

241    Di conseguenza, una tale circostanza non ha alcuna incidenza neanche sulla qualità di beneficiario dell’aiuto dei destinatari del vantaggio in questione.

242    Se si ammettesse, infatti, al ricorrere di una simile circostanza, che i destinatari del vantaggio previsto da una misura non sono i reali beneficiari della medesima, ciò avrebbe l’effetto di impedire qualsiasi misura di recupero nei loro confronti, il che sarebbe in contrasto con la soluzione contemplata dalla Corte.

243    Nel caso di specie, la ricorrente deduce, in sostanza, una diminuzione, o addirittura una scomparsa, del beneficio realizzato dallo sfruttamento del vantaggio procuratole dalla misura contestata.

244    In applicazione della giurisprudenza citata al punto 240 supra, come interpretata al successivo punto 241, la circostanza, quand’anche fosse dimostrata, che il vantaggio fiscale derivante dalla misura contestata sia, nel caso di specie, integralmente trasferito da parte delle imprese acquirenti sul prezzo delle azioni delle società acquisite e che il beneficio derivante dalla misura contestata realizzato dalle imprese acquirenti al momento dell’operazione di acquisto si riveli di conseguenza inesistente non consente di concludere che tali imprese non siano i beneficiari della misura contestata.

245    Da ciascuno dei tre punti della motivazione illustrati ai punti da 237 a 244 supra si evince che le imprese soggette all’imposta in Spagna e che acquisiscono partecipazioni in società non residenti non sono soltanto i destinatari immediati dell’aiuto in questione, ma anche i reali beneficiari del medesimo.

246    È ciò che indica senza ambiguità la Commissione nella decisione impugnata, la cui motivazione, sufficientemente dettagliata su tale punto, non è in alcun modo incoerente.

247    Si può rilevare, al riguardo, che la Commissione ha indicato, al considerando 105 della decisione impugnata, che, a suo parere, i beneficiari dell’aiuto erano le imprese che potevano fare applicazione dell’ammortamento fiscale dell’avviamento. Essa ha, in particolare, rilevato che non vi era un meccanismo atto a garantire che il vantaggio fosse trasferito integralmente o parzialmente ai venditori delle partecipazioni in questione e che, anche se così fosse stato, la misura controversa avrebbe conferito pur sempre all’acquirente una maggiore capacità di offrire un prezzo più elevato, «il che [era] della massima importanza nel caso di una operazione di acquisizione competitiva».

248    Peraltro, l’argomento della ricorrente vertente sulla presunta incoerenza della prassi della Commissione relativamente all’individuazione del beneficiario dell’aiuto in questione deve essere respinto.

249    Conformemente alla giurisprudenza, infatti, è solo nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE che deve essere valutato il carattere di aiuto di Stato di una determinata misura, e non con riferimento a una presunta prassi decisionale anteriore della Commissione (v. sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 136 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, la determinazione del beneficiario dell’aiuto è una delle componenti della constatazione dell’esistenza di quest’ultimo, il quale corrisponde a una situazione oggettiva e non può dipendere dalla condotta delle istituzioni (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punto 53).

250    Da tutto quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.

C.      Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

1.      Argomenti delle parti

251    La ricorrente deduce, in sostanza, un errore di diritto nella fissazione della data di riferimento presa in considerazione dalla Commissione al fine di determinare gli aiuti da sottoporre a una misura di recupero. La Commissione, avendo omesso di prendere come data di riferimento quella della pubblicazione della decisione impugnata, avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento

252    La ricorrente si basa, in particolare, sulla giurisprudenza del giudice dell’Unione, nonché sulla prassi decisionale della Commissione in riferimento alla quale essa deduce la violazione del principio di parità di trattamento.

253    La ricorrente contesta la tesi della Commissione secondo la quale, a seguito della pubblicazione della decisione di avvio, un operatore diligente dovrebbe astenersi dall’applicare la misura contestata fino alla pubblicazione della decisione finale.

254    La ricorrente deduce altresì il difetto di motivazione della decisione impugnata.

255    La Commissione sostiene che, tenuto conto della giurisprudenza, il principio della tutela del legittimo affidamento non è stato violato.

