Language of document : ECLI:EU:T:2014:756

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

3 settembre 2014(*)

«Ricorso di annullamento – Registrazione di un’indicazione geografica protetta – “Gouda Holland” – Mancanza di interesse ad agire – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T‑113/11,

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV, con sede in Berlino (Germania), rappresentata da M. Loschelder e V. Schoene, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. von Rintelen e M. Vollkommer, successivamente da G. von Rintelen e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman e M. Bulterman, in qualità di agenti,

e da

Nederlandse Zuivelorganisatie, con sede in Zoetermeer (Paesi Bassi), rappresentata da P. van Ginneken, F. Gerritzen e C. van Veen, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 1122/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)] (GU L 317, pag. 22),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La Commissione delle Comunità europee ha pubblicato, il 6 marzo 2008, una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine (sintesi in GU C 61, pag. 15). Tale domanda di registrazione, presentata dalla Nederlandse Zuivelorganisatie (in prosieguo: la «NZO») e depositata presso la Commissione dal Regno dei Paesi Bassi, verteva sulla registrazione dell’indicazione geografica protetta (in prosieguo: l’«IGP») «gouda holland».

2        Il 26 giugno 2008, la ricorrente, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV, ha presentato una dichiarazione di opposizione alla registrazione dell’IGP di cui trattasi presso le autorità tedesche, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).

3        Nell’ambito di tale dichiarazione di opposizione, la ricorrente si presentava come un’associazione professionale di produttori e distributori di gouda, le cui imprese partecipanti avevano commercializzato 169 550 tonnellate di gouda (116 664 tonnellate provenienti dalla loro produzione propria) nel 2007. A supporto della dichiarazione di opposizione, si rilevava in particolare che la registrazione della denominazione «gouda holland», in mancanza di precisazioni espresse, comprometterebbe l’utilizzo del nome generico «gouda».

4        Il 18 luglio 2008, la Repubblica federale di Germania ha presentato presso la Commissione una dichiarazione di opposizione alla registrazione dell’IGP di cui trattasi. La dichiarazione di opposizione della ricorrente del 26 giugno 2008 (v. supra, punto 2) era allegata alla dichiarazione di opposizione della Repubblica federale di Germania.

5        Il 4 novembre 2008, la Commissione ha informato il Regno dei Paesi Bassi che essa considerava che l’opposizione presentata dalla Repubblica federale di Germania era ricevibile. Essa ha inoltre invitato il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania a procedere alle consultazioni appropriate in vista di trovare un accordo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 510/2006.

6        Il 29 maggio 2009, il Regno dei Paesi Bassi ha comunicato alla Commissione di non aver potuto trovare un accordo, in particolare, con la Repubblica federale di Germania.

7        Il 2 dicembre 2010, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1122/2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)] (GU L 317, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il disciplinare dell’IGP di cui trattasi prevede, in particolare, che il formaggio «gouda holland» è prodotto nei Paesi Bassi con latte vaccino proveniente da bestiame locale (punto 4.2 del disciplinare).

 Procedimento e conclusioni delle parti

8         Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

9        Con decisione del 19 aprile 2011, la presente causa è stata assegnata alla Prima Sezione del Tribunale.

10       Con ordinanze del presidente della Prima Sezione del Tribunale dell’8 novembre 2011, il Regno dei Paesi Bassi e la NZO sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

11      Con decisione del 31 gennaio 2013, la causa è stata assegnata a un nuovo giudice relatore.

12      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

13      Il 15 novembre 2013, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a un determinato numero di domande. In particolare, le parti sono state sentite sulla condizione della ricevibilità del ricorso relativa all’interesse ad agire della ricorrente. Le parti hanno ottemperato a tale domanda nei termini impartiti.

14       Nel ricorso, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione, il Regno dei Paesi Bassi e la NZO chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

16       Ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo può pronunciarsi in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico. La decisione è adottata alle condizioni di cui all’articolo 114, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento.

17       Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

18      In via preliminare, va rilevato che, poiché la ricorrente è un’associazione, essa è in linea di principio legittimata a proporre un ricorso di annullamento soltanto se può far valere determinate circostanze particolari, segnatamente di ordine procedurale, o se i membri o alcuni dei membri che essa rappresenta sarebbero stati in grado di proporre un ricorso ricevibile (v, in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94, Racc. pag. II‑2169, punto 50; ordinanze del 29 aprile 1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e a./Commissione, T‑78/98, Racc. pag. II‑1377, punto 36, e del 14 febbraio 2012, Federcoopesca e a./Commissione, T‑366/08, punto 34).

19      La Commissione, il Regno dei Paesi Bassi e la NZO ritengono che il ricorso sia irricevibile per mancanza di interesse ad agire o di legittimazione ad agire della ricorrente o dei suoi membri.

20       La ricorrente sostiene che il ricorso è ricevibile. In primo luogo, essa indica che, in mancanza di precisazioni chiare al riguardo nel regolamento impugnato, la protezione accordata all’IGP di cui trattasi verterebbe sui due elementi che costituiscono la denominazione protetta, compreso il termine «gouda». Le attività commerciali dei membri della ricorrente ne risulterebbero, pertanto, compromesse. In secondo luogo, il regolamento impugnato comporterebbe il rischio che alcuni imballaggi che comprendono il termine «gouda», utilizzati con illustrazioni che alludono al Regno dei Paesi Bassi, siano considerati in contrasto con il regolamento n. 510/2006. In terzo luogo, la ricorrente fa valere il fatto che le imprese che operano nel settore lattiero non possono più vendere latte prodotto in Germania ai fini della produzione di gouda holland. Ciò costituirebbe un ostacolo alle attività economiche dei membri della ricorrente. In quarto luogo, la ricorrente invoca un proprio interesse derivante dal fatto che la Commissione avrebbe, nella fattispecie, rigettato la sua opposizione. In quinto luogo, nell’ambito della sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la ricorrente sostiene di avere un interesse ad agire in quanto il regolamento impugnato espone i suoi membri al rischio di essere perseguiti per l’uso del termine «gouda» e i produttori che hanno il diritto di utilizzare l’etichetta di qualità relativa all’IGP di cui trattasi godono di un vantaggio competitivo rispetto ai suoi membri.

21      Secondo giurisprudenza costante, la ricevibilità di un ricorso di annullamento è subordinata alla condizione che la persona fisica o giuridica da cui esso promana abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed effettivo e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto (sentenze del Tribunale del 14 aprile 2005, Sniace/Commissione, T‑141/03, Racc. pag. II‑1197, punto 25, e del 20 settembre 2007, Salvat père & fils e a./Commissione, T‑136/05, Racc. pag. II‑4063, punto 34).

22      Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenze del Tribunale del 28 settembre 2004, MCI/Commissione, T‑310/00, Racc. pag. II‑3253, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

23      Inoltre, è onere del ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire (ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 31 luglio 1989, S./Commissione, 206/89 R, Racc. pag. 2841, punto 8; ordinanze del Tribunale del 30 aprile 2003, Schmitz‑Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, T‑167/