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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) l’11 gennaio 2024 – Procedimento penale a carico di YR, WV, AN, WY

(Causa C-16/24, Sinalov 1 )

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Procedimento penale a carico di:

YR, WV, AN, WY

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo [1, secondo comma], TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea un’interpretazione di una legge nazionale - che come principio di amministrazione della giustizia, per stabilire quale giudice debba trattare e definire una causa penale prevede una scelta casuale tra i giudici - secondo la quale, qualora sussistano dubbi che tale principio sia stato violato in una causa già assegnata dal dirigente amministrativo, detti dubbi debbano essere chiariti considerando che si tratti

1. di una questione giudiziaria, su cui decide il giudice assegnatario della causa – anche dopo aver sentito le parti e nell’ambito del procedimento di impugnazione –, oppure

2. di una questione amministrativa, per cui solo il dirigente amministrativo ha facoltà di effettuare tale valutazione,

nonché un’interpretazione secondo cui, se il giudice al quale è stata assegnata la causa ritiene che, in base a detto principio, la causa dovrebbe essere trattata da un altro giudice, al quale egli rimette la causa medesima, e il secondo giudice a cui è stata rimessa la causa stabilisce anzitutto di sentire le parti in un procedimento contraddittorio e poi di adottare autonomamente una decisione sulla questione della propria competenza, entrambi tali giudici commettono un illecito disciplinare in quanto la loro condotta reca un danno all’immagine della giustizia e integra una violazione dei loro doveri d’ufficio.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio che non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.