Language of document :

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2015 – Kakol / Commissione

(Cause riunite F-1/14 e F-48/14) 1

(Funzione pubblica – Concorso – Concorso generale EPSO/AD/177/10 – Requisiti di ammissibilità – Non ammissione ad un concorso – Difetto di motivazione – Ammissione ad un concorso simile anteriore – Obbligo di specifica motivazione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Danuta Kakol (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente F. Frabetti, avvocato, in seguito R. Duta, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

F-1/14: La domanda di annullamento della decisione dell’EPSO di non ammettere la ricorrente alla fase di valutazione a causa del suo livello di studi che non corrisponde a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in rapporto con la natura delle funzioni, o a una formazione/qualifica professionale in rapporto con la natura delle funzioni e di livello equivalente.

F-48/14: La domanda, da un lato, di annullare la decisione del 14 febbraio 2014, con cui la commissione giudicatrice costituita nell’ambito del procedimento di selezione EU Careers EPSO/AD/177/10-AUDIT2013 ha confermato, a seguito di riesame, la decisione iniziale della commissione giudicatrice del 3 ottobre 2013 di non ammettere la ricorrente alla fase del centro di valutazione a causa del suo livello di studi che non corrisponde a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in rapporto con la natura delle funzioni, o a una formazione/qualifica professionale in rapporto con la natura delle funzioni e di livello equivalente, e, dall’altro, se necessario, la domanda di annullare la decisione iniziale della commissione giudicatrice del 3 ottobre 2013.

Dispositivo

La causa F-1/14 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

La decisione del 14 febbraio 2014 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/177/10 di non ammettere la sig.ra Kakol al concorso EPSO/AD/177/10 è annullata.

Il ricorso nella causa F-48/14 è respinto quanto al resto.

Nella causa F-1/14, la Commissione europea si fa carico delle spese sostenute dalla sig.ra Kakol ed è condannata a sopportare le proprie spese.

Nella causa F-48/14, la Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Kakol.

____________

____________

1 GU C 52 del 22.2.2014, pag. 54 e GU C 235 del 21.7.2015, pag. 35.