Language of document : ECLI:EU:T:2014:1119





Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 dicembre 2014 –

Al Assad / Consiglio

(causa T‑407/13)

«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Iscrizione di un privato negli elenchi delle persone interessate – Legami personali con membri del regime – Diritti della difesa – Processo equo – Obbligo di motivazione – Onere della prova – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto alla vita privata – Autorità di cosa giudicata – Irricevibilità – Irricevibilità manifesta – Ricorso privo di qualsiasi fondamento in diritto»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione di riunire determinate cause – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 50, § 1) (v. punto 46)

2.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata (Art. 263 TFUE) (v. punti 49, 50)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC e 2013/760/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 1332/2013) (v. punto 59)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 61)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di mezzi di due ricorsi – Conclusioni identiche di un precedente ricorso dichiarate irricevibili – Venir meno della litispendenza (v. punto 63)

6.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive ai danni di una persona o di un’entità – Atto notificato all’avvocato rappresentante del destinatario – Ammissibilità (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento del Consiglio n. 36/2012, art. 32) (v. punto 67)

7.                     Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Adeguamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Possibilità subordinata alla ricevibilità della domanda iniziale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 72)

8.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contestualmente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o subito dopo – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati Membri o condotta delle loro relazioni internazionali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 363/2013) (v. punti 89‑91)

9.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263, comma 2, TFUE) (v. punto 97)

10.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata [Art. 6, § 1, TUE; art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), 47 e 48; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC e 2013/760/PESC; regolamento del Consiglio n. 363/2013] (v. punti 103‑106)

11.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome di una persona nell’elenco delle persone interessate da tali misure – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza (Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC e 2013/760/PESC; regolamento del Consiglio n. 363/2013) (v. punti 108‑111, 114)

12.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Applicazione a persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con i dirigenti del paese – Ammissibilità (Artt. 75 TFUE e 215 TFUE; decisione del Consiglio 2011/273/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 363/2013) (v. punti 126‑135, 138, 139)

13.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizioni al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 17; regolamenti del Consiglio n. 36/2012 e n. 363/2013) (v. punti 147‑155)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111, pag. 1, rettifica GU 2013, L 127, pag. 27), in secondo luogo, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 335, pag. 3), in quarto luogo, della decisione 2013/760/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255 (GU L 335, pag. 50), in quinto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2014 del Consiglio, del 28 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 160, pag. 11) e, in sesto luogo, della decisione 2014/309/PESC del Consiglio, del 28 maggio 2014, che modifica la decisione 2013/255 (GU L 160, pag. 37), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi delle persone e entità a cui si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

2)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento del regolamento (UE) n. 1332/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione 2013/760/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che modifica la decisione 2013/255, e della decisione 2014/309/PESC del Consiglio, del 28 maggio 2014, che modifica la decisione 2013/255.

3)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto nella parte in cui è diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2014 del Consiglio, del 28 maggio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

4)

La sig.ra Bouchra Al Assad è condannata alle spese.