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Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2015 – Radecki / UAMI – Vamed (AKTIVAMED)

(Causa T-551/13)1

[«Marchio comunitario –Opposizione – Domanda di marchio denominativo comunitario AKTIVAMED – Marchio nazionale figurativo anteriore VAMED – Impedimento relativo alla registrazione– Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Radecki (Colonia, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, poi S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vamed AG (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Paulitsch, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 18 luglio 2013 (procedimento R 365/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Vamed AG e il sig. Michael Radecki.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Michael Radecki è condannato alle spese.

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1     GU C 367 del 14.12.2013