Language of document : ECLI:EU:T:1997:103

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

9 luglio 1997(1)

«Dipendenti — Malattia professionale — Commissione medica — Base di calcolodell'indennità prevista dall'art. 73, n. 2, dello Statuto»

Nella causa T-4/96,

S,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal signor TimothyMillett, consigliere giuridico per gli affari amministrativi, in qualità di agente, condomicilio eletto presso quest'ultimo, nella sede della Corte di giustizia, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento della decisionedella Corte di giustizia 11 aprile 1995, in quanto essa accerta un tasso di invaliditàdel 6% per il calcolo dell'indennità prevista all'art. 73 dello Statuto del personaledelle Comunità europee, in secondo luogo, all'accertamento del diritto dellaricorrente alla detta indennità calcolata sulla base di un tasso di invalidità del 30%e, in terzo luogo, al versamento di interessi compensativi,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE(Quarta Sezione),



composto dai signori K. Lenaerts, presidente, P. Lindh, J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 marzo1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

  1. La ricorrente è entrata in servizio alle dipendenze della Corte di giustizia nel (...)
    (2).

  2. Poco tempo dopo essere entrata in servizio, essa si ammalava ed era costretta asospendere il servizio. Il (...) la commissione d'invalidità prevista dall'art. 13dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo:lo «Statuto») accertava che l'interessata era affetta da invalidità permanente totaleche la poneva nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiegodella sua carriera. Il (...) l'autorità investita del potere di nomina (in prosieguo:l'«APN») decideva di collocarla a riposo d'ufficio e di riconoscerle il diritto ad unapensione d'invalidità ai sensi dell'art. 78 dello Statuto.

  3. A seguito di una relazione favorevole redatta dalla commissione d'invalidità in data(...), la ricorrente riprendeva servizio presso la Corte di giustizia il (...).Cionondimeno, il (...), essa si ammalava di nuovo e cessava definitivamente la suaattività.

  4. In seguito, due procedimenti venivano avviati, parallelamente e autonomamentedalla Corte di giustizia.

  5. Il primo procedimento veniva avviato su iniziativa della Corte di giustizia in baseagli artt. 53, 59 e 78 dello Statuto. Il (...) il presidente della Corte decideva disottoporre il caso della ricorrente all'esame di una commissione d'invalidità, laquale, una volta ancora accertava che l'interessata era affetta da invaliditàpermanente e totale ai sensi dell'art. 78. Il (...) l'APN decideva di ricollocarla ariposo d'ufficio e di riconoscerle nuovamente il diritto a una pensione d'invaliditàai sensi dell'art. 78. Risulta dal fascicolo che, nell'ambito di tale procedimento, lacommissione d'invalidità non si è pronunciata sulla questione dell'origineprofessionale della malattia della ricorrente (allegato 2 al controricorso).

  6. Tale procedimento esula dalla presente controversia.

  7. Il secondo procedimento veniva avviato su iniziativa della ricorrente in base all'art.73 dello Statuto. Ritenendo che i problemi fisici e psicologici di cui soffriva fosseroconseguenza delle sue condizioni di lavoro, essa proponeva, con lettera 18 dicembre1989, una domanda di riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia.

  8. In seguito a tale domanda, il medico designato dalla Corte di giustizia, dottor DeMeersman, concludeva, nella sua relazione medica del 4 dicembre 1990, che lamalattia della ricorrente non costituiva una «malattia professionale (...) o (...)l'aggravamento professionale di una malattia preesistente». Sulla base di talerelazione e in applicazione dell'art. 21, primo comma, della regolamentazionerelativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale deidipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione»), l'APNnotificava alla ricorrente, il 20 febbraio 1991, un progetto di decisione nel quale sirigettava la sua domanda di riconoscimento dell'origine professionale della suamalattia.

  9. Con lettera 17 aprile 1991 la ricorrente chiedeva la nomina di una commissionemedica ai sensi dell'art. 21, secondo comma, della regolamentazione. Talecommissione medica redigeva due relazioni.

  10. Nella prima, del 3 marzo 1993, essa concludeva che «lo stato ansioso-depressivonel quale si trovava la signora S si [era] sviluppato in occasione del suo lavoro.Tuttavia l'origine della sua patologia [era] per il 50% dovuta alla sua personalitàpatologica, per il 30% agli avvenimenti della vita e per il 20% al suo lavoro». Talecommissione precisava che «[l]'esercizio dell'attività lavorativa non [era] la causafondamentale, né preponderante della malattia di cui soffr[iva] la signora S».

  11. Ritenendo di non essere in grado di prendere una decisione sulla base di talerelazione, l'APN chiedeva alla commissione medica, con lettera 20 giugno 1994, dirispondere a cinque quesiti supplementari, vale a dire:

    «1)    stabilire il tasso d'invalidità permanente da cui era affetta la signora S;

    2)    precisare se l'interessata era stata colpita da una malattia preesistente allasua entrata in servizio presso le Comunità europee;

    3)    in caso negativo, precisare se sia sufficientemente provata l'esistenza di unnesso diretto tra la malattia e l'esercizio dell'attività lavorativa della signoraS presso le Comunità;

    4)    in caso affermativo, precisare se sia sufficientemente dimostrato che lamalattia si è aggravata e che esiste un nesso diretto tra tale eventualeaggravamento e l'esercizio dell'attività lavorativa dell'interessata presso leComunità;

    5)    stabilire, se del caso, il tasso d'invalidità risultante da tale eventualeaggravamento».

  12. In una seconda relazione, del 12 gennaio 1995, la commissione medica rispondevaai cinque quesiti supplementari dell'APN come segue:

    «1)    primo quesito: il tasso d'invalidità permanente da cui è stata colpitala signora S è pari al 30%;

    2)        secondo quesito: la signora S non è stata colpita da una malattiapreesistente alla sua entrata in servizio presso le Comunità europee;

    3)        terzo quesito: il nesso diretto tra l'esercizio dell'attività lavorativa dellasignora S presso le Comunità e la malattia è stimato al 20%. Vale adire che, prendendo come base 100, l'esercizio delle attività lavorativerileva per il 20%, la personalità patologica per il 50% e gliavvenimenti della vita per il 30%;

    4) e 5)    quarto e quinto quesito: alla luce della risposta fornita per il terzoquesito, non occorre rispondere».

