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Sentenza del Tribunale dell'11 ottobre 2012 - Novatex / Consiglio

(Causa T-556/10) 

["Sovvenzioni - Importazione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti - Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio - Articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 6, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novatex Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentante: B. Servais, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato, e da N. Chesaites, barrister)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, M. França e G. Luengo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) di esecuzione n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (GU L 254, pag. 10), nei limiti in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

L'articolo 1 del regolamento (UE) di esecuzione n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti è annullato per quanto riguarda la Novatex Ltd, in quanto il dazio compensativo definitivo per le importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato nell'Unione europea eccede quello applicabile in assenza dell'errore relativo all'importo indicato alla linea 74 della dichiarazione dei redditi per l'esercizio d'imposta del 2008.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese e il 50% di quelle sostenute dalla Novatex. La Novatex sopporterà il 50% delle proprie spese. La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 30 del 29.1.2011.