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Ricorso proposto il 3 febbraio 2021 – Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-70/21)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni:

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

A) Dichiarare che la Repubblica ellenica:

avendo superato in modo sistematico e continuativo i valori limite delle concentrazioni di PM10, relativamente al valore limite giornaliero nella zona/agglomerato ΕL0004 di Thessaloniki (Salonicco) in vigore dal 2005, è venuta meno all’obbligo che le incombe in forza dell’articolo 13 in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE1 ;

non avendo adottato, a far data dall’11 giugno 2010, le misure necessarie a garantire la conformità ai valori limite di PM10 nella zona/agglomerato ΕL0004 di Thessaloniki, è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 (in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, di detta direttiva), segnatamente all’obbligo – sancito all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva – di stabilire misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

B) Condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo del ricorso la Commissione sottolinea che la direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, impone agli Stati membri di limitare l’esposizione della popolazione al materiale particolato (PM10). La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, in base alle relazioni annuali sulla qualità dell’aria che ha trasmesso, persistentemente non abbia garantito dopo il 2005, anno in cui è diventata obbligatoria la conformità ai valori limite giornalieri e annuali di PM10 (inizialmente a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CEE, in seguito a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/50), la conformità ai valori limite giornalieri nell’agglomerato ΕL0004 di Thessaloniki.

Con il secondo motivo del ricorso la Commissione osserva che l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 impone agli Stati membri, in caso di superamento dei valori limite, un chiaro e immediato obbligo di predisporre piani per la qualità dell’aria che includano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione sostiene che, in violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la Repubblica ellenica non ha predisposto un idoneo piano per la qualità dell’aria per quanto riguarda l’agglomerato EL0004 di Thessaloniki.

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1 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).