  13. Sulla base di tale seconda relazione, l'APN adottava, l'11 aprile 1995, la seguentedecisione:

    «1)    Ai sensi delle disposizioni dell'art. 3, n. 2, della [regolamentazione], vienericonosciuta alla signora S un'invalidità permanente parziale del 30%, la cuiorigine è stata occasionata dall'esercizio delle funzioni al servizio della Cortedi giustizia delle Comunità europee in ragione del 20%.

    2)    La signora S riceverà un'indennità di 1 094 745 [BEF], calcolata sulla basedel 6% (30% x 20%) e tenendo conto del totale degli stipendi base deidodici mesi precedenti la data del certificato medico del (...) che accertauna malattia dovuta a condizioni di lavoro, vale a dire: stipendio basemensile, 190 060 [BEF] x 12 mesi x 8 x 6%».

  14. Questa decisione è oggetto della presente controversia.

  15. Il 5 luglio 1995 la ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statutocontro tale decisione. Il suo reclamo è stato rigettato con decisione del comitatoincaricato dei reclami della Corte di giustizia 2 ottobre 1995, notificato allaricorrente il 16 ottobre 1995.

    Procedimento e conclusioni delle parti

  16. Di conseguenza, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il15 gennaio 1996, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Su relazione delgiudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase oralesenza procedere ad istruttoria.

  17. Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte fornite ai quesitirivolti loro dal Tribunale all'udienza del 5 marzo 1997.

  18. Nell'atto introduttivo, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    • annullare la decisione della Corte di giustizia, in veste di APN, dell'11 aprile1995 nella parte in cui stabilisce un tasso d'invalidità del 6% per il calcolodell'indennità prevista dall'art. 73 dello Statuto;

    • riconoscere il diritto della ricorrente all'indennità prevista dall'art. 73 delloStatuto calcolata in base a un tasso d'invalidità del 30%;

    • per ciò che è necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo dellaricorrente 2 ottobre 1995 e

    • condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.



  19. Nella memoria di replica, la ricorrente conclude inoltre che il Tribunale voglia:

    • condannare la convenuta al pagamento di una somma valutata, con riservadi ogni diritto, in 1 973 541 BEF a titolo d'interessi, calcolati ad un tassodell'8%, sull'indennità spettante alla ricorrente in forza dell'art. 73 delloStatuto, per il periodo dal 18 dicembre 1989 al 20 giugno 1994.



  20. Nel controricorso, la convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    • respingere il ricorso e

    • condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese.



  21. Nella controreplica, la convenuta conclude inoltre che il Tribunale voglia:

    • dichiarare irricevibile la domanda, proposta per la prima volta dallaricorrente in sede di replica, diretta ad ottenere la condanna dellaconvenuta al pagamento di una somma valutata in 1 973 541 BEF a titolodi interessi e

    • in ogni caso, respingere il ricorso.

    Sulla domanda diretta all'accertamento del diritto della ricorrente all'indennitàprevista dall'art. 73 dello Statuto, calcolata in base a un tasso d'invalidità del 30%

  22. Nelle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di riconoscere il suo dirittoall'indennità di invalidità prevista dall'art. 73 dello Statuto, calcolata in base a untasso d'invalidità del 30%. Occorre constatare che tale domanda si risolvenell'invitare il Tribunale a ordinare alla convenuta di calcolare l'indennità citatasulla base di un tasso determinato. Orbene, il giudice comunitario non può, senzausurpare le prerogative dell'APN, rivolgere ordini ad un'istituzione comunitaria(sentenze del Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione, Racc.pag. II-799, punto 36, e 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione, Racc.PIpag. II-405, punti 32 e 33).

  23. Ne consegue che tale domanda è irricevibile.

    Sulla domanda diretta allo stralcio parziale di un documento dalla discussione

  24. La ricorrente fa osservare che, nell'allegato 4 del suo controricorso, la convenutaha prodotto integralmente la relazione medica redatta il 4 dicembre 1990 dal dottorDe Meersman (v. supra, punto 8). Tale relazione sarebbe tutelata dal segretomedico, talché la convenuta non avrebbe potuto produrla senza autorizzazionepreventiva. Peraltro, soltanto le conclusioni di tale relazione, escludendo il testointegrale, presenterebbero un interesse per la presente controversia. Diconseguenza, la ricorrente chiede che la relazione venga stralciata dalla discussione,ad eccezione delle sue conclusioni.

  25. Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, occorra riservare la decisione su talerichiesta sempreché l'esame dei motivi e degli argomenti delle parti non implichil'esame di tale relazione.

    Sulle conclusioni dirette all'annullamento

  26. A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce quattro motivi:

    • illegittimità delle relazioni della commissione medica;

    • violazione dell'obbligo di motivazione;

    • violazione dell'art. 73 dello Statuto, degli artt. 3, n. 2, e 12, n. 2, dellaregolamentazione e della tabella dei tassi d'invalidità allegata allaregolamentazione (in prosieguo: la «tabella dei tassi d'invalidità»);

    • violazione del principio d'uguaglianza.



  27. Prima di presentare l'argomento svolto dalle parti, occorre ricordare le disposizioniche costituiscono l'ambito normativo della presente controversia.

  28. L'art. 73 dello Statuto fa parte delle disposizioni relative alla previdenza sociale. Iln. 1 dispone, in particolare, che il dipendente è coperto, sin dal giorno della suaentrata in servizio, contro i rischi di malattia professionale. Il n. 2 garantiscedeterminate prestazioni in caso di decesso, di invalidità permanente totale ed'invalidità permanente parziale causate da una malattia professionale.

  29. Ai sensi dell'art. 73, n. 2, lett. b), in caso d'invalidità permanente e totale ildipendente ha diritto al versamento di un capitale pari a otto volte il suo stipendiobase annuo calcolato in base agli stipendi mensili versatigli nei dodici mesiprecedenti l'infortunio. Ai sensi dell'art. 73, n. 2, lett. c), il dipendente ha diritto,in caso di invalidità permanente parziale, al versamento di una parte dell'indennitàprevista dalla lett. b), calcolata in base alla tabella dei tassi d'invalidità.

