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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) l’8 marzo 2021 – Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl

(Causa C-148/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'arrondissement, Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo)

Parti

Attore: Christian Louboutin

Convenute: Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea 1 , debba essere interpretato nel senso che l’uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito sia imputabile al suo gestore o ad entità economicamente collegate in ragione della mescolanza su tale sito delle offerte proprie del gestore o delle entità economicamente collegate e di quelle di venditori terzi, mediante l’integrazione di tali pubblicità nella comunicazione commerciale propria del gestore o delle entità economicamente collegate.

Se siffatta integrazione sia rafforzata dal fatto che:

le pubblicità sono presentate in modo uniforme sul sito;

le pubblicità proprie del gestore e delle entità economicamente collegate e quelle dei venditori terzi sono visualizzate indistintamente per quanto riguarda la loro origine, ma mostrando chiaramente il logo del gestore delle entità economicamente collegate nelle sezioni pubblicitarie di siti Internet di terzi sotto forma di «pop-up»;

il gestore o entità economicamente collegate offrono un servizio integrato ai venditori terzi, che include un’assistenza all’elaborazione delle pubblicità e alla fissazione dei prezzi di vendita, lo stoccaggio dei prodotti e la loro spedizione;

il sito del gestore e delle entità economicamente collegate è concepito in modo tale da presentarsi sotto forma di negozi e di etichette quali «bestseller», «i più desiderati» o «i più regalati», senza alcuna distinzione apparente prima facie tra i prodotti propri del gestore e delle entità economicamente collegate e i prodotti di venditori terzi.

2.    Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito di vendita online sia, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito o ad entità economicamente collegate qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore o un’entità economicamente collegata abbia svolto un ruolo attivo nell’elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest’ultima sia percepita come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore.

Se su tale percezione influisca:

la circostanza che detto gestore e/o entità economicamente collegate siano un noto distributore di un’ampia varietà di prodotti, tra cui prodotti della stessa categoria di quelli pubblicizzati;

o la circostanza che la pubblicità così pubblicata presenti un’intestazione nella quale è riprodotto il marchio di servizio di tale gestore o delle entità economicamente collegate, essendo detto marchio rinomato come marchio di distributore;

o ancora la circostanza che tale gestore o entità economicamente collegate offrano, contemporaneamente a detta pubblicazione, servizi tradizionalmente offerti dai distributori di prodotti della medesima categoria in cui rientra il prodotto pubblicizzato.

3.    Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la spedizione, nel commercio e senza il consenso del titolare di un marchio, al consumatore finale di un prodotto recante un segno identico al marchio costituisca un uso imputabile al mittente solo se quest’ultimo ha una conoscenza effettiva dell’apposizione di tale segno sul prodotto.

Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un’entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine.

Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia precedentemente contribuito in modo attivo alla pubblicazione, nel commercio, di una pubblicità del prodotto recante tale segno o abbia registrato l’ordine del consumatore finale, tenuto conto di tale pubblicità.

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1 GU 2017, L 154, pag. 1.