256    Essa sostiene altresì che l’argomento vertente sulla sua prassi precedente è inoperante e, in ogni caso, infondato.

2.      Giudizio del Tribunale

257    Occorre ricordare che per giurisprudenza costante il diritto di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative. In primo luogo, devono essere state fornite all’interessato da parte dell’amministrazione assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili. In secondo luogo, dette assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nella persona a cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili [v. sentenze del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 81 e giurisprudenza ivi citata, e del 23 febbraio 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, T‑282/02, EU:T:2006:64, punto 77 e giurisprudenza ivi citata].

258    Va inoltre ricordato che il motivo relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere utilmente dedotto per contestare una decisione della Commissione che qualifica una misura nazionale come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché la nozione di aiuto di Stato corrisponde a una situazione oggettiva e non può dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni (sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punto 53). Pertanto, ove una misura nazionale possa, giustamente, essere qualificata come aiuto di Stato, precedenti assicurazioni che la medesima misura non costituisce un aiuto non possono essere conformi all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Poiché la terza condizione esposta al precedente punto 257 non è soddisfatta, la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento dedotta nei confronti della decisione della Commissione che qualifica la misura come aiuto di Stato è esclusa.

259    Tuttavia, il motivo relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento può essere utilmente dedotto nei confronti di una decisione con cui la Commissione decide, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare una misura nazionale entro il termine da essa fissato (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punto 53).

260    Può trattarsi, ad esempio, per la Commissione, di imporre allo Stato membro interessato di porre fine, in modo graduale, a un regime di aiuti esistente divenuto incompatibile con il mercato interno (v. la decisione in questione nella sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416) ovvero di ordinare il recupero di un nuovo aiuto versato senza previa notifica alla Commissione e considerato da quest’ultima incompatibile con il mercato interno.

261    Per quanto riguarda quest’ultimo esempio, che è in questione nel caso di specie, si deve sottolineare che, se esistesse una norma o un principio che impone alla Commissione di ordinare il recupero di qualsiasi aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, assicurazioni fornite in mancanza di recupero di un tale aiuto, che possono derivare da assicurazioni fornite circa l’assenza di qualificazione della misura in questione come aiuto, sarebbero necessariamente contrarie al principio o alla norma in parola.

262    Pertanto, la terza condizione cumulativa per l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento (v. punto 257 supra), quella relativa al fatto che le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (sentenze del 16 novembre 1983, Thyssen/Commissione, 188/82, EU:C:1983:329, punto 11; del 6 febbraio 1986, Vlachou/Corte dei conti, 162/84, EU:C:1986:56, punto 6; del 27 marzo 1990, Chomel/Commissione, T‑123/89, EU:T:1990:24, punto 28; del 6 luglio 1999, Forvass/Commissione, T‑203/97, EU:T:1999:135, punto 70; del 18 giugno 2014, Spagna/Commissione, T‑260/11, EU:T:2014:555, punto 84, e del 22 aprile 2016, Irlanda e Aughinish Alumina/Commissione, T‑50/06 RENV II e T‑69/06 RENV II, EU:T:2016:227, punto 213), non potrebbe mai essere soddisfatta.

263    A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte, sin dalla sentenza del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione (C‑142/87, EU:C:1990:125, punto 66), ha dichiarato che la soppressione di un aiuto illegale incompatibile con il mercato interno mediante recupero era la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegalità.

264    Tuttavia, il nesso logico così stabilito nella giurisprudenza della Corte tra l’illegalità di un aiuto e il suo recupero non comportava un obbligo per la Commissione di ordinare il recupero di qualsiasi aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

265    Come la Commissione ha ricordato nella comunicazione del 2007 intitolata «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (GU 2007, C 272, pag. 4), infatti, è solo nella seconda metà degli anni ’80 e negli anni ’90 che la medesima ha iniziato a ordinare più sistematicamente il recupero di aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, ed è l’adozione del regolamento n. 659/1999 che ha «[imposto] alla Commissione l’obbligo di recuperare [questo tipo di aiuti]».

266    Tale obbligo risulta dalla prima frase dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 659/1999, il quale dispone che, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione «adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario».