  30. Le condizioni d'applicazione dell'art. 73 dello Statuto sono fissate dallaregolamentazione.

  31. L'art. 3 della regolamentazione definisce la nozione di malattia professionale nelmodo seguente:

    «1.    Sono considerate malattie professionali le malattie indicate nella ”listaeuropea delle malattie professionali" allegata alla raccomandazione dellaCommissione del 22 maggio 1990 [GU L 160, pag. 39] e nei suoi eventualiaggiornamenti, nella misura in cui il funzionario sia stato esposto, nella sua attivitàprofessionale presso le Comunità europee, al rischio di contrarre le predettemalattie.

    2.    Si considera parimenti malattia professionale qualsiasi malattia oaggravamento di malattia preesistente, che non figuri nella lista di cui all'articolo1, quando sia sufficientemente provato che la malattia ha avuto originenell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle funzioni per conto delle Comunità».

  32. L'art. 12 conferma le prestazioni garantite dall'art. 73, n. 2, lett. b) e c), delloStatuto nei seguenti termini:

    «1)    In caso di invalidità permanente totale del funzionario risultante (...) da unamalattia professionale, gli viene corrisposto il capitale contemplato dall'articolo 73,paragrafo 2, lettera b), dello Statuto.

    2.    In caso d'invalidità permanente parziale del funzionario risultante (...) dauna malattia professionale, gli viene versato un capitale il cui ammontare è fissatoin base alle percentuali di invalidità elencate nella tabella [dei tassi] che figura inallegato».

  33. La tabella dei tassi d'invalidità fissa, in percentuali precise, il tasso dei diversi tipid'invalidità permanenti che possono colpire i dipendenti. Essa dispone inoltre, che,per i casi d'invalidità non previsti dalla tabella, il grado d'invalidità del dipendentesia fissato per analogia con i tassi che essa prevede.

  34. L'art. 19 della regolamentazione dispone che le decisioni relative al riconoscimentodell'origine professionale della malattia nonché alla determinazione del grado diinvalidità permanente siano adottate dall'APN in base alle conclusioni formulatedal medico o dai medici designati dalle istituzioni e, se il dipendente lo richiede,previa consultazione della commissione medica. L'art. 23, n. 1, prevede che talecommissione sia composta da tre medici: il primo viene designato dall'APN, ilsecondo, dal dipendente interessato e, il terzo, di comune accordo dai due suddetti.Al termine dei lavori, la commissione medica raccoglie le proprie conclusioni in unarelazione che viene trasmessa all'APN e al dipendente.

    Sul primo motivo, relativo all'illegittimità delle relazioni della commissione medica

    Argomenti delle parti

  35. La ricorrente sostiene che le relazioni della commissione medica del 3 marzo 1993e del 12 gennaio 1995 sono illegittime per due motivi.

  36. In primo luogo, procedendo alla distinzione, in percentuali precise, della rilevanzadelle diverse cause della malattia, la commissione medica avrebbe ecceduto i limitidel mandato che l'APN le aveva affidato. Infatti, con il terzo quesito contenutonella lettera 20 giugno 1994, l'APN le aveva chiesto di «stabilire se [fosse]sufficientemente provata l'esistenza di un nesso diretto tra la malattia e l'eserciziodell'attività lavorativa della signora S presso le Comunità». Rispondendo a talequesito affermativamente nella sua relazione 12 gennaio 1995, la commissionemedica avrebbe esaurito il suo compito, con la conseguenza che non spettava adessa procedere ad una ripartizione analitica che l'APN non le aveva richiesto.

  37. In secondo luogo, tale ripartizione analitica non sarebbe prevista né richiesta nédall'art. 73 dello Statuto, né dagli artt. 3, n. 2, e 12, n. 2, della regolamentazione,né dalla tabella dei tassi di invalidità. Al riguardo la ricorrente fa riferimento agliargomenti da lei addotti a sostegno del suo terzo motivo. La commissione medicaavrebbe in tal modo violato le nozioni di malattia professionale e di tassod'invalidità previste da tali disposizioni, così che le sue conclusioni sarebberoillegittime (sentenze della Corte 26 gennaio 1984, causa 189/82, Seiler ea./Consiglio, Racc. pag. 229, e 10 dicembre 1987, causa 277/84,Jänsch/Commissione, Racc. pag. 4923).

  38. La convenuta sostiene in particolare che la ricorrente ha una concezione tropporigida e formalistica della nozione di «mandato» della commissione medica.

    Giudizio del Tribunale

  39. Il Tribunale ritiene che il contenuto del compito affidato alla commissione medicadebba essere esaminato alla luce degli artt. 19 e 23 della regolamentazione.

  40. Secondo una giurisprudenza costante, tali disposizioni hanno come scopo quello diaffidare a periti medici la valutazione di tutte le questioni di natura sanitariarilevanti nel funzionamento del regime di assicurazione organizzato dallaregolamentazione. Esse traducono l'intenzione di arrivare, in caso di controversia,a un arbitrato definitivo di tutte le questioni sanitarie (v., per esempio, sentenzedella Corte 21 maggio 1981, causa 156/80, Morbelli/Commissione, Racc. pag. 1357,punti 18 e 20, 29 novembre 1984, causa 265/83, Suss/Commissione, Racc. pag. 4029,punto 11, e 4 ottobre 1991, causa C-185/90 P, Commissione/Gill, Racc. pag. I-4779,punto 24).

  41. Si evince da tale giurisprudenza che la commissione medica è incaricata di unamissione ampia, consistente nel fornire all'APN tutte le valutazioni medichenecessarie all'adozione della sua decisione relativa al riconoscimento dell'origineprofessionale della malattia del dipendente nonché alla fissazione del grado dellasua invalidità permanente.

  42. Per una maggiore efficacia è tuttavia auspicabile che, in caso di nomina di unacommissione medica, l'APN indichi, con mandato chiaro e preciso, i punti sui qualiessa vuole avere valutazioni mediche definitive. Peraltro, nel caso riceva unarelazione della commissione medica, l'APN può, con mandato supplementare,precisare i suoi quesiti o prospettarne altri per ottenere tutte le valutazionidesiderate (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 novembre 1995, causa T-64/94, Benecos/Commissione, Racc.PI pag. II-769, punti 46 e 58). In tal caso, lacommissione medica è certamente tenuta a rispondere, in modo chiaro e preciso,ai quesiti posti dall'APN. Tuttavia, tali mandati non possono avere come effettoquello di impedire alla commissione medica di comunicare all'APN accertamentimedici supplementari, che possano chiarire la sua decisione.

