Language of document : ECLI:EU:T:2012:522





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2012 –
Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑591/08)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici – Classificazione di un offerente in seconda posizione nella procedura a cascata – Ricorso di annullamento – Cause di esclusione dalla procedura di gara d’appalto – Conflitto d’interessi – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Parità di trattamento – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Esclusione degli offerenti in situazione di grave inadempimento delle loro obbligazioni nell’ambito di un altro appalto – Presupposto – Offerenti oggetto di una sanzione amministrativa a titolo dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento finanziario [Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 93, § 1, f), 94, c), e 96, § 1, b)] (v. punti 34‑37, 40)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la par condicio e di conformarsi al principio di trasparenza (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 89, § 1, e 97, § 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 135‑138) (v. punti 53‑55, 92, 93)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mero rinvio agli allegati – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punto 66)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 76‑79, 130, 137, 157)

5.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Criteri di selezione – Valutazione della capacità dei candidati a fornire i servizi specificati – Criteri di aggiudicazione – Valutazione comparativa delle caratteristiche e dei meriti particolari delle offerte individuali – Operazioni distinte e regole differenti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 97, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 138) (v. punto 110)

6.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 158)

7.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 190)

8.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 199)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 17 ottobre 2008, che classificano la ricorrente, per le sue offerte presentate in risposta al bando di gara intitolato «Tecnologie informatiche in materia di statistiche», relativo a servizi di consulenza e di sviluppo per lo scambio di dati e metadati statistici (SDMX) (GU 2008/S 120‑159017), come seconda in graduatoria per i lotti nn. 2 e 3 nonché di tutte le decisioni successive ad esse connesse, comprese le decisioni di assegnare l’appalto ad altri concorrenti, classificati al primo posto in graduatoria per tali lotti, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.