267    Nonostante l’adozione di una simile disposizione, che sembra imporre alla Commissione di ordinare il recupero di qualsiasi aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, il motivo relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento resta utilmente invocabile nei confronti di una decisione che ordina il recupero di un nuovo aiuto versato senza previa notifica alla Commissione e da essa ritenuto incompatibile con il mercato interno.

268    In primo luogo, infatti, un’eccezione all’obbligo di ordinare il recupero di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno è prevista già dalla seconda frase dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, la quale dispone che la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.

269    Orbene, il principio della tutela del legittimo affidamento è riconosciuto come principio generale del diritto dell’Unione (sentenza del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punto 15; v. anche, in tal senso, sentenza del 28 aprile 1988, Mulder, 120/86, EU:C:1988:213, punti 26 e 27).

270    In secondo luogo, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, in particolare la sua prima frase, non può essere interpretato nel senso che ha l’effetto di impedire che la terza delle condizioni cumulative per l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento sia soddisfatta, comportando così che l’applicazione di tale principio sia esclusa (v. punti 257, 261 e 262 supra).

271    La seconda frase dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, infatti, mira proprio ad assicurare la tutela del legittimo affidamento, come risulta dalla dichiarazione 29/99 iscritta nel verbale della sessione del Consiglio in occasione della quale è stato formalmente adottato il regolamento succitato (estratti mensili degli atti del Consiglio, marzo 1999), dichiarazione secondo la quale la «Commissione resta vincolata dai principi generali del diritto [dell’Unione], in particolare (…) il principio del legittimo affidamento, che prevalgono sul diritto (…) derivato».

272    Da quanto precede risulta che la ricorrente, al fine di contestare la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui essa prevede il recupero dell’aiuto concesso, può utilmente dedurre dinanzi al Tribunale un motivo relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento ed invocare, al riguardo, assicurazioni che hanno potuto esserle fornite dalla Commissione quanto all’assenza di qualificazione della misura contestata come aiuto, il che implicava necessariamente che il vantaggio procuratole dalla misura in questione non sarebbe stato oggetto di recupero (v. punto 261 supra) o soltanto di un recupero rispettoso delle suddette assicurazioni.

273    Occorre pertanto stabilire se il motivo dedotto dalla ricorrente sia fondato.

274    La ricorrente contesta il regime transitorio applicato dalla Commissione nei limiti in cui esso ha preso come data di riferimento la data di pubblicazione della decisione di avvio. A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la data di pubblicazione della decisione impugnata.

275    In via preliminare, si deve rilevare che la Commissione ha ritenuto, al considerando 154 della decisione impugnata, che la misura contestata costituisse un aiuto di Stato illegale, vale a dire un nuovo aiuto eseguito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

276    È pacifico che il regime contestato non è stato notificato dal Regno di Spagna alla Commissione conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

277    È vero che, secondo la ricorrente, la misura è divenuta selettiva all’interno dell’Unione solo con l’eliminazione degli ostacoli alle fusioni transfrontaliere che avrebbe potuto essere constatata, al più presto, ad avviso della ricorrente, solo dopo l’entrata in vigore della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU 2005, L 310, pag. 1). Pertanto, la misura contestata non avrebbe costituito un aiuto al momento della sua entrata in vigore e potrebbe quindi essere considerata un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento n. 659/1999.

278    Tuttavia, così ragionando, la ricorrente si basa sull’assunto secondo il quale l’esistenza di ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere consentirebbe di considerare tale misura non selettiva.

279    Orbene, la non pertinenza di un simile assunto è stata constatata, in particolare, ai punti 200, 201 e 214 supra.

280    Si può di conseguenza concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la misura contestata costituirebbe un aiuto esistente. A ragione, quindi, la Commissione l’ha qualificata come aiuto illegale.