  43. Nella fattispecie, la commissione medica ha concluso, nelle relazioni 3 marzo 1993e 12 gennaio 1995, che tre fattori avevano contribuito al manifestarsi della malattiadella ricorrente. Essa ha altresì proceduto ad una valutazione, in percentualiprecise, dell'incidenza di tali fattori.

  44. Il Tribunale rileva che, anche in assenza di un mandato che richiedesseespressamente tale valutazione, la commissione medica era autorizzataconformemente alla missione che le incombe ai sensi degli artt. 19 e 23 dellaregolamentazione, a informare l'APN di tale accertamento.

  45. Quanto all'argomento secondo il quale la distinzione controversa non sarebbe néprevista né richiesta dall'art. 73 dello Statuto, gli artt. 3, n. 2, e 12, n. 2, dellaregolamentazione e la tabella dei tassi d'invalidità, il Tribunale ritiene che essoriguardi il terzo motivo della ricorrente. Esso verrà pertanto esaminato nell'ambitodel detto motivo.

  46. Ne consegue che il primo motivo della ricorrente non è fondato.

    Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione

    Argomenti delle parti

  47. La ricorrente sostiene che le relazioni della commissione medica del 3 marzo 1993e del 12 giugno 1995 sono inficiate da vizi di motivazione. Esse non stabilirebberoun nesso comprensibile fra gli accertamenti medici in esse contenuti e leconclusioni alle quali esse pervengono (sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, causaT-154/89, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. II-445, punto 48).

  48. Infatti, tali relazioni non preciserebbero le ragioni per le quali, dopo aver accertatol'esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra le attività lavorative e la malattiadella ricorrente — accertamento sufficiente per riscuotere l'esistenza di una malattiaprofessionale (v. oltre, punto 64) — la commissione medica ha proseguito i suoilavori e ha concluso che la detta malattia era dovuta, per il 20%, alle attivitàlavorative della ricorrente, per il 30% agli avvenimenti della sua vita e, per il 50%,alla sua personalità patologica. Inoltre, gli accertamenti contenuti nelle relazioninon chiarirebbero né il metodo in base al quale la commissione medica haproceduto alla distinzione sopra menzionata, né la quantificazione delle tre causedella sua malattia, né il significato dei termini «avvenimenti della vita» e«personalità patologica».

  49. Poiché si baserebbe su relazioni mediche inficiate da vizi di motivazione, ladecisione dell'APN 11 aprile 1995 sarebbe colpita dalle medesime illegittimità edovrebbe, di conseguenza, essere annullata.

  50. La convenuta contesta la ricevibilità del presente motivo adducendo che laricorrente non l'ha formulato nel suo reclamo (sentenze del Tribunale 27 novembre1990, causa T-7/90, Kobor/Commissione, Racc. pag. II-721, punti 34-36, 12 marzo1996, causa T-361/94, Weir/Commissione, Racc.PI pag. II-381, punti 27-34, 6 giugno1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione, Racc.PI pag. II-739, punti 40, 41 e 42,e 11 giugno 1996, causa T-118/95, Anacoreta Correia/Commissione, Racc.PI pag. II-835, punto 43).

  51. In ogni caso, le relazioni 3 marzo 1993 e 12 gennaio 1995 sarebberosufficientemente motivate.

    Giudizio del Tribunale

    • Sulla ricevibilità del motivo



  52. Senza che sia necessario stabilire se nel suo reclamo la ricorrente abbia formulatoil motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, il Tribunale ritiene chequest'ultimo debba, in ogni caso, essere dichiarato ricevibile.

  53. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, il motivo fondato su un'insufficienzadi motivazione di un atto di un'istituzione costituisce un motivo di ordine pubblicoche, in quanto tale, può in ogni caso essere esaminato d'ufficio dal giudicecomunitario (v. in particolare sentenze della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57,Nold/Alta Autorità, Racc. pag. 85, 1° luglio 1986, causa 185/85,Usinor/Commissione, Racc. pag. 2079, punto 19, e 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24,nonché sentenza del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA ea./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62). Ne consegue chea nessun ricorrente può essere precluso di avvalersi di tale motivo solo perché eglinon lo ha dedotto nel suo reclamo (sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causaT-534/93, Grynberg e Hall/Commissione, Racc.PI pag. II-595, punto 59, e sentenzadella Corte Commissione/Daffix, citata, punto 25).

    • Sulla fondatezza del motivo



  54. Occorre ricordare che le valutazioni mediche propriamente dette formulate dallacommissione medica devono essere considerate definitive qualora siano state postein essere ritualmente (sentenze della Corte Suss/Commissione, citata, punti 9-15,e 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti, Racc. pag. 143, punto8; sentenze del Tribunale Vidrányi/Commissione, citata, punto 48, 26 settembre1990, causa T-122/89, F./Commissione, Racc. pag. II-517, punto 16, e 14 gennaio1993, causa T-88/91, F./Commissione, Racc. pag. II-13, punto 39) e che il sindacatogiurisdizionale può essere esercitato solo sulla regolarità della costituzione e delfunzionamento di tale commissione (sentenze Morbelli/Commissione, citata, punti18 e 20, Suss/Commissione, citata, punto 11, Biedermann/Corte dei conti, citata,punto 8, e Commissione/Gill, citata, punto 24) nonché sulla ritualità dei pareri cheessa emette. Ne consegue che il Tribunale è competente ad esaminare se il parerecontiene una motivazione che consenta di valutare le considerazioni sulle quali sonobasate le conclusioni che essa contiene (sentenza della Corte 12 gennaio 1983,causa 257/81, K./Consiglio, Racc. pag. 1, punto 17) e se il parere abbia stabilito unnesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusionialle quali perviene la commissione medica (sentenza Jänsch/Commissione, citata,punto 15 e sentenze del Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89,Plug/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 75, e 30 maggio 1995, causa T-556/93,Saby/Commissione, Racc.PI pag. II-375, punto 35).

