Language of document : ECLI:EU:T:2016:501

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

15 settembre 2016(*)

«Dumping – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.°1225/2009 – Valore normale – Costi di produzione»

Nella causa T‑120/14,

PT Ciliandra Perkasa, con sede a Jakarta (Indonesia), rappresentata da F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da S. Boelaert, successivamente da H. Marcos Fraile, in qualità di agenti, assistite da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da J.‑F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

e da

European Biodiesel Board (EBB), con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentato da O. Prost e M.‑S. Dibling, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: M. Junius, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Procedimento amministrativo

1        La ricorrente, PT Ciliandra Perkasa, è una società indonesiana che produce ed esporta biodiesel verso l’Unione europea.

2        Il biodiesel, un combustibile alternativo analogo al diesel convenzionale, è prodotto nel territorio dell’Unione europea, ma vi è del pari importato in grandi quantità. In Indonesia è prodotto principalmente a partire dall’olio di palma greggio (in prosieguo: il «CPO»), la principale materia prima utilizzata nella produzione di biodiesel.

3        A seguito di una denuncia depositata il 17 luglio 2012 dall’European Biodiesel Board (EBB) per conto di produttori che rappresentano oltre il 60% della produzione totale di biodiesel dell’Unione, la Commissione europea ha pubblicato, il 29 agosto 2012, un avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2012, C 260, pag. 8), conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»).

4        L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha ricompreso il periodo dal 1° gennaio 2009 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.

5        La ricorrente è stata scelta per far parte del campione dei produttori esportatori indonesiani selezionato nell’ambito dell’inchiesta in discussione e ha risposto ai questionari della Commissione in tale contesto.

6        Il 27 maggio 2013 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 490/2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 141, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). In tale regolamento, essa ha segnatamente comunicato i dettagli afferenti ai principali fatti e considerazioni sulla cui base le misure antidumping provvisorie sono state istituite. Il dazio provvisorio applicabile alla ricorrente era pari a zero, dal momento che il valore normale del prodotto simile era stato calcolato sulla base dei dati contenuti nelle risposte della medesima ai questionari di cui al punto 5 supra senza adeguamento per il costo del CPO.

7        Secondo il considerando 63 del regolamento provvisorio, la Commissione ha calcolato il valore normale del prodotto simile conformemente alla procedura prevista all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base fondandosi sui costi di produzione dei produttori esportatori durante il periodo dell’inchiesta, a cui sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto. Essa ha parimenti precisato che la questione relativa alla circostanza se tali costi rispecchiassero adeguatamente i costi di produzione del prodotto interessato sarebbe stata esaminata nella fase definitiva dell’inchiesta poiché ella non aveva informazioni sufficienti riguardo al fatto che il sistema delle tasse differenziate all’esportazione in vigore in Indonesia (in prosieguo: «il sistema DET») esercitasse una pressione sui prezzi dell’olio di palma provocando così una distorsione dei costi per i produttori di biodiesel.

8        Ai considerando 64 e 65 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che l’inchiesta aveva mostrato che il mercato interno indonesiano del biodiesel era fortemente regolamentato dallo Stato, cosicché non si poteva calcolare l’importo dei profitti in base ai dati reali forniti dalle società incluse nel campione, dato che le vendite sul mercato interno non sono state considerate come eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. Essa ha parimenti precisato che, conseguentemente, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale era stato determinato conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

9        Il 1° ottobre 2013, la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e considerazioni principali sulla cui base intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto interessato (in prosieguo: l’«informazione definitiva»), e a tutte le parti è stato concesso un termine per poter presentare osservazioni sull’informazione definitiva.

10      Nell’informazione definitiva la Commissione ha proposto di applicare alla ricorrente un dazio antidumping, corrispondente alla differenza tra il margine di dumping e quello stabilito nel corso della fase provvisoria, giustificato da un adeguamento apportato al costo del CPO. Nella lettera di accompagnamento la Commissione ha informato la ricorrente della possibilità di proporre un impegno.

