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Ricorso proposto il 2 agosto 2013 – Companhia Previdente e Socitrel/Commissione

(Causa T-409/13)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: COMPANHIA PREVIDENTE – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (Lisbona, Portogallo) e SOCITREL – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (Trofa, Portogallo) (rappresentanti: D. Proença de Carvalho, J. Caimoto Duarte, F. Proença de Carvalho e T. Luísa Faria, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione D/2013/048425 della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea del 24 maggio 2013, relativa al rifiuto di ridurre, per mancanza di capacità contributiva, l’ammenda inflitta alla SOCITREL nell’ambito di un procedimento d’infrazione a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE; tale decisione ha anche dichiarato che la COMPANHIA PREVIDENTE è responsabile in solido per il pagamento di tale ammenda;

applicare alle ricorrenti la riduzione dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono due motivi, vale a dire, sostanzialmente:

Primo motivo: violazione da parte della Commissione europea dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, per non aver tenuto conto degli elementi forniti dal gruppo COMPANHIA PREVIDENTE relativi alla mancanza di capacità contributiva di quest’ultimo

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 296 TFUE, per non aver debitamente fondato il rifiuto di riduzione dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva, in quanto non sono state specificamente analizzate le condizioni che, in forza della prassi decisionale della Commissione europea (in particolare ai sensi del punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/20031 ; in prosieguo: gli «Orientamenti»), e conformemente alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione europea relativa alla mancanza di capacità contributiva, devono essere soddisfatte ai fini della concessione di una riduzione dell’ammenda in tale ambito, e poiché non sono stati debitamente trattati gli argomenti addotti dalla CP nel corso del procedimento di cui trattasi dinanzi alla Commissione europea per quanto riguarda il rispetto, da parte del gruppo COMPANHIA PREVIDENTE, di dette condizioni.

Secondo motivo: errore di fatto, errore manifesto di valutazione e violazione del principio della proporzionalità, poiché la Commissione non ha proceduto alla riduzione dell’ammenda di fronte alla mancanza di capacità contributiva del gruppo COMPANHIA PREVIDENTE

Le ricorrenti sostengono che si sono verificati un errore di fatto, un errore manifesto di valutazione e una violazione del principio della proporzionalità, in quanto non sono stati debitamente presi in considerazione tutti i fatti rilevanti e non sono stati nemmeno adeguatamente esaminati gli elementi di prova forniti dalla COMPANHIA PREVIDENTE nel corso del pertinente procedimento di revisione dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva, in forza del punto 35 degli Orientamenti, essendosi mantenuta un’ammenda che supera le possibilità finanziarie attuali del gruppo COMPANHIA PREVIDENTE

Le ricorrenti chiedono inoltre, ai sensi dell’articolo 261 TFUE, la riduzione, per mancanza di capacità contributiva, dell’ammenda inflitta alla SOCITREL, per la quale la COMPANHIA PREVIDENTE è responsabile in solido.

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1 GU 2006, C 210, pag. 2.