  55. E' alla luce di tali principi che occorre esaminare se esista, nella fattispecie, un«nesso comprensibile» tra gli accertamenti medici compiuti dalla commissionemedica e le conclusioni alle quali quest'ultima è pervenuta.

  56. Il Tribunale constata che la relazione della commissione medica del 3 marzo 1993descrive, in modo circostanziato, i numerosi esami medici a cui si è sottoposta laricorrente. La commissione medica ha più volte interrogato la ricorrente e hatenuto conto delle sue note, delle sue osservazioni e dei suoi commenti. Essa haanalizzato l'intero fascicolo nonché i precedenti clinici. Così, essa ha potutoconstatare, tra l'altro, che la ricorrente aveva già attraversato due fasi depressivenel (...) e nel (...); che era di «natura scrupolosa e perfezionista»; che «non (...)sopportava l'accomularsi di stress insito nel suo lavoro»; che era in uno stato di«totale dipendenza da medicinali»; e che la sua ansia risultava da una «previsioneimmaginaria (vale a dire catastrofica) del futuro».

  57. Il Tribunale ritiene che tutti questi elementi indicano a sufficienza le ragioni perle quali la commissione medica ha potuto individuare e valutare l'importanza delledifferenti cause della malattia della ricorrente. Al riguardo occorre precisare che,per arrivare alle loro conclusioni, gli esperti che compongono la commissionemedica si basano non soltanto su elementi oggettivi, quali quelli già citati, maaltresì sull'esperienza che essi hanno acquisito nel settore di cui trattasi. Orbene,malgrado l'importanza che riveste tale esperienza, essa non può costituire unelemento da motivare.

  58. Di conseguenza, occorre respingere l'argomento secondo il quale le relazionicontroverse non spiegherebbero né le ragioni né il metodo relativi alla distinzionedelle tre cause della malattia della ricorrente.

  59. Per quanto riguarda il significato preciso dei termini «avvenimenti della vita» e«personalità patologica», il Tribunale ricorda che il compito della commissionemedica è limitato a pareri di natura puramente scientifica, ad esclusione di qualsiasivalutazione di ordine giuridico (v. per esempio, sentenze della Corte 21 gennaio1987, causa 76/84, Rienzi/Commissione, Racc. pag. 315, punti 9-12, e 26 settembre1990, F./Commissione, citata, punto 15). Nella fattispecie, il Tribunale ritiene cheil significato dei termini «avvenimenti della vita» e «personalità patologica» sievinca non solo dal senso comune delle parole, ma altresì dagli accertamenti medicirelativi, fra l'altro, alla personalità e ai precedenti della ricorrente.

  60. Di conseguenza, occorre constatare che le relazioni della commissione medicastabiliscono un nesso comprensibile fra gli accertamenti clinici contenuti e leconclusioni alle quali pervengono.

  61. Ne consegue che il secondo motivo della ricorrente non è fondato.

    Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 73 dello Statuto, degli artt. 3, n. 2,e 12, n. 2, della regolamentazione e della tabella dei tassi d'invalidità

    Argomenti delle parti

  62. La ricorrente sostiene che il procedimento previsto dall'art. 73 dello Statuto, dagliartt. 3, n. 2, e 12, n. 2, della regolamentazione e dalla tabella dei tassi d'invaliditàprevede due fasi distinte.

  63. La prima fase consisterebbe nello stabilire se l'infermità del dipendente costituiscauna malattia professionale ai sensi dell'art. 3, n. 2, della regolamentazione. Per fareciò, l'APN e, eventualmente, la commissione medica dovrebbero verificare se èsufficientemente provato che la malattia del dipendente trovi la sua origine nello,o sia stata occasionata dall'esercizio delle sue funzioni al servizio delle Comunitàeuropee. Sempreché sia provato il nesso di causalità tra la sua malattia e le sueattività professionali, il dipendente avrebbe diritto all'indennità d'invalidità previstadall'art. 73, n. 2, dello Statuto.

  64. Per dimostrare tale nesso di causalità, nessuna disposizione prescriverebbe chel'esercizio delle funzioni sia la causa unica, essenziale o preponderante dellamalattia del dipendente. Al contrario, secondo la sentenza Plug/Commissione, citata(punto 81), tale nesso di causalità sarebbe dimostrato allorché lo stato patologicodel dipendente presenta un nesso sufficientemente diretto con le funzioni che haesercitato. Al riguardo la sentenza Seiler e a./Consiglio, citata, richiamata dallaconvenuta al successivo punto 74, non sarebbe rilevante. Da un lato, essa sarebbestrettamente limitata all'interpretazione della nozione di malattia professionale nelcaso dell'aggravamento di una malattia preesistente. Dall'altro, essa sarebbe stataemessa precedentemente, e quindi contraddetta dalla sentenza Plug/Commissione.

  65. Comunque sia, sarebbe sufficientemente provato, nella fattispecie, che la malattiadella ricorrente costituisce una malattia professionale. Sia nella relazione del 3marzo 1993 sia in quella del 19 gennaio 1995, la commissione medica avrebbeconstatato l'esistenza di un nesso diretto tra la sua malattia e l'esercizio delle suefunzioni presso le Comunità.

  66. La seconda fase del procedimento consisterebbe nel determinare il tassod'invalidità permanente da cui è affetto il dipendente e calcolare, in base a taletasso, l'importo dell'indennità d'invalidità che gli sarà versata ai sensi dell'art. 73,n. 2, dello Statuto.

  67. Al riguardo, la ricorrente rammenta che, ai sensi dell'art. 73, n. 2, lett. c), ildipendente colpito da invalidità permanente parziale ha diritto al versamento diuna parte dell'indennità d'invalidità prevista in caso di invalidità permanente totale,che, secondo l'art. 12, n. 2, della regolamentazione, tale parte è stabilita in funzionedel tasso d'invalidità del dipendente e che tale tasso è fissato in base a, o peranalogia con, la tabella dei tassi d'invalidità (sentenza della Corte 2 ottobre 1979,causa 152/77, B./Commissione, Racc. pag. 2819).