11      Il 15 ottobre 2013, la ricorrente ha partecipato ad un’audizione formale, durante la quale ha contestato l’adeguamento del costo effettuato dalla Commissione nonché il calcolo del congruo margine di profitto per il calcolo del valore normale del prodotto simile.

12      Il 17 ottobre 2013, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni circa l’informazione definitiva nonché una proposta di impegno.

13      L’8 novembre 2013, la Commissione ha indicato alla ricorrente che la sua proposta d’impegno non poteva essere accettata.

14      Il 19 novembre 2013, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

 Regolamento impugnato

15      In primo luogo, al considerando 28 del regolamento impugnato, il Consiglio ha confermato le conclusioni del regolamento provvisorio, secondo le quali il valore normale del prodotto simile era calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. A tale riguardo, il Consiglio ha indicato che le vendite sul mercato interno non potevano essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, dal momento che il mercato indonesiano del biodiesel è fortemente regolamentato dallo Stato.

16      Tuttavia, per quanto riguarda il calcolo dei costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, dai considerando 30, 34 e da 66 a 74 del regolamento impugnato emerge che, a seguito di un’ulteriore inchiesta, il Consiglio ha accettato la proposta della Commissione di modificare le conclusioni riportate al considerando 63 del regolamento provvisorio. Esso, in particolare, ha confermato l’analisi secondo la quale il sistema DET esercitava una pressione sul prezzo del CPO, la principale materia prima, sul mercato interno che si stabiliva ad un livello artificialmente basso, incidendo sul costo dei produttori di biodiesel. Dal momento che i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame non erano quindi adeguatamente riflessi nei documenti contabili dei produttori indonesiani oggetto dell’inchiesta, il Consiglio ha deciso, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, di non prendere in considerazione i costi effettivi del CPO, come figuravano nei documenti contabili delle società interessate, e di sostituirli con i prezzi ai quali le stesse lo avrebbero acquistato in assenza di distorsione, vale a dire il prezzo all’esportazione di riferimento pubblicato dalle autorità indonesiane, basato a sua volta sui prezzi internazionali pubblicati (Rotterdam, Malaysia e Indonesia) (in prosieguo: il «prezzo HPE»).

17      Relativamente al calcolo delle spese di vendita, spese amministrative ed altre spese generali, il Consiglio ha segnatamente ammesso, ai considerando da 77 a 84 del regolamento impugnato, l’utilizzo di un margine di profitto del 15%, in sostanza confermando l’analisi che figura al considerando 65 del regolamento provvisorio.

18      In secondo luogo, ai considerando da 105 a 142 del regolamento impugnato, il Consiglio ha confermato le conclusioni presenti nel regolamento provvisorio per quanto concerne l’esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

19      In terzo luogo, ai considerando da 144 a 189 del regolamento impugnato, il Consiglio ha confermato la conclusione presente nel regolamento provvisorio relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni ed il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

20      In quarto luogo, ai considerando da 190 a 201 del regolamento impugnato, il Consiglio ha confermato che l’istituzione delle misure antidumping in discussione era ancora nell’interesse dell’Unione.

21      In conclusione, il Consiglio ha segnatamente deciso, alla luce dei margini di dumping constatati e al livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori, istituiti dal regolamento provvisorio, dovevano essere riscossi definitivamente (considerando 228 e articolo 2 del regolamento impugnato) e che un dazio antidumping definitivo doveva essere istituito sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (articolo 1, paragrafo 1).

22      All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato, l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto considerato, relativamente alle importazioni indonesiane, è stato stabilito in EUR 76,94 per tonnellata netta per quanto riguarda la ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2014, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

24      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 maggio e il 2 giugno 2014, la Commissione e l’EBB hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

25      Con ordinanza del 17 luglio 2014, la domanda di intervento della Commissione è stata accolta.

26      Mediante lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio e l’8 agosto 2014, la ricorrente ha chiesto che alcuni documenti ed informazioni contenuti nelle sue memorie fossero oggetto di un trattamento riservato nei confronti dell’EBB, se quest’ultimo fosse stato ammesso ad intervenire.

