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Ricorso presentato il 7 febbraio 2008 - Nute Partecipazioni e La Perla/UAMI - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

(Causa T-59/08)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Nute Partecipazioni SpA (Bologna, Italia) e La Perla Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: R. Morresi e A. Dal Ferro, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Worldgem Brands Srl (Olmo di Creazzo, Italia)

Conclusioni delle ricorrenti

In via principale: annullare e riformare la Decisione del 19.11.2007 della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI per errata applicazione dell'art. 8, par. 5, nonché per violazione degli artt. 63, par. 6, 73 e 74 RMC;

In via subordinata: annullare la Decisione del 19.11.2007 della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI per errata applicazione dell'art. 8, par. 5, nonché per violazione degli artt. 63, par. 6, 73 e 74 RMC;

In via ulteriormente subordinata: annullare e/o riformare la Decisione del 19.11.2007 della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI per errata applicazione dell'art. 8, par. 1, lett. b) RMC, nonché per violazione degli artt. 63, par. 6, 73 e 74 RMC;

In ogni caso: condannare solidalmente l'UAMI e Worldgem Brands Srl alle spese di tutto il procedimento, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio comunitario denominativo "NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC" (domanda di registrazione n. 713.446), per dei prodotti nella classe 14. Questo stesso marchio ha fatto già l'oggetto di una prima domanda di nullità. La decisione di rigetto di questa prima domanda dalla prima sezione di ricorsi è stata annullata dalla sentenza del Tribunale nella causa T-137/05, La Perla/UAMI - Worldgem Brands.1

Titolare del marchio comunitario: WORLDGEM BRANDS Srl

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: La ricorrente.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Notorietà di diversi marchi figurativi italiani "PERLA", per dei prodotti nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35.

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario in questione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata ed accoglimento parziale della domanda di nullità.

Motivi dedotti: Violazione di legge ed errata interpretazione ed applicazione degli articoli 63 73 e 74 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario. In via di subordine: violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 8, par. 1, lett. b), dello stesso testo.

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1 - Non ancora pubblicato nella Raccolta.