  68. Si evincerebbe da tale procedimento che il fattore relativo all'esercizio delle attivitàlavorative interverrebbe soltanto nella prima fase, per verificare l'esistenza di unnesso sufficientemente diretto tra la malattia del dipendente e l'esercizio delle suefunzioni al servizio della Comunità. Per contro, tale fattore non inciderebbe affattonella seconda fase. Infatti, in caso di invalidità permanente parziale, la partedell'importo dell'indennità prevista dall'art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto dovrebbeinderogabilmente corrispondere al tasso d'invalidità che ha colpito il dipendente.

  69. Di conseguenza, l'importo dell'indennità d'invalidità della ricorrente avrebbe dovutoessere calcolato in base all'intero suo tasso d'invalidità, vale a dire il 30%. Taleimporto dovrebbe quindi rappresentare il 30% dell'indennità prevista in caso diinvalidità permanente totale.

  70. Orbene, nella fattispecie, l'APN avrebbe illegittimamente tenuto conto del fattoreprofessionale nella seconda fase del procedimento. Infatti, per calcolare l'importodell'indennità d'invalidità, essa ha moltiplicato il tasso d'invalidità (30%) per la solaparte corrispondente alle cause professionali della malattia (20%), escludendo laparte corrispondente alle cause extraprofessionali di tale malattia, vale a dire la suapersonalità patologica (50%) e gli avvenimenti della vita (30%).

  71. La convenuta avrebbe in tal modo disatteso la procedura sopra descritta e,pertanto, violato le disposizioni richiamate nell'ambito del presente motivo.

  72. In risposta agli argomenti della ricorrente, la convenuta espone una tesi in viaprincipale e una in subordine.

  73. In via principale, essa sostiene che lo scopo del regime di assicurazione previstodall'art. 73 dello Statuto e la regolamentazione consisterebbe nell'indennizzare idipendenti nei limiti in cui la loro malattia sia la conseguenza dell'esercizio delleloro funzioni al servizio delle Comunità. Di conseguenza, l'importo massimodell'indennità che essa poteva accordare alla ricorrente nella fattispecie avrebbedovuto corrispondere alla parte della sua invalidità permanente parziale (30%) chetrovava origine nell'esercizio delle sue funzioni (20%). Tale importo equivarrebbequindi al 6% (30% x 20%) dell'indennità prevista in caso di invalidità permanentetotale.

  74. In subordine, per il caso in cui le disposizioni statutarie non le consentissero diripartire l'importo dell'indennità da versare alla ricorrente, la convenuta ritiene chequest'ultima non possa pretendere alcuna indennità ai sensi dell'art. 73 delloStatuto. Infatti, in tale ipotesi, la malattia della ricorrente non costituirebbe unamalattia professionale ai sensi dell'art. 3, n. 2, della regolamentazione. Al riguardo,essa si riferisce alla sentenza Seiler e a./Consiglio, citata (punto 19), nella quale laCorte ha rilevato che nel caso la malattia di un dipendente sia causata da piùfattori sia professionali che extraprofessionali, l'APN e, eventualmente, lacommissione medica non possono concludere per l'esistenza di una malattiaprofessionale se non a condizione che l'esercizio delle funzioni a servizio delleComunità presenti un «nesso strettissimo» con la malattia del dipendente. Orbene,tale criterio non sarebbe soddisfatto nella fattispecie.

    Giudizio del Tribunale

  75. In via preliminare, occorre ricordare che, nell'ambito del regime d'assicurazionecontro i rischi di malattia professionale istituito dallo Statuto, il diritto alleprestazioni garantite dall'art. 73, n. 2, dello Statuto spetta ai dipendenti soloqualora sia stato previamente dimostrato che la loro infermità è una «malattiaprofessionale» ai sensi dell'art. 3 della regolamentazione.

  76. Alla luce degli argomenti sostenuti dalle parti, il Tribunale ritiene opportunoricordare, anzitutto, il contenuto della nozione di «malattia professionale» di cuiall'art. 3 di tale regolamentazione.

  77. Il n. 1 di tale articolo dispone che le malattie che figurano nella «lista europeadelle malattie professionali», citato al punto 31 di cui sopra, costituiscono malattieprofessionali «nella misura in cui il dipendente sia stato esposto, nella sua attivitàprofessionale presso le Comunità europee, al rischio di contrarre tali malattie». Iln. 2 prevede che una malattia che non figura nella lista citata si consideraparimenti malattia professionale «quando sia sufficientemente provato che lamalattia ha avuto origine nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle funzioniper conto delle Comunità».

  78. Si evince da tale disposizione, nonché dalla lista delle invalidità previste dallatabella dei tassi d'invalidità, che la nozione di malattia professionale mira allacopertura di una serie amplissima di situazioni cliniche.

  79. Cosicché, se la malattia del dipendente trova la sua causa unica, essenziale,preponderante o predominante nell'esercizio delle sue funzioni, essa costituisce unamalattia professionale ai sensi dell'art. 3, n. 2, citato (v., in tal senso, sentenze Seilere a./Consiglio, citata, punto 19, e Benecos/Commissione, citata, punto 46).

  80. Tuttavia, tale disposizione verrebbe privata del suo effetto utile se il riconoscimentodell'origine professionale della malattia di un dipendente dovesse essere limitataa questa sola ipotesi. Infatti, esistono situazioni, più complesse, nelle quali lamalattia di un dipendente trova la sua origine in una molteplicità di cause,professionali ed extraprofessionali, fisiche o psichiche, che hanno, ciascuna,contribuito al suo manifestarsi. In tal caso, spetta alla commissione medica stabilirese l'esercizio delle funzioni al servizio delle Comunità — come potrebbe essere,peraltro, la valutazione dell'importanza di tale fattore in relazioni ai fattori extraprofessionali — presenti un nesso diretto con la malattia del dipendente, peresempio, in quanto elemento scatenante di tale malattia (v. in tal senso sentenzeK/Consiglio, citata, punto 20, Rienzi/Commissione, citata, punto 10, ePlug/Commissione, citata, punto 81).

  81. Nella fattispecie il Tribunale constata che, decidendo di accordare alla ricorrenteun'indennità ai sensi dell'art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto, l'APN ha riconosciutoche essa era stata colpita da una malattia professionale ai sensi dell'art. 3, n. 2,della regolamentazione.

  82. Di conseguenza, occorre esaminare se il metodo utilizzato dall'APN per calcolarel'importo di tale indennità sia conforme all'art. 73, n. 2, dello Statuto, all'art. 12,della regolamentazione e alla tabella dei tassi d'invalidità.