27      Con ordinanza del 22 settembre 2014, la domanda di intervento dell’EBB è stata accolta, mentre il Tribunale si è riservato la decisone quanto alla fondatezza della richiesta di trattamento riservato presentata dalla ricorrente.

28      La Commissione ha depositato la sua memoria di intervento il 1° ottobre 2014.

29      Mediante lettera depositata presso la Cancelleria del Tribunale il 17 ottobre 2014, l’EBB ha contestato le richieste di trattamento riservato della ricorrente.

30      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre e il 3 novembre 2014, il Consiglio ha chiesto che alcuni documenti ed informazioni contenuti nelle sue memorie fossero oggetto di un trattamento riservato nei confronti dell’EBB.

31      Con atti depositati presso la Cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2014, la ricorrente ed il Consiglio hanno presentato le proprie osservazioni sulla memoria di intervento della Commissione.

32      L’EBB ha depositato la propria memoria di intervento il 12 dicembre 2014. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2015, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni circa tale memoria.

33      Con ordinanza del 18 maggio 2015, le richieste di trattamento riservato presentate dalla ricorrente sono state accolte parzialmente e quelle presentante dal Consiglio sono state accolte.

34      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Nona Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, ha sottoposto alcuni quesiti scritti alle parti, ai quali le stesse hanno risposto nel termine impartito.

35      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui la riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese.

36      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dall’EBB, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

37      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo attiene ad un manifesto errore di valutazione nella conclusione secondo la quale sussisterebbe una distorsione dei prezzi di acquisto; il secondo, in sostanza, ad una violazione dell’accordo sull’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: «l’accordo antidumping»), che figura all’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), per quanto concerne l’adeguamento del costo di produzione del CPO; il terzo, attiene ad una violazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base; il quarto, all’illegittimità della determinazione del congruo margine di profitto e, il quinto, ad un’assenza di motivazione e ad una violazione dell’obbligo di diligenza e di buona amministrazione.

38      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto il terzo motivo.

39      Tale motivo si suddivide, sostanzialmente, in tre parti. Nell’ambito di una prima parte, la ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione (in prosieguo, congiuntamente: le «istituzioni») non hanno soddisfatto l’onere della prova ad esse incombente per dimostrare sufficientemente sotto il profilo giuridico l’esistenza di una distorsione del prezzo del CPO da parte del sistema DET per non tenere conto dei prezzi del CPO presenti nei suoi documenti contabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e che il regolamento impugnato è inficiato da un assenza di motivazione a tale riguardo. La seconda parte attiene al fatto che il prezzo HPE non costituirebbe una base ragionevole per adeguare il costo del CPO nei documenti contabili, perché sul medesimo inciderebbe la lamentata distorsione causata dal sistema DET. La terza parte riguarda l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base di cui si tratta nel caso di specie e, segnatamente, l’applicazione per analogia operata dalle istituzione della sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65).

40      Occorre esaminare congiuntamente la prima e la terza parte.

41      La ricorrente fa valere, in sostanza, che la base sulla quale le istituzioni hanno concluso che il prezzo del CPO venduto sul mercato interno indonesiano sarebbe stato artificialmente basso non risulta chiaramente dal regolamento impugnato; i livelli dei prezzi «internazionali» ai quali si fa riferimento non erano difatti illustrati. Essa sostiene parimenti, in tale circostanza, che l’affermazione presente al considerando 68 del regolamento impugnato secondo cui il sistema DET limita le possibilità di esportazione del CPO è confutata dal fatto che l’Indonesia esporta circa il 70% della sua produzione totale di CPO. Il prezzo HPE non costituirebbe peraltro un riferimento appropriato per giungere alla conclusione secondo la quale i prezzi indonesiani di CPO erano falsati. Inoltre, la ricorrente contesta la ricevibilità degli studi di cui le istituzioni si sono servite a sostegno della loro tesi secondo la quale i prezzi del CPO in Indonesia erano falsati a seguito di una distorsione provocata dal menzionato sistema. Del resto, l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non permetterebbe di adeguare i costi per il solo motivo che sarebbero bassi. Infine, la sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), non può essere considerata un precedente, poiché richiederebbe una certa forma di intervento diretto del governo, dal momento che la possibilità di adeguare i costi riflessi nei documenti contabili è un’eccezione alla regola generale e deve essere interpretata restrittivamente.

