Language of document :

Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 – Repubblica ellenica / Commissione europea

(Causa T-550/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, X. Basakou e A. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione finale e definitiva della Commissione del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C (2013) 5225] (GU L 219, pag. 49, nella parte che riguarda la Repubblica ellenica), nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Con il primo motivo, vertente sulla rettifica nell’ambito del regime di aiuto alla trasformazione delle pesche e delle pere, la Repubblica ellenica sostiene che l'applicazione di rettifiche nel 2013, dopo un’inerzia più che quadriennale della Commissione, per carenze nel sistema di controllo, riferite agli esercizi 2006 e 2007 e già constatate nell’anno 2008, viola il principio generale della certezza del diritto, del termine ragionevole e della tempestività dell'azione amministrativa della Commissione, a causa dell’ingiustificata ed eccessiva durata del procedimento, che danneggia la Repubblica ellenica nella presente congiuntura finanziaria, costituendo una assoluta sorpresa sotto il profilo finanziario.

Con il secondo motivo, vertente sulla rettifica nell’ambito del regime di aiuto alla trasformazione delle pesche e delle pere, la Repubblica ellenica asserisce che, basandosi su un errore in fatto e su una motivazione assolutamente insufficiente, la Commissione è pervenuta alla conclusione che non erano stati attuati due controlli fondamentali e ha proposto una rettifica forfettaria del 10%, mentre tale percentuale non potrebbe in nessun caso essere superiore al 5%, che si impone nei casi in cui siano constatate carenze nei controlli fondamentali.

Con il terzo motivo, vertente sulla rettifica nel settore POSEI – Piccole isole dell’Egeo, la Repubblica ellenica sostiene che la decisione della Commissione è priva di una precisa motivazione che giustifichi la rettifica imposta.