Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 aprile 2015 –
Evropaïki Dynamiki / Frontex
(causa T‑554/10)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Servizi informatici, hardware e licenze software – Rigetto delle offerte di un offerente – Obbligo di motivazione – Criteri di selezione e di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»
1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 47, 130)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito ad una richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e dell’offerta dell’offerente escluso – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 48‑51, 59, 61, 131)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punto 52)
4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di trasmettere il rapporto del comitato di valutazione e le offerte prescelte a un offerente escluso senza comparazione della sua offerta con quelle degli altri offerenti – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 63, 91)
5. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Diritto degli offerenti a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di ricorso contro la decisione che attribuisce l’appalto ad un altro offerente – Violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Violazione delle forme sostanziali – Conseguenze – Annullamento della suddetta decisione (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 79‑81)
6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di discutere con l’offerente escluso i pregi della sua offerta – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punto 115)
7. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Semplice rinvio agli allegati – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punto 145)
8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 164, 165)
Oggetto
| Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni che respingono le offerte della ricorrente per la gara d’appalto Frontex/OP/87/2010, riguardante un contratto quadro per «Servizi TIC» nell’ambito delle tecnologie di gestione e di sicurezza informatica (GU 2010/S 66-098323), e per la gara d’appalto Frontex/OP/98/2010, riguardante il progetto pilota di grandi dimensioni Eurosur nell’ambito del coordinamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2010/S 90-134098), nonché di tutte le decisioni connesse, comprese quelle di affidare i contratti ad altri offerenti e, dall’altro, ricorso di risarcimento volto a risarcire il danno asseritamente subito per aver aggiudicato i contratti ai suddetti offerenti. |
Dispositivo
1) | | La decisione dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) del 18 ottobre 2010, recante rigetto dell’offerta presentata dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell’ambito della gara d’appalto 2010/S 66-098323, per il lotto n. 1 (sistemi informatici), per la fornitura di servizi informatici, hardware e licenze software, è annullata. |
2) | | La decisione di Frontex del 18 ottobre 2010, recante rigetto dell’offerta presentata dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell’ambito della gara d’appalto 2010/S 66-098323, per il lotto n. 6 (sistemi di gestione dei contenuti aziendali), per la fornitura di servizi informatici, hardware e licenze software, è annullata. |
3) | | Il ricorso è respinto per il resto. |
4) | | L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute da Frontex e quest’ultima sopporterà il 50% delle proprie spese e il 50% delle spese sostenute dall’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE. |