281    Orbene, quando un aiuto è stato messo in atto senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegale in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, un legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso, a meno che non sussistano circostanze eccezionali (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, 223/85, EU:C:1987:502, punti 16 e 17; del 20 settembre 1990, Commissione/Germania, C‑5/89, EU:C:1990:320, punti 14 e 16; del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 134; del 27 gennaio 1998, Ladbroke Racing/Commissione, T‑67/94, EU:T:1998:7, punto 182; del 16 ottobre 2014, Alcoa Trasformazioni/Commissione, T‑177/10, EU:T:2014:897, punto 61, e del 22 aprile 2016, Irlanda e Aughinish Alumina/Commissione, T‑50/06 RENV II e T‑69/06 RENV II, EU:T:2016:227, punto 214).

282    Nella decisione impugnata, la Commissione, ritenendo di trovarsi di fronte a tali circostanze (considerando 29 e 175 della decisione impugnata), non ha ordinato il recupero dell’aiuto in questione, in particolare, per i beneficiari della misura contestata che hanno acquisito partecipazioni in una società estera prima del 21 dicembre 2007, data di pubblicazione della decisione di avvio.

283    L’applicazione di un simile regime transitorio era giustificata, secondo la Commissione, dal fatto che essa aveva fornito assicurazioni specifiche, incondizionate e concordanti, di natura tale da suscitare nei beneficiari della misura contestata la giustificata aspettativa che il regime di ammortamento dell’avviamento finanziario fosse legittimo, nel senso che non rientrava nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e che quindi nessuno dei vantaggi derivanti da tale regime potesse essere oggetto di una successiva procedura di recupero (considerando 166 della decisione impugnata).

284    Il 19 gennaio 2006, in risposta all’interrogazione di un deputato del Parlamento, un membro della Commissione, a nome della medesima, ha infatti affermato quanto segue:

«La Commissione non può confermare se le offerte elevate delle società spagnole siano dovute alla legislazione fiscale spagnola che permette a tali imprese di ammortizzare l’avviamento finanziario più rapidamente rispetto alle omologhe francesi o italiane. La Commissione può tuttavia confermare che tali legislazioni nazionali non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, ma costituiscono piuttosto regole generali di deprezzamento applicabili a tutte le imprese stabilite in Spagna».

285    Analogamente, il 17 febbraio 2006, in risposta all’interrogazione di un deputato del Parlamento, un membro della Commissione ha affermato, sempre a nome dell’istituzione, quanto segue:

«Stando alle informazioni attualmente in possesso della Commissione, sembra che le norme tributarie spagnole relative all’ammortamento dell’avviamento finanziario siano applicabili a tutte le imprese stabilite in Spagna indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore, dalla forma giuridica e dal fatto che siano di proprietà privata o pubblica poiché costituiscono regole di ammortamento generale. Non sembrano pertanto rientrare nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato».

286    Sebbene le risposte della Commissione non siano state oggetto di una pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il numero delle interrogazioni, il loro autore, il loro oggetto, l’istituzione destinataria e la menzione dell’esistenza e della data delle risposte, tuttavia, sono stati oggetto di una tale pubblicazione (GU 2006, C 327, pagg. 164 e 192).

287    Non è controverso, nella fattispecie, che gli elementi menzionati ai punti precedenti abbiano potuto far sorgere un legittimo affidamento in capo alla ricorrente.

288    Il disaccordo tra le parti riguarda le conseguenze che devono essere tratte dall’adozione, il 10 ottobre 2007, della decisione di avvio che è stata pubblicata, preceduta da una sintesi, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 dicembre 2007 (v. punto 274 supra).

289    A tale riguardo, la giurisprudenza della Corte, basandosi sul tenore letterale dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, prevede che, nel caso in cui la Commissione apra il procedimento di indagine formale, l’ultima frase dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE vieta allo Stato membro interessato di dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. I nuovi aiuti sono quindi sottoposti a un controllo preventivo da parte della Commissione e non possono, in via di principio, essere attuati dallo Stato membro interessato fino a che tale istituzione non li abbia dichiarati compatibili con il Trattato (sentenza del 30 giugno 1992, Spagna/Commissione, C‑312/90, EU:C:1992:282, punto 16).

290    Inoltre, la Corte ha dichiarato che, qualora la Commissione abbia avviato il procedimento di indagine formale nei confronti di una nuova misura nazionale in corso di esecuzione, l’effetto sospensivo di una simile decisione si impone anche ai giudici nazionali che possono essere aditi, i quali sono tenuti, se del caso, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospendere l’esecuzione della suddetta misura (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 42).