42      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dall’EBB, fa valere, in sostanza, che le istituzioni hanno soddisfatto l’onere della prova ad esse incombente circa l’esistenza di una distorsione dei prezzi del CPO e hanno applicato correttamente l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Nel regolamento impugnato, queste ultime avrebbero esplicato il sistema DET e dimostrato che tale sistema aveva creato una distorsione in forza della quale i prezzi del CPO sul mercato interno erano artificialmente inferiori ai prezzi HPE per il CPO, comunicato alle autorità indonesiane e basato sui prezzi internazionali pubblicati. Peraltro, l’effetto della regolamentazione indonesiana in termine di vantaggi per le industrie a valle sarebbe stato riconosciuto e calcolato in numerosi studi. Le differenze di fatto rilevate rispetto alla causa decisa con la sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), non sarebbero determinanti, dal momento che il Tribunale ha confermato in tale sentenza il principio generale secondo il quale, se i costi di fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili delle società interessate, non possono essere utilizzati come base per calcolare il valore normale, che si applicherebbe ai fatti nel caso di specie. Quanto alle differenti forme di intervento statale asseritamente possibili, siffatto argomento sarebbe del pari privo di pertinenza, poiché ci sarebbe stato, nel caso di specie, un intervento diretto dello Stato indonesiano che fissa i tassi dei dazi all’esportazione e che influenza le offerte. Le istituzioni non avrebbero quindi adeguato i costi unicamente per il motivo che questi erano bassi, ma poiché erano falsati, circostanza che avrebbe avuto una forte incidenza sui prezzi interni del CPO e, pertanto, sui documenti contabili delle società che lo produce.

43      Nel caso di specie, occorre porre in rilievo che, nel regolamento impugnato, nell’ambito della determinazione del valore normale del prodotto simile, le istituzioni non hanno calcolato i costi di produzione del biodiesel facendo riferimento al prezzo del CPO riflesso nei documenti contabili della ricorrente, ma, come emerge segnatamente dai considerando 29 e seguenti di tale regolamento, esse hanno escluso tale prezzo e l’hanno sostituito con l’HPE basandosi sull’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

44      A tale riguardo, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, il valore normale di tale prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. La medesima disposizione precisa che si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, ai sensi della frase che precede, segnatamente in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.

45      Dall’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base risulta inoltre che, quando il valore normale del prodotto simile è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento in parola, i costi di produzione sono normalmente calcolati sulla base dei documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

46      In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori del medesimo paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

47      L’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 5, primo e secondo comma del regolamento di base è fare in modo che i costi di produzione e le spese di vendita di un prodotto simile considerati nell’ambito del calcolo del valore normale di tale prodotto riflettano le spese che un produttore avrebbe sostenuto nel mercato interno del paese esportatore.

48      Dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base risulta peraltro che i documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta costituiscono la fonte privilegiata di informazioni per stabilire i costi di produzione del prodotto simile e che l’utilizzazione di dati presenti in tali documenti contabili costituisce la regola generale, mentre il loro adeguamento o la loro sostituzione con un’altra base di riferimento adeguata costituisce l’eccezione.

49      Tenuto conto del principio secondo il quale una deroga o un’eccezione ad una regola generale deve essere interpretata restrittivamente (v., sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, punto 17 e giurisprudenza citata), occorre considerare, analogamente alla ricorrente, che il regime d’eccezione che risulta dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base deve essere interpretato in modo restrittivo.

50      Nel caso di specie, pur non rimettendo in discussione le ragioni che hanno indotto le istituzioni a ricorrere al calcolo del valore normale del prodotto simile conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la ricorrente contesta l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento, sulla base del quale, nell’ambito di tale calcolo, le istituzioni non si sono basate sui prezzi del CPO presenti nei documenti contabili.

