Language of document : ECLI:EU:T:2016:6

Causa T‑549/13

Repubblica francese

contro

Commissione europea

«Agricoltura – Restituzione all’esportazione – Carne di volatili da cortile – Fissazione della restituzione a EUR 0 – Obbligo di motivazione – Possibilità per la Commissione di limitarsi a una motivazione stereotipa – Prassi abituale della Commissione in materia di fissazione delle restituzioni – Articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 – Natura non tassativa dei criteri previsti»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2016

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione in linea con decisioni precedenti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Decisione che fissa l’importo delle restituzioni all’esportazione

(Art. 296, comma 2, TFUE)

2.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Fissazione dell’importo a zero per la prima volta per i prodotti di cui trattasi – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3; regolamento della Commissione n. 689/2013)

3.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Considerazione della futura evoluzione della politica agricola comune e dei negoziati in corso nell’ambito dell’OMC quanto all’abolizione o alla limitazione delle restituzioni all’esportazione – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3; regolamento della Commissione n. 689/2013)

4.      Agricoltura – Politica agricola comune – Potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Artt. 40 TFUE - 43 TFUE)

5.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Oggetto

(Art. 39 TFUE)

6.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Elementi che la Commissione deve prendere in considerazione

(Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, artt. 162, § 1, e 164, § 3)

7.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Considerazione della situazione del mercato – Calcolo teorico fondato sulla differenza tra i prezzi sul mercato dell’Unione e i prezzi sul mercato mondiale – Obbligo di considerare la particolare situazione delle imprese esportatrici – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3, a)]

1.      Una decisione, qualora rientri nell’ambito di una prassi decisionale costante, può essere sommariamente motivata, in particolare con un richiamo a tale prassi. Per contro, l’autorità dell’Unione deve sviluppare il proprio ragionamento in modo esplicito quando la decisione vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti. Così, quando una motivazione stereotipa è sufficiente, in quanto la Commissione si è mantenuta, nell’adottare l’atto in questione, entro una prassi decisionale costante, il riferimento nell’atto controverso ai fondamenti giuridici soddisfa l’obbligo di motivazione. Per prassi usuale si deve intendere il costante comportamento dell’istituzione alla luce dei rapporti di mercato esistenti.

A tale riguardo, data la periodicità della fissazione dell’importo delle restituzioni all’esportazione e la procedura uniforme applicabile per l’adozione dei rispettivi regolamenti, una motivazione stereotipa è ammissibile purché la Commissione, nel fissare tale importo, agisca conformemente alla propria prassi abituale. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione in base al rilievo che la Commissione dispone in genere, nel settore dell’agricoltura, di un ampio potere discrezionale.

(v. punti 24, 25, 29, 31, 82, 84)

2.      Nell’ambito della fissazione dell’importo delle restituzioni all’esportazione da parte della Commissione, il semplice fatto che l’importo sia stato fissato, per la prima volta, a zero per i prodotti in questione non significa automaticamente che la Commissione abbia interrotto la sua prassi abituale. A tale riguardo, la modifica dell’importo delle restituzioni all’esportazione è insito nel sistema di fissazione periodica dell’importo di tali restituzioni, cosicché una stessa motivazione può riguardare importi di restituzioni all’esportazione assai diversi.

(v. punti 45, 46)

3.      Nell’ambito della fissazione dell’importo delle restituzioni all’esportazione da parte della Commissione, quest’ultima non è in alcun caso tenuta a prendere in considerazione la circostanza che, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), siano in corso negoziati riguardanti la loro abolizione, fino a quando tali negoziati non abbiano dato luogo alla conclusione di un accordo vincolante. La Commissione può invece certamente prendere in considerazione, nel fissare l’importo delle restituzioni, l’evoluzione futura della politica agricola comune e i negoziati nell’ambito dell’OMC, sebbene tali elementi non siano espressamente previsti dall’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli.

Infatti, l’adozione di atti di portata generale si colloca sempre in un contesto politico ed economico generale. Sebbene il citato articolo 164, paragrafo 3, preveda espressamente taluni criteri che possono essere presi in considerazione, resta il fatto che l’adozione di un regolamento che fissa l’importo delle restituzioni all’esportazione avviene in un contesto di tal genere, che può essere preso eventualmente in considerazione dalla Commissione. A tale riguardo, non è sempre necessario menzionare tale contesto generale nella motivazione di un regolamento. Infatti, poiché è del tutto normale che la Commissione prenda in considerazione il contesto politico ed economico generale, il semplice fatto di tener conto di tale contesto non implica che essa agisca al di fuori della sua prassi abituale. Inoltre, il contesto politico ed economico generale è noto, di norma, agli operatori interessati.

Pertanto, la presa in considerazione di negoziati in corso nell’ambito dell’OMC e di orientamenti politici futuri non necessitava di un riferimento esplicito nella motivazione del regolamento n. 689/2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame, salvo nel caso in cui tali elementi non solo fossero stati parte del contesto politico ed economico generale, considerato al momento della fissazione delle restituzioni all’esportazione, ma fossero stati anche la ratio di tale regolamento.

A tale riguardo, qualora esista un accordo politico sugli orientamenti futuri della politica agricola comune, tale accordo rientra in un contesto politico ed economico generale che può essere preso in considerazione dalla Commissione. Lo stesso è a dirsi per i negoziati in corso nell’ambito dell’OMC. Una siffatta presa in considerazione non significa che la Commissione ecceda i limiti del suo potere discrezionale, e ciò anche se l’elenco dei criteri previsti dall’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007 fosse ritenuto tassativo. Infatti, il contesto generale può sempre influire sull’esercizio del potere discrezionale della Commissione e un elenco, sia pure tassativo, dei criteri che la Commissione può prendere in considerazione non può impedirle di tener conto di detto contesto generale.

(v. punti 57, 58, 60, 61, 66, 71, 73, 157)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 89)

5.      La ratio delle restituzioni all’esportazione è di consentire all’Unione di vendere ai paesi terzi le eccedenze, presenti nel mercato interno, del prodotto in questione. Lo scopo del regime delle restituzioni all’esportazione non è di sovvenzionare un qualsiasi esportatore, ma di agevolare, ove necessario, le esportazioni nell’ambito della realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, quali previsti all’articolo 39 TFUE, vale a dire, in particolare, di stabilizzare i mercati e di garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola nonché prezzi ragionevoli ai consumatori.

(v. punto 92)

6.      In materia di fissazione dell’importo delle restituzioni all’esportazione, alla luce del tenore letterale dell’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, la Commissione deve tener conto di uno o più aspetti previsti da tale disposizione. Secondo tale tenore, la Commissione può anche basarsi su un unico elemento tra quelli previsti da tale disposizione. Detta disposizione non stabilisce neppure un ordine gerarchico tra tali diversi elementi. Nulla esclude che la Commissione possa attribuire particolare rilevanza, ad esempio, all’elemento previsto all’articolo 164, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1234/2007, ossia agli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi. Nel fissare l’importo delle restituzioni all’esportazione, la Commissione può quindi attribuire maggiore rilevanza al risultato dell’analisi del mercato rispetto al risultato del calcolo teorico dell’importo delle restituzioni all’esportazione, fondato sulla differenza tra i prezzi sul mercato dell’Unione e i prezzi sul mercato mondiale.

Peraltro, dalla formulazione del suddetto articolo 164, paragrafo 3, risulta che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione almeno uno degli elementi elencati in detto articolo. Tuttavia, da tale formulazione non risulta che l’elenco di questi elementi sia tassativo. Inoltre, la circostanza che, a termini dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, la stessa concessione delle restituzioni all’esportazione è facoltativa depone a favore di un potere discrezionale e di una flessibilità assai ampi a favore della Commissione laddove si tratti di fissare l’importo di tali restituzioni.

(v. punti 96, 148, 150)

7.      In materia di fissazione dell’importo delle restituzioni all’esportazione, il calcolo teorico dell’importo di dette restituzioni, fondato sulla differenza tra i prezzi sul mercato dell’Unione e i prezzi sul mercato mondiale, riguarda unicamente la questione se una restituzione all’esportazione di importo positivo sia necessaria per gli esportatori nel settore di cui trattasi per essere in grado di vendere i loro prodotti nelle regioni interessate da tali restituzioni. Tuttavia, nell’ambito dell’analisi complessiva della situazione del mercato, la Commissione non è tenuta a considerare la particolare situazione delle imprese esportatrici. Anche qualora una restituzione all’esportazione sia necessaria agli esportatori per essere in grado di vendere i loro prodotti, ciò non significa che sia necessario, alla luce della situazione generale del mercato, fissare restituzioni all’esportazione di importo positivo.

È pertanto possibile che l’analisi della situazione del mercato consenta alla Commissione di ritenere che la situazione nel mercato dell’Unione sia stabile e che non sia necessario fissare restituzioni all’esportazione di importo positivo per garantire la stabilità del mercato e garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola. In tale situazione, la Commissione può non concedere restituzioni all’esportazione o fissare il loro importo a zero, anche se il risultato del calcolo teorico dell’importo delle restituzioni all’esportazione è positivo. Tale ipotesi non è limitata alle situazioni in cui esista un deficit del prodotto interessato o una grave crisi nel mercato dell’Unione.

(v. punti 98, 99)