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Sentenza del Tribunale 13 luglio 2001 - Kaučuk / Commissione

(Causa T-44/07)1

("Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Partecipazione al cartello - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze attenuanti")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, Repubblica ceca) (rappresentanti: inizialmente M. Powell e K. Kuik, poi M. Powell, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, V. Bottka e O. Weber, poi M. Kellerbauer, V. Bottka e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla Kaučuk

Dispositivo

La decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), è annullata nella parte in cui riguarda la Kaučuk a.s.

La Commissione europea è condannata alle spese.

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1 - GU C 82 del 14.4.2007.