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Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2024 – BAWAG PSK / BCE

(Causa T-667/21)1

(«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Esercizio diretto, da parte della BCE, di un potere di un’autorità competente ai sensi delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione – Imposizione, da parte del diritto austriaco, di interessi di recupero in caso di violazione dell’articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013 – Competenze della BCE – Articolo 65, paragrafo 1, e articolo 70 della direttiva 2013/36/UE – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Bälz, D. Bliesener, M. Bsaisou e G. Tönningsen, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, J. Poscia e M. Ioannidis, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta : Repubblica d’Austria (rappresentanti: J. Schmoll e F. Koppensteiner, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) ECB-SSM-2021-ATBAW-7-ESA-2018-0000126, del 2 agosto 2021, adottata in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), in combinato disposto con l’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, GU 2013, L 321, pag. 6 e GU 2017, L 20, pag. 2), e con l’articolo 97, paragrafo 1, punto 2, del Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) (legge bancaria), del 30 luglio 1993 (BGBl. 532/1993), come modificato dal Bundesgesetz, mit dem das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 2018, das Finalitätsgesetz, das Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 und das Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz geändert werden (legge federale recante modifiche della legge bancaria, della legge sulla borsa del 2018, della legge sul carattere definitivo dei regolamenti, della legge sul riciclaggio di denaro nei mercati finanziari, della legge sul risanamento e la liquidazione, della legge sulla vigilanza relativa ai valori mobiliari del 2018 e della legge sull’esecuzione delle controparti centrali), del 28 maggio 2021 (BGBl. I, 98/2021).

Dispositivo

La decisione della Banca centrale europea (BCE) ECB/SSM/2021-ATBAW-7-ESA-2018-0000126, del 2 agosto 2021, è annullata.

La BCE si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG.

3)    Le spese sostenute dalla Repubblica d’Austria resteranno a suo carico.

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1 GU C 502 del 13.12.2021.