  83. Al riguardo occorre tener conto della finalità e della natura di tali disposizioni.

  84. Da un lato, la copertura prevista dall'art. 73 si basa su un regime generale diassicurazione (sentenza della Corte 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84,Leussink-Brummelhuis/Commissione, Racc. pag. 2801, punto 11). Come hasottolineato giustamente la convenuta, lo scopo di tale regime consiste, inparticolare, nell'indennizzare i dipendenti nei limiti in cui la malattia che ha causatola loro invalidità permanente sia conseguenza dell'esercizio delle loro funzioni alservizio delle Comunità.

  85. D'altro lato, l'art. 73, n. 2, dello Statuto, l'art. 12 della regolamentazione e la tabelladei tassi d'invalidità devono, per non essere privati del loro effetto utile, consentiredi riflettere, sul piano dell'indennizzazione dei dipendenti, la serie delle diversesituazioni cliniche coperte dall'art. 3, n. 2.

  86. Peraltro, il Tribunale rileva che tale valutazione è confermata dalla formulazionedell'art. 3 della regolamentazione e, in particolare, dal n. 1. Infatti, emerge da taledisposizione che la nozione di «malattia professionale» è basata sull'esistenza diun nesso tra, da un lato, lo stato patologico del dipendente e, dall'altro, l'eserciziodelle funzioni al servizio delle Comunità. D'altronde, è solo «nei limiti in cui» talenesso esiste che la malattia può essere considerata come una malattiaprofessionale.

  87. Ne consegue che, nel caso la commissione medica accerti che diverse causeprofessionali ed extraprofessionali, hanno, ognuna, in modo diretto, contribuito almanifestarsi della malattia di un dipendente, l'APN è tenuta a prendere inconsiderazione tale accertamento medico per il calcolo dell'importo dell'indennitàprevista dall'art. 73, n. 2, dello Statuto.

  88. Inoltre, non si può escludere che, alla luce dei diversi esami da essa effettuati odella sua esperienza nel settore considerato, la commissione medica ritengapossibile valutare o quantificare, sotto una forma o un'altra, l'importanza del ruolorivestito dall'esercizio delle funzioni nel manifestarsi della malattia del dipendente.Nel caso una tale valutazione emerga con chiarezza e precisione dalle conclusionidella commissione medica, l'APN può fare riferimento ad essa nel calcolo delleindennità citata.

  89. Di conseguenza, correttamente l'APN ha deciso, in base all'art. 73 dello Statuto edella regolamentazione, di accordare alla ricorrente un'indennità pari al 6%dell'indennità prevista in caso di invalidità permanente totale.

  90. Ne consegue che il terzo motivo della ricorrente non è fondato.

    Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di uguaglianza

    Argomenti delle parti

  91. La convenuta contesta la ricevibilità del presente motivo poiché la ricorrente nonl'ha formulato nel suo reclamo del 5 luglio 1995.

  92. In risposta a tale argomento, la ricorrente, citando in particolare le sentenze dellaCorte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099) e 1° luglio1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139), sostiene che il presentemotivo non modifica né la causa né l'oggetto del suo reclamo. Infatti, esso sarebbediretto a mettere in discussione la validità della distinzione, da parte dellacommissione medica, delle tre cause della malattia. Orbene, nel reclamo, essaavrebbe già espressamente criticato tale distinzione. Nel presente ricorso, essaavrebbe semplicemente organizzato tale critica in modo diverso, mediante lapresentazione di un motivo specifico, ma strettamente connesso al terzo motivo.

  93. Quanto al merito, la ricorrente sostiene che il metodo utilizzato dall'APN percalcolare l'importo dell'indennità sia contrario al principio d'uguaglianza. Essaformula quattro argomenti a sostegno della sua tesi.

  94. In primo luogo, tale metodo avrebbe come effetto quello di rendere l'importodell'indennità prevista dall'art. 73, n. 2, lett. c), dello Statuto inversamenteproporzionale all'importanza delle cause extraprofessionali della malattia deidipendenti. Infatti, in caso di malattia professionale, i dipendenti che siano stati resipiù vulnerabili a certe condizioni di lavoro in seno alle Comunità a causa della loropersonalità e degli avvenimenti della vita percepirebbero soltanto, in ragionedell'esclusione delle cause extraprofessionali della loro malattia, un'indennitàinferiore a quella che potrebbero percepire i dipendenti che non presentino lostesso tipo di personalità o che non abbiano affrontato le stesse esperienze di vita.Tale differenza di trattamento sarebbe ingiustificata. Infatti, l'art. 73 dello Statutoe la regolamentazione tenderebbero ad accordare a tutti i dipendenti una coperturaidentica contro i rischi di malattia professionale, prescindendo dalla loro personalitào dalle loro esperienze di vita.

  95. In secondo luogo, il metodo criticato condurrebbe a diversificare, senzagiustificazione oggettiva, l'importo dell'indennità previsto all'art. 73, n. 2, lett. c),dello Statuto a seconda che si tratti di una malattia professionale odell'aggravamento «professionale» di una malattia preesistente. Infatti, nel caso diun dipendente che, come la ricorrente, fosse stata colpita da una malattiaprofessionale dopo la sua entrata in servizio presso le Comunità, l'importodell'indennità sarebbe determinato soltanto in base ad una parte del tassod'invalidità permanente parziale che troverebbe la sua origine nell'esercizio dellefunzioni al servizio delle Comunità. Per contro, nel caso di un dipendente che,prima della sua entrata in servizio presso le Comunità, fosse stato colpito da unamalattia in ragione della sua personalità patologica e degli avvenimenti della vita,e che vedesse la sua malattia preesistente aggravarsi in occasione dell'eserciziodelle funzioni, l'importo dell'indennità sarebbe calcolato in base all'intero tasso diinvalidità permanente parziale, compresa la parte relativa alle causeextraprofessionali di tale invalidità (personalità patologica e avvenimenti della vita).

  96. In terzo luogo, né lo Statuto, né il regolamento, né l'APN, né la stessa commissionemedica definirebbero il metodo secondo il quale la commissione medica deveprocedere all'individuazione e alla distinzione dei diversi fattori che hannocontribuito al manifestarsi della malattia professionale che può colpire undipendente. Orbene, solo una determinazione preventiva di tale metodopermetterebbe di evitare che la commissione medica tratti in modo diversosituazioni identiche o simili.