291    Infine, è stato dichiarato, in riferimento a una decisione di avviare il procedimento di indagine formale nei confronti di una misura in corso di esecuzione qualificata come nuovo aiuto da parte della Commissione, che sussisteva, dopo la sua adozione, quanto meno un notevole dubbio quanto alla legalità della misura in questione, dubbio che, fatta salva la facoltà di sollecitare provvedimenti provvisori dinanzi al giudice del procedimento sommario, doveva indurre lo Stato membro a sospenderne l’erogazione, giacché l’avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE escludeva una decisione immediata nel senso della compatibilità con il mercato interno, che avrebbe consentito di proseguire regolarmente l’esecuzione di detta misura. Tale dubbio sulla legalità della misura in questione doveva altresì indurre le imprese beneficiarie della misura a rifiutare in ogni caso nuove erogazioni o a provvedere alla copertura delle somme necessarie per eventuali successivi rimborsi (sentenza del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione, C‑400/99, EU:C:2001:528, punto 59).

292    Pertanto, in considerazione dell’effetto sospensivo di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale adottata nei confronti di una nuova misura nazionale in corso di esecuzione, i beneficiari della medesima misura non sono legittimati, come avviene nel caso di specie, a invocare circostanze eccezionali che possano giustificare il mantenimento di un legittimo affidamento dopo l’intervento di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2016, Francia/Commissione, T‑56/06 RENV II, EU:T:2016:228, punti da 50 a 56).

293    Peraltro, il regime transitorio adottato dalla Commissione ha consentito che ai beneficiari dell’aiuto che avevano acquisito partecipazioni azionarie, o che si erano impegnati irrevocabilmente ad acquisirne, prima della data di pubblicazione della decisione di avvio, fosse continuata ad applicarsi la misura di cui trattasi per l’intero periodo di ammortamento previsto. Le imprese in questione erano così in grado, dopo tale data, di adeguare immediatamente il loro comportamento non contraendo un impegno relativo a un’acquisizione di partecipazioni in una società estera se le stesse avessero ritenuto che un impegno del genere, considerato il rischio di non poter beneficiare in seguito del vantaggio fiscale previsto dalla misura contestata, non presentasse un interesse economico sufficiente.

294    Occorre infine aggiungere che, nella sintesi della decisione di avvio pubblicata, unitamente alla medesima decisione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 dicembre 2007, la Commissione ha affermato di ritenere che il regime fiscale in questione soddisfacesse tutti i criteri pertinenti per essere considerato un aiuto di Stato. Essa ha parimenti precisato quanto segue:

«[L]a misura sembra costituire una deroga al sistema fiscale spagnolo, dal momento che l’avviamento finanziario viene stornato pur non essendo registrato nei conti della società che effettua l’acquisizione in quanto tra quest’ultima e la società acquisita non si realizza una fusione aziendale. Essa conferisce pertanto un vantaggio economico consistente nella riduzione dell’onere fiscale delle imprese che realizzano l’acquisizione di una partecipazione azionaria sostanziale in società estere. La misura sembra comportare l’impiego di risorse statali ed è specifica in quanto avvantaggia le imprese che effettuano determinati investimenti.

La misura incide sugli scambi tra Stati membri in quanto rafforza le condizioni commerciali dei beneficiari che svolgono determinate attività di holding; inoltre, essa può incidere anche sulla concorrenza poiché, sovvenzionando imprese spagnole che presentano offerte per l’acquisto di società all’estero, pone i concorrenti non spagnoli in situazione di relativo svantaggio nel presentare analoghe offerte di acquisto sui mercati rilevanti.

Nella fattispecie non sembra potersi applicare nessuna delle deroghe previste all’articolo [107], paragrafi 2 e 3, del trattato [FUE] e l’aiuto appare incompatibile con il mercato [interno]. Di conseguenza, la Commissione ritiene che dando esecuzione alla misura in causa le autorità spagnole possano aver concesso un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo [107], paragrafo 1, del trattato [FUE]».

