Language of document : ECLI:EU:F:2010:7

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

4 febbraio 2010


Causa F‑15/08


Valérie Wiame

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Punteggio insufficiente — Bando di concorso generale EPSO/AST/7/05 — Produzione della prova — Interesse ad agire»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Wiame chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/7/05 con cui le viene attribuito un punteggio insufficiente per essere iscritta nell’elenco di riserva del concorso.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese. La Commissione sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

2.      Atti delle istituzioni — Presunzione di legittimità — Indizi tali da mettere in discussione la legittimità dell’atto

1.      Qualora un candidato la cui domanda di ammissione ad un concorso comunitario sia stata respinta chieda il riesame di tale decisione, è unicamente la decisione adottata dalla commissione giudicatrice previo riesame che costituisce l’atto arrecante pregiudizio. Pertanto, è contro quest’ultima decisione che il detto candidato dirige le sue conclusioni.

(v. punto 20)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 2006, causa T‑173/05, Heus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑329 e II‑A‑2‑1695, punto 19)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑73/06, Van Neyghem/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑441 e II‑A‑1‑2515, punto 39)

2.      Da una parte, un atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità e, dall’altra, l’onere della prova grava, in linea di principio, su chi fa un’affermazione, di modo che spetta al ricorrente fornire quanto meno indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti tali da suffragare la veridicità o la verosimiglianza dei fatti a sostegno della sua asserzione. Di conseguenza, un ricorrente che non disponga né di prove né, quanto meno, di un insieme di indizi deve accettare la presunzione di legittimità connessa alle decisioni adottate in materia di concorsi e non può pretendere dal Tribunale della funzione pubblica che esamini esso stesso gli atti di candidatura dei vincitori al fine di verificare che taluni vincitori non siano stati irregolarmente ammessi a concorrere.

(v. punto 21)

Riferimento:

Corte: 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punti 113 e 114)

Tribunale di primo grado: 19 novembre 1996, causa T‑272/94, Brulant/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑513 e II‑1397, punto 35), e 13 luglio 2000, causa T‑157/99, Griesel/Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑151 e II‑699, punto 25)