51      Nel regolamento impugnato, le istituzioni non hanno fatto valere la circostanza che i documenti contabili della ricorrente non fossero conformi ai principi contabili generalmente accettati in Indonesia. Esse hanno per contro sostenuto che tali documenti contabili non riflettevano adeguatamente i costi associati al CPO necessari per la produzione di biodiesel.

52      Infatti, come risulta dai considerando da 29 a 34 e da 66 a 70 del regolamento impugnato, le istituzioni hanno considerato che, in quanto comportava tasse all’esportazione differenziate sul CPO e sul biodiesel, il sistema DET aveva distorto il prezzo del CPO nella misura in cui tale sistema aveva fatto scendere a un livello artificialmente basso il prezzo del CPO sul mercato interno.

53      Le istituzioni, basandosi sulla sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), hanno fatto presente al considerando 31 del regolamento impugnato che quando i prezzi delle materie prime erano regolamentati in modo tale da risultare artificialmente bassi sul mercato interno si potesse presumere che il costo di produzione del prodotto interessato subisse una distorsione. In tali condizioni, i dati che figurano nei documenti contabili dei produttori esportatori non potrebbero essere considerati ragionevoli e, di conseguenza, dovrebbero essere oggetto di un adeguamento.

54      A tale riguardo, va ricordato che, al punto 44 della sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), il Tribunale ha considerato che, tenuto conto della circostanza che il gas naturale era obbligatoriamente fornito ad un prezzo molto basso ai produttori esportatori interessati in forza della normativa russa, il prezzo di produzione del prodotto in discussione nella causa all’origine di tale sentenza era influenzato da una distorsione del mercato interno russo per quanto riguarda il prezzo del gas, dal momento che tale prezzo non risultava dalle forze del mercato. Il Tribunale ha quindi ritenuto che le istituzione avevano potuto legittimamente concludere che uno degli elementi presenti nei documenti contabili delle parti ricorrenti nella causa all’origine di tale sentenza non poteva essere considerato ragionevole e che, di conseguenza, poteva essere oggetto di un adeguamento ricorrendo ad altre fonti derivanti dai mercati che esse ritenevano maggiormente rappresentativi.

55      Tuttavia, come la ricorrente ha correttamente sostenuto, a differenza della situazione in discussione nella causa decisa con la sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), non emerge dal fascicolo che i prezzi del CPO fossero direttamente regolamentati in Indonesia. Il sistema DET di cui trattano le istituzioni si limitava, infatti, a prevedere tasse all’esportazione con aliquote differenti sul CPO e sul biodiesel.

56      La circostanza che il sistema DET non regolamenti direttamente i prezzi del CPO in Indonesia non esclude nondimeno di per sé l’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

57      È difatti necessario ricordare, analogamente alle istituzioni, che la disposizione corrispondente all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base è stata inserita nel regolamento di base anteriore, vale a dire il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento n. 384/96 (GU 2002, L 305, pag. 1).

58       Orbene, risulta dal considerando 4 del regolamento n. 1972/2002 che l’inserimento della disposizione corrispondente all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma del regolamento di base mirava a fornire indicazioni su come intervenire quando i documenti contabili non esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettevano un valido confronto. Secondo il medesimo considerando, in un caso del genere i dati pertinenti devono provenire da fonti che non hanno subìto «queste distorsioni».

59      Il considerando 4 del regolamento n. 1972/2002 prevede quindi la possibilità di ricorrere all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base specie quando le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto a causa di una distorsione. Ne consegue del pari che una tale circostanza può prodursi anche quando sussiste una particolare situazione di mercato, come quella menzionata all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base, in cui si riscontrano prezzi artificialmente bassi del prodotto interessato, senza tuttavia limitare tale tipo di situazione a casi in cui esista una regolamentazione diretta dei prezzi del prodotto simile o delle materie prime del medesimo da parte dello Stato esportatore.