295    Tenuto conto degli elementi menzionati al punto 294 supra, alla data di pubblicazione della decisione di avvio, le imprese cui si applicava o poteva applicarsi il regime contestato avevano potuto prendere conoscenza delle ragioni specifiche per le quali la Commissione riteneva che le misure previste dal regime in parola le sembrassero soddisfare ciascuna delle condizioni richieste dall’articolo 107 TFUE e che potessero essere considerate incompatibili con il mercato interno.

296    Inoltre, dalla sintesi della decisione di avvio o dalla cronologia di cui ai punti da 1 a 7 di tale decisione non risulta che il regime contestato possa riguardare un aiuto esistente. In particolare, le imprese in questione potevano comprendere che tale regime, al quale era stata data esecuzione prima dell’avvio del procedimento di indagine formale, non era stato oggetto di autorizzazione da parte della Commissione.

297    Da tutto quanto precede emerge che l’adozione della decisione di avvio era sufficiente, nel caso di specie, a porre fine al legittimo affidamento che le dichiarazioni citate ai punti 284 e 285 supra avevano potuto far sorgere in capo ai beneficiari della misura contestata.

298    Gli altri argomenti della ricorrente non sono idonei a mettere in discussione tale conclusione.

299    In primo luogo, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502, punto 6), un nuovo aiuto era stato senz’altro versato prima della sua notifica alla Commissione.

300    Tuttavia, gli importi di cui la Commissione chiedeva il recupero erano stati versati prima dell’adozione di qualsiasi decisione di avvio del procedimento di indagine formale (v., in tal senso, la relazione d’udienza pubblicata nella Raccolta, pagg. 4621 e 4622).

301    Pertanto, la soluzione elaborata nella sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), non è applicabile, giacché, nella fattispecie, l’aiuto di cui la Commissione ha ordinato il recupero non era stato ancora concesso alla data di pubblicazione della decisione di avvio e riguardava altresì un vantaggio accordato sulla base di comportamenti adottati dai beneficiari dell’aiuto dopo la pubblicazione della medesima decisione (v. punto 293 supra).

302    In secondo luogo, la ricorrente richiama la sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416), relativa al regime fiscale belga dei centri di coordinamento.

303    Sussistono tuttavia differenze sostanziali tra il contesto della presente causa e quello della causa che ha dato origine alla sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416).

304    In primo luogo, infatti, nella causa succitata, la Commissione, con due decisioni in successione (punto 16), aveva constatato che il regime in questione non conteneva elementi di aiuto. Si trattava dunque di un regime di aiuti esistente nei confronti del quale la giurisprudenza in materia di recupero degli aiuti illegali incompatibili con il mercato interno, che contempla la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento solo in circostanze eccezionali (v. punto 281 supra), non si applicava.

305    Analogamente, le disposizioni del Trattato relative agli effetti dell’adozione di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale e la giurisprudenza che trae le conseguenze dell’applicazione di tali disposizioni quando un aiuto è stato versato illegalmente (v. punti da 289 a 292 supra), le quali limitano anche l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento, non si applicavano.

306    Peraltro, nelle conclusioni presentate nelle cause riunite Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:89, punti 404 e 405), l’avvocato generale Léger ha insistito sulla specificità di una situazione nella quale l’affidamento era creato dall’adozione di decisioni precedenti della Commissione e che doveva, pertanto, essere oggetto di una protezione particolare.

307    In una simile ipotesi, infatti, le decisioni della Commissione che constatano l’assenza di elementi di aiuto confortano la situazione giuridica delle persone cui si applica la misura di cui trattasi, ammettendo la sua conformità all’articolo 107 TFUE fino all’adozione di un’eventuale decisione in senso contrario.

308    A tale proposito, occorre ricordare che gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono legittimi finché non sono stati revocati o annullati (sentenza del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 48).

309    In secondo luogo, la causa che ha dato origine alla sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416), riguardava la possibilità per i beneficiari di un regime di aiuti che il periodo per il quale gli stessi rientravano in tale regime fosse prolungato.