  97. In quarto luogo, la distinzione, in percentuale precisa, delle tre cause della malattiadella ricorrente presenterebbe un carattere particolarmente teorico. Tale malattiacostituirebbe il risultato di una combinazione di fattori intimamente connessi traloro, di modo che sarebbe impossibile determinare se, in assenza di uno di questifattori, la malattia della ricorrente si sarebbe sviluppata.

    Giudizio del Tribunale

  98. Il Tribunale rammenta che, secondo una costante giurisprudenza, la regola dellaconcordanza tra il reclamo e il ricorso esige, a pena di irricevibilità, che un motivosollevato davanti al giudice comunitario sia stato già preso in considerazionenell'ambito del procedimento precontenzioso, affinché l'APN sia stata in grado diprendere in considerazione in modo sufficientemente preciso le censure chel'interessato formula contro la decisione contestata. Emerge altresì dallagiurisprudenza che, se le conclusioni presentate davanti al giudice comunitariopossono contenere soltanto «capi di contestazione» che si basano sulla stessa causadi quelli invocati nel reclamo, tali capi di contestazione possono tuttavia, davantial giudice comunitario, essere svolti mediante rappresentazione di motivi edargomenti che non figurano necessariamente nel reclamo, ma vi si colleganostrettamente (v., in particolare, sentenza della Corte 14 marzo 1989, causa 133/88,Del Amo Martinez/Parlamento, Racc. pag. 689, punti 9 e 10, e sentenze delTribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II-143, punti 8 e 9, e Allo/Commissione, citata, punto 26).

  99. Occorre altresì rammentare che, poiché il procedimento precontenzioso hacarattere informale e gli interessati agiscono, in via generale, in tale fase, senzal'assistenza di un avvocato, l'amministrazione non deve esaminare i reclami in modorestrittivo, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito aperto (sentenza Del AmoMartinenz/Parlamento, citata, punto 11).

  100. Nella fattispecie, il Tribunale constata che il reclamo della ricorrente 5 luglio 1995non solo non fa riferimento al motivo relativo ad una violazione del principio diuguaglianza, ma non contiene alcun elemento dal quale la convenuta avrebbepotuto desumere, persino sforzandosi di interpretare il reclamo nel modo piùampio, che la ricorrente intendeva far valere tale principio.

  101. Di conseguenza, il quarto motivo della ricorrente dev'essere dichiarato irricevibile.

  102. Emerge dal complesso delle considerazioni che precedono che occorre rigettare ladomanda della ricorrente diretta all'annullamento della decisione della convenuta11 aprile 1995, nella parte in cui essa accerta un tasso d'invalidità del 6% per ilcalcolo delle indennità prevista dall'art. 73 dello Statuto.

    Sulla domanda diretta alla condanna della convenuta al pagamento di un importodi 1 973 541 BEF

  103. Nella sua replica, la ricorrente chiede altresì la condanna della convenuta alpagamento di un importo di 1 973 541 BEF (v. punto 19 supra). Tale domanda èdiretta al risarcimento del danno che essa assume di aver subito a causa di diversierrori ed omissioni della convenuta nel trattamento del suo fascicolo.

  104. Al riguardo, il Tribunale rammenta che, ai sensi dell'art. 44 del regolamento diprocedura, le parti hanno l'obbligo di definire l'oggetto della controversia nell'attointroduttivo del giudizio. Anche se le disposizioni dell'art. 48, n. 2, dello stessoregolamento consentano, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi mezzidi prova in corso di causa, tali disposizioni non possono in alcun caso essereinterpretate nel senso che autorizzino le ricorrenti a presentare al giudicecomunitario nuove conclusioni, modificando in tal modo l'oggetto della controversia(v. per esempio, sentenze della Corte 25 settembre 1979, causa 232/78,Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 3, e 18 ottobre 1979, causa 125/78,Gema/Commissione, Racc. pag. 3173, punto 26, e sentenze del Tribunale 18settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285, punto 43 e 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione,Racc. pag. II-477, punto 20).

  105. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente ha, in corso di causa, aggiunto alle sueconclusioni d'annullamento una domanda per l'indennità, con la conseguenza chela natura della controversia originaria è stata modificata (sentenza del Tribunale21 marzo 1996, causa T-10/95, Chehab/Commissione, Racc.PI pag. II-419, punto66).

  106. Inoltre, occorre constatare che la domanda summenzionata non presenta unastretta correlazione con le conclusioni dirette all'annullamento. Trattandosi di unacontroversia riguardante il pubblico impiego comunitario, la sua ricevibilità è quindisubordinata allo svolgimento regolare del procedimento amministrativo preventivoprevisto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Tale procedimento avrebbe dovutoimperativamente iniziare con una domanda della ricorrente che invitava l'APN arisarcire il danno subito e proseguire, eventualmente, con un reclamo diretto controla decisione di rigetto della domanda (sentenze del Tribunale 25 settembre 1991,causa T-5/90, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-731, punti 49 e 50, 16 luglio1992, causa T-1/91, Della Pietra/Commissione, Racc. pag. II-2145, punto 34, 8giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc. pag. II-555, punti 45 e 46,Weir/Commissione, citata, punto 48 e Chehab/Commissione, citata, punto 67).

  107. Orbene, tale procedimento precontenzioso nella fattispecie non ha avuto luogo.

  108. Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta alla condanna della convenutaal pagamento di un importo di 1 973 541 BEF è irricevibile.

  109. Infine, per quanto riguarda la domanda diretta allo stralcio della discussione sultesto della relazione medica redatto dal dottor De Meersman del 4 dicembre 1990(v. punto 24 supra), poiché la presente sentenza non è basata su tale documento,non occorre statuire su tale domanda.

  110. Dalle precedenti considerazioni emerge che il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso.

    Sulle spese

  111. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l'art. 88 dellostesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro agenti, le spesesostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime. Di conseguenza,ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)



    dichiara e statuisce:

    1. Il ricorso è respinto.

    2. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.



Lenaerts                Lindh                    Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: il francese.


2: —