60      Per contro, non può ragionevolmente ritenersi che ogni misura dei poteri pubblici dello Stato esportatore idonea a incidere sui prezzi delle materie prime, e, in tal modo, sui prezzi del prodotto considerato, possa essere alla base di una distorsione che consente di non tenere conto, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, dei prezzi presenti nei documenti contabili della parte che è sottoposta all’inchiesta. Come la ricorrente correttamente ricorda, infatti, se qualsiasi misura adottata dai poteri pubblici del paese d’esportazione che può incidere, anche minimamente, sui prezzi delle materie prime, potesse essere presa in considerazione, il principio sancito dall’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base, secondo il quale tali documenti contabili costituiscono la fonte privilegiata di informazioni per la determinazione dei costi di produzione del prodotto simile, rischierebbe di venir privato di qualsiasi effetto utile.

61      Pertanto, una misura dei poteri pubblici del paese di esportazione può indurre le istituzioni ad escludere, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, i prezzi delle materie prime presenti nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta solo quando provoca una distorsione significativa dei prezzi delle suddette materie prime. Una diversa interpretazione dell’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, come quella prevista dalle istituzioni, che, in una situazione come quella del caso di specie, consentirebbe di sostituire tali dati con un importo di costi fondato su un altro riferimento adeguato rischierebbe, infatti, di comportare una lesione sproporzionata del principio secondo il quale i documenti contabili in parola costituiscono la fonte privilegiata di informazioni per la determinazione dei costi di produzione del prodotto di cui trattasi.

62      Relativamente all’onere della prova della sussistenza di elementi che giustificano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base, è necessario inoltre considerare che incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover escludere i costi di produzione presenti nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta per sostituirli con un altro prezzo ritenuto adeguato, fondarsi su prove o quanto meno su indizi che consentano di accertare la sussistenza del fattore in considerazione del quale si procede all’adeguamento (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio, T‑249/06, EU:T:2009:62, punto 180 e giurisprudenza citata).

63      Pertanto, tenuto conto del fatto che il metodo volto ad escludere, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, i costi di produzione di tale prodotto presenti nei documenti contabili delle parti che sono sottoposte all’inchiesta rientra in una eccezione (v. punto 49 supra), quando la distorsione lamentata dalle istituzioni non sia una conseguenza immediata della misura statale all’origine della stessa, come nella causa all’origine della sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), bensì una conseguenza degli effetti che suddetta misura dovrebbe produrre sul mercato, le istituzioni devono premurarsi di esporre il funzionamento del mercato in discussione e di dimostrare gli effetti concreti di tale misura sullo stesso, senza basarsi, a tale riguardo, su semplici congetture.

64      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se le istituzioni abbiano sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico che nella fattispecie ricorrono le condizioni, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, per escludere prezzi del CPO presenti nei documenti contabili della ricorrente.

65      In primo luogo, relativamente alla misura dei poteri pubblici indonesiani identificata come fonte della distorsione dei prezzi del CPO, come indicato segnatamente al considerando 29 del regolamento impugnato, si tratta del sistema DET, in quanto comporta livelli di tasse differenziati imposti sul CPO e sul biodiesel, come le istituzione hanno confermato durante l’udienza. Dal considerando 69 di tale regolamento risulta che, durante il periodo dell’inchiesta, alle esportazioni di biodiesel era applicata un’aliquota della tassa all’esportazione compresa fra il 2% e il 5%, mentre, nello stesso periodo, le esportazioni di CPO erano soggette a una tassa all’esportazione con un’aliquota che variava tra il 15% e il 20% e per le esportazioni di RBDPO l’aliquota variava tra il 5% e il 18,5%.

66      In secondo luogo, in relazione agli effetti del sistema DET, il Consiglio ha segnatamente affermato, al considerando 30 del regolamento impugnato, che un’ulteriore inchiesta aveva dimostrato che il sistema in parola aveva fatto scendere a un livello artificialmente basso i prezzi delle materie prime sul mercato indonesiano.