310    Nella causa succitata, la possibilità di fruire del regime in questione era subordinato al rilascio di un’autorizzazione accordata per dieci anni e rinnovabile. La decisione impugnata prevedeva che, dalla data della sua notificazione, i beneficiari di una simile autorizzazione non potevano, al momento della scadenza della medesima, ottenerne il rinnovo (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punti da 32 a 34).

311    La Corte ha statuito che il termine di circa otto mesi tra la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale e la decisione contestata era insufficiente per consentire ai beneficiari dell’aiuto di prendere in considerazione la possibilità di una decisione che mettesse fine al regime in questione. Essa si è basata, in particolare, sul fatto che tale regime comportava misure contabili e decisioni finanziarie ed economiche che non potevano essere assunte in un tempo così breve da parte di un operatore economico accorto (sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 162).

312    Nella sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina (C‑519/07 P, EU:C:2009:556), la Corte ha sottolineato che, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416), i beneficiari dell’autorizzazione, i quali non potevano ottenerne il rinnovo per via della decisione della Commissione, avevano proceduto, a causa di tale autorizzazione, a notevoli investimenti e assunto impegni a lungo termine (punto 91).

313    Nelle conclusioni presentate nelle cause riunite Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:89), l’avvocato generale Léger ha affermato che il regime in questione nella causa in parola costituiva un regime fiscale derogatorio rispetto alle regole generali, comportante svariate esenzioni e un particolare metodo di calcolo della base imponibile e che la possibilità dell’eliminazione di misure di questo tipo era, per un’impresa, assai più difficile da prendere in considerazione rispetto a quella dell’eliminazione di una sovvenzione, in quanto essa richiedeva non soltanto che si valutassero le conseguenze economiche di una tale eliminazione, ma anche l’effettuazione di una riorganizzazione importante, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti contabili.

314    Al contrario, nel caso di specie, come dichiarato al punto 293 supra, le imprese alle quali si applicava o poteva applicarsi il regime contestato erano in grado, sin dalla data di pubblicazione della decisione di avvio, di adeguare immediatamente il loro comportamento non contraendo un impegno relativo a un’acquisizione di partecipazioni in una società estera se le stesse avessero ritenuto che un impegno del genere, considerato il rischio di non poter beneficiare in seguito del vantaggio fiscale previsto dal regime contestato, non presentasse un interesse economico sufficiente.

315    Di conseguenza, tutte le circostanze specifiche della causa che ha dato origine alla sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416), innanzi illustrate ai punti da 308 a 314 supra, non si ritrovano nel caso di specie, che si tratti del fatto che l’aiuto in questione nella causa in parola era un aiuto esistente ovvero della necessità per i beneficiari del medesimo aiuto di adottare, a seguito del suo divieto, misure che non potevano essere adottate entro un breve termine. Di conseguenza, la ricorrente non è legittimata a invocare la sentenza succitata.

316    In terzo luogo, la ricorrente deduce una violazione del principio della parità di trattamento. Essa richiama decisioni della Commissione intervenute per regimi fiscali che presentano, come indica la stessa ricorrente, analogie con il regime fiscale belga dei centri di coordinamento, vale a dire quello analizzato nella causa che ha dato origine alla sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C 217/03, EU:C:2006:416, punto 16). Orbene, come dichiarato al punto 315 supra, le caratteristiche del regime succitato differiscono da quelle del regime contestato.

317    Le situazioni invocate dalla ricorrente a tale proposito non sono quindi analoghe alla situazione del caso di specie.

318    Inoltre, nella misura in cui la ricorrente fa riferimento sia alle decisioni della Commissione intervenute per regimi fiscali che presentano, a suo avviso, analogie con il regime fiscale belga dei centri di coordinamento sia a varie altre decisioni della Commissione relative a misure fiscali, essa non dimostra che la Commissione avrebbe concesso il beneficio del legittimo affidamento in un contesto caratterizzato dalla concessione, anche dopo la decisione di avvio, di un vantaggio derivante da un nuovo aiuto che non era stato notificato alla Commissione.

319    Non risulta nemmeno dimostrato, né sostenuto, che i destinatari dei vantaggi in questione nelle decisioni richiamate dalla ricorrente potessero adattare immediatamente il loro comportamento (v. punto 314 supra).

