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Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2024 – Sber / BCE

(Cause T-647/21 e T-99/22)1

[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Applicazione da parte della BCE di interessi di recupero ai sensi del diritto austriaco in caso di violazione dell’articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed a seguito di una decisione che ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1024/2013 – Proporzionalità»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sber Vermögensverwaltungs AG, già Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Fellner, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, J. Poscia e M. Ioannidis, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: J. Schmoll, F. Koppensteiner e A. Posch, agenti)

Oggetto

Con i suoi ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, rispettivamente, delle decisioni ECB-SSM-2021-ATSBE-7, del 2 agosto 2021, e ECB-SSM-2021-ATSBE-12, del 21 dicembre 2021, della Banca centrale europea (BCE). Tali due decisioni sono state adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), in combinato disposto con l’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, GU 2013, L 321, pag. 6 e GU 2017, L 20, pag. 2), e con l’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, del Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) (legge bancaria), del 30 luglio 1993 (BGBl. 532/1993), come modificata dal Bundesgesetz, mit dem das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 2018, das Finalitätsgesetz, das Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz geändert werden (legge federale recante modifiche della legge bancaria, della legge sulla borsa del 2018, della legge sul carattere definitivo dei regolamenti, della legge sul riciclaggio di denaro nei mercati finanziari, della legge sul risanamento e la liquidazione, della legge sulla vigilanza relativa ai valori mobiliari del 2018 e della legge sull’esecuzione delle controparti centrali), del 28 maggio 2021 (BGBl. I, 98/2021).

Dispositivo

Le cause T-647/21 e T-99/22 sono riunite ai fini della sentenza.

Non vi è più luogo a statuire sulla causa T-647/21.

Nella causa T-99/22, la decisione ECB-SSM-2021-ATSBE-12, del 21 dicembre 2021, della Banca centrale europea (BCE) è annullata.

La BCE è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Sber Vermögensverwaltungs AG.

Le spese sostenute dalla Repubblica d’Austria resteranno a suo carico.

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1 GU C 481 del 29.11.2021.