67      Anche se, in siffatto contesto, il Consiglio ha indicato, al considerando 68 del regolamento impugnato, che il sistema DET limitava le possibilità di esportazione di CPO, cosicché quantità maggiori di tale olio erano disponibili sul mercato interno e esercitavano una pressione al ribasso dei prezzi di CPO su tale mercato, va ricordato che, nel menzionato regolamento, il Consiglio non ha stabilito in quale misura il sistema di cui si tratta, in quanto comportava tasse all’esportazione ad aliquote differenziate sul CPO e sul biodiesel, aveva provocato una sensibile distorsione dei prezzi di tale materia prima sul mercato indonesiano.

68      Al considerando 68 del regolamento impugnato, il Consiglio ha parimenti esposto che la differenza tra il prezzo del CPO venduto sul mercato interno e il suo prezzo di riferimento internazionale si avvicina di molto alla tassa all’esportazione applicata al CPO. Tuttavia, in tal modo, non ha dimostrato gli effetti che la differenza tra l’aliquota della tassa sul CPO e l’aliquota della tassa sul biodiesel aveva potuto avere di per sé sul prezzo di tale materia prima sul mercato indonesiano. Difatti, la constatazione esposta al menzionato considerando consente tutt’al più di trarre conclusioni circa alcuni effetti che l’instaurazione di una tassa all’esportazione sul CPO ha potuto produrre sul suo prezzo, ma non consente di trarre conclusioni sugli effetti che la differenza tra l’aliquota di tale tassa e l’aliquota della tassa sul biodiesel ha potuto avere sul prezzo del CPO sul mercato indonesiano.

69      Le indicazioni del Consiglio riportate ai considerando 67 e 70 del regolamento impugnato, secondo cui il prezzo del CPO presente nei documenti contabili delle società interessate è stato sostituito dal prezzo al quale le società in parola avrebbero acquistato il CPO sul mercato interno in assenza di distorsione, vale a dire il prezzo HPE, non permette nondimeno di trarre conclusioni circa gli effetti che la differenza tra l’aliquota della tassa all’esportazione sul CPO e l’aliquota della tassa all’esportazione sul biodiesel ha potuto avere sul prezzo di tale materia prima sul medesimo mercato. Nella misura in cui i menzionati considerando dovrebbero essere interpretati come una constatazione del Consiglio secondo la quale, in assenza di siffatta differenza di aliquote, il prezzo del CPO su tale mercato sarebbe stato allo stesso livello del prezzo HPE, è sufficiente rilevare che ciò non è stato dimostrato né in relazione al regolamento impugnato né nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

70      Infine, dai considerando 73 e 74 del regolamento impugnato risulta che le istituzioni non contestano la circostanza che il CPO resti esportato in grandi quantità dall’Indonesia. Orbene, in presenza di una siffatta circostanza, non è sufficiente trarre la conclusione, al considerando 68, di una quantità maggiore di CPO sul mercato interno e di un ribasso del suo prezzo senza nessun’altra spiegazione a sostegno.

71      Relativamente agli studi economici che le istituzioni hanno menzionato nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, senza che sia necessario statuire sulla loro ricevibilità, occorre rilevare che se ne può certamente dedurre che le tasse sull’esportazione comportano un aumento del prezzo all’esportazione del prodotto oggetto della tassa rispetto al suo prezzo sul mercato interno, una riduzione del volume d’esportazione del medesimo prodotto nonché una pressione al ribasso sui prezzi di tale prodotto sul mercato interno. Se ne può parimenti dedurre che un sistema di tasse all’esportazione che grava sulle materie prime ad un livello maggiore rispetto ai prodotti su un mercato a valle protegge e favorisce le industrie domestiche a valle fornendo alle stesse materie prime in quantità sufficiente a prezzi vantaggiosi.

72      Tuttavia, si deve constatare che tali studi si limitano ad analizzare gli effetti delle tasse all’esportazione sui prezzi delle materie prime e non gli effetti delle aliquote differenziate applicate per tasse all’esportazione sulle materie prime e sul biodiesel.

73      Le istituzioni si sono quindi limitate ad esplicare la relazione tra i prezzi internazionali e i prezzi sul mercato interno del CPO e a fornire indicazioni sull’impatto della tassa all’esportazione sul CPO sulla disponibilità della materia prima in parola sul mercato interno e sul suo prezzo, senza tuttavia stabilire concretamente gli effetti che il sistema DET in quanto tale ha potuto avere sul prezzo del CPO sul suddetto mercato e in quale misura i menzionati effetti sarebbero diversi da quelli di un sistema di tassazione che non comporta un differenziale di aliquote per le tasse all’esportazione sul CPO e sul biodiesel.

74      Pertanto, si deve considerare che le istituzioni non hanno sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico la sussistenza di una distorsione significativa del prezzo del CPO in Indonesia imputabile al sistema DET nella misura in cui tale sistema comportava aliquote differenziate per le tasse all’esportazione sul CPO e sul biodiesel. Di conseguenza, considerando che il prezzo del CPO non era adeguatamente riflesso nei documenti contabili dei produttori indonesiani esaminati ed escludendoli, le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

75      Contrariamente a quanto sostengono le istituzioni, non osta a tale conclusione la circostanza che esse dispongano di un’ampia discrezionalità nel settore della politica commerciale comune, in particolare relativamente alle valutazioni economiche complesse in materia di misure di difesa commerciale e che, a tale riguardo, il giudice dell’Unione debba limitare il suo controllo all’osservanza delle norme di procedura, all’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, all’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti e all’insussistenza di sviamento di potere [v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2002, Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, T‑156/11, EU:T:2012:431, punti da 134 a 136 e giurisprudenza citata].

76      Un controllo del Tribunale che si limiti a rilevare se gli elementi sui quali le istituzioni dell’Unione basano le loro constatazioni sono di natura tale da corroborare le conclusioni che esse ne traggono, infatti, non sconfina nell’ampio potere discrezionale delle istituzioni nel settore della politica commerciale (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 68).

77      Orbene, nel caso di specie, il Tribunale si è limitato ad esaminare se le istituzioni hanno dimostrato che le condizioni per non tenere conto, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, dei costi di produzione e delle spese di vendita di tale prodotto come riflessi nei documenti contabili dei produttori indonesiani esaminati, secondo la regola stabilita all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, fossero soddisfatte.

78      Ne consegue che la prima e la terza parte del terzo motivo devono essere accolte senza che occorra esaminare la seconda parte di tale motivo, attinente all’adeguatezza del prezzo CPO in quanto valore di sostituzione.

79      Conviene inoltre esaminare in quale misura l’errore constatato giustifichi l’annullamento del regolamento impugnato laddove impone un dazio antidumping alla ricorrente.

80      Contrariamente a quanto sostengono le istituzioni, nelle circostanze del caso di specie, non è possibile procedere all’annullamento parziale dell’articolo 1 del regolamento impugnato esclusivamente alla luce dell’errore constatato riguardante il metodo di calcolo dell’aliquota del dazio antidumping.

81      Secondo la giurisprudenza, infatti, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto. Tale esigenza di separabilità non è soddisfatta qualora l’annullamento parziale abbia come effetto di modificare la sostanza dello stesso (sentenza del 10 dicembre 2002, Commissione/Consiglio, C‑29/99, EU:C:2002:734, punti 45 e 46).

82      Come è stato esposto nell’ambito dell’esame del terzo motivo, il calcolo del valore normale del prodotto simile effettuato dalle istituzioni è fondato su considerazioni erronee. Dal momento che il valore normale è una condizione essenziale per determinare l’aliquota del dazio antidumping applicabile, l’articolo 1 del regolamento impugnato non può essere mantenuto, laddove impone un dazio antidumping individuale alla ricorrente.

83      Si deve quindi annullare il regolamento impugnato laddove impone un dazio antidumping alla ricorrente, senza che si debbano esaminare gli altri motivi di ricorso.

 Sulle spese

84      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio è risultato soccombente, dev’essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima

85      La Commissione e l’EBB sopporteranno ciascuno le proprie spese, conformemente alle disposizioni dell’articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, è annullato nella parte in cui esso riguarda la PT Ciliandra Perkasa.

2)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Ciliandra Perkasa.

3)      La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Berardis

Czúcz

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2016.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.