320    In mancanza di dimostrazione e, a fortiori, di richiamo di circostanze che possano eventualmente consentire di giustificare la concessione di un regime transitorio i cui effetti si protrarrebbero oltre la data di pubblicazione della decisione di avvio, l’argomento della ricorrente basato sulla prassi decisionale della Commissione in materia di tutela del legittimo affidamento deve essere respinto.

321    Per quanto riguarda la decisione della Commissione, del 31 ottobre 2000, relativa alle leggi spagnole sull’imposta sulle società (GU 2001, L 60, pag. 57), sola decisione proveniente dalla prassi decisionale della Commissione richiamata dalla ricorrente per la quale essa fornisce sufficienti elementi per consentire al Tribunale di verificare dettagliatamente se il contesto di tale causa fosse analogo a quello del caso di specie, si tratta, come evidenzia giustamente la Commissione, di una decisione adottata in applicazione del Trattato CECA per il quale le condizioni di controllo degli aiuti non erano analoghe a quelle previste dal Trattato CE e poi dal Trattato FUE. In particolare, nel Trattato CECA non esistevano disposizioni simili all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sul quale si basa la giurisprudenza citata al punto 289 supra.

322    Per di più, la decisione summenzionata è anteriore alla sentenza del 9 ottobre 2001, Italia/Commissione (C‑400/99, EU:C:2001:528), citata al punto 291 supra, secondo la quale, dopo l’adozione di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale, sussiste, quanto meno, un notevole dubbio sulla conformità della misura in questione alle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

323    Una simile decisione non può dunque portare alla conclusione che sussiste un legittimo affidamento che la ricorrente sarebbe legittimata a invocare.

324    Da quanto precede risulta che, anche a voler ammettere che l’argomento relativo alla prassi decisionale anteriore della Commissione circa le modalità di recupero di un aiuto e il loro eventuale carattere lesivo del principio della tutela del legittimo affidamento sia operante al fine di invocare il medesimo principio, un simile argomento è, in ogni caso, infondato.

325    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il motivo dedotto dalla ricorrente deve essere respinto.

326    Per quanto riguarda il difetto di motivazione della decisione impugnata, anche supponendo che un tale difetto sia dedotto dalla ricorrente, si deve constatare che la Commissione, come emerge dall’analisi nel merito che il Tribunale ha potuto svolgere nelle considerazioni che precedono, ha spiegato e giustificato in modo sufficientemente preciso e coerente nella decisione impugnata le modalità di recupero dell’aiuto per consentire alla ricorrente di contestare la validità di tale decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 1995, Tiercé Ladbroke/Commissione, T‑471/93, EU:T:1995:167, punto 29). Si può, a tale proposito, rinviare, in particolare, ai punti 275 e 283 supra, nei quali si fa espressamente riferimento a taluni passaggi della decisione impugnata.

327    Pertanto, anche a voler ammettere che il terzo motivo sia diretto anche a contestare la legittimità formale della decisione impugnata, occorrerebbe respingerlo in quanto, in ogni caso, infondato.

328    Alla luce di quanto precede risulta che tutti i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso devono essere respinti.

329    Occorre quindi respingere il ricorso nella sua integralità, senza che sia necessario statuire sugli argomenti relativi alla mancanza di legittimazione ad agire e di interesse ad agire della ricorrente avanzati dalla Commissione.

IV.    Sulle spese

330    Conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo annullamento e rinvio, il medesimo provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi a esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. Avendo la Corte, nella sentenza World Duty Free, riservato le spese della ricorrente e della Commissione, spetta al Tribunale pronunciarsi del pari, nella presente sentenza, sulle loro spese relative al procedimento di impugnazione nella causa C‑21/15 P (v. punto 15 supra).

331    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

332    Per quanto riguarda gli intervenienti, avendo la Corte, nella sentenza World Duty Free, provveduto sulle loro spese, occorre statuire unicamente sulle loro spese relative al presente procedimento.

333    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ai sensi del quale le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico, occorre statuire che la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La World Duty Free Group, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Kowalik-Bańczyk

 

      Mac Eochaidh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 novembre 2018.

Firme


Indice



*      Lingua processuale: lo spagnolo.