Language of document : ECLI:EU:F:2016:125

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

7 giugno 2016

Causa F‑108/12

Marco Verile

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale – Proposta di abbuono di annualità – Ricorso – Annullamento – Impugnazione – Riqualificazione della domanda di annullamento della proposta di abbuono di annualità – Interpretazione della domanda di annullamento come diretta all’annullamento della decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità a seguito del trasferimento dei diritti a pensione – Rigetto della domanda – Sentenza su impugnazione passata in giudicato – Non luogo a statuire»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marco Verile chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 9 dicembre 2011 recante riconoscimento nei suoi confronti di un abbuono di annualità di pensione a seguito del trasferimento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nella versione allora applicabile (in prosieguo: lo «Statuto»), del capitale corrispondente ai diritti a pensione da lui maturati nell’ambito del suo regime nazionale al regime pensionistico dell’Unione europea, nonché, per quanto necessario, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione con cui è stato respinto il suo reclamo contro detta decisione.

Decisione:      Non vi è luogo a statuire nella causa F‑108/12, Verile/Commissione. Il sig. Marco Verile e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Massime

Ricorso di annullamento – Ricorso divenuto privo di oggetto a seguito di una sentenza definitiva del giudice dell’Unione in un’altra causa vertente, dopo una riqualificazione dell’oggetto del ricorso, sullo stesso oggetto – Non luogo a statuire

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 85, § 1)

Un ricorso di annullamento è diventato privo oggetto e non vi è più luogo a statuire quando l’oggetto di una sentenza pronunciata dal giudice dell’Unione in un’altra causa è divenuto, dopo la riqualificazione dell’oggetto del ricorso in tale causa, lo stesso del ricorso di cui trattasi mentre l’identità delle parti nell’una e nell’altra causa è la stessa e la citata sentenza è passata in giudicato divenendo quindi definitiva.

Infatti, dato che il principio del rispetto dell’autorità della regiudicata presenta un’importanza fondamentale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, quanto una buona amministrazione della giustizia, occorre che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei rimedi giuridici esperibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ultimi non possano più essere rimesse in discussione.

(v. punti 36‑39)

Riferimento:

Corte: sentenza 16 marzo 2006, Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, punto 20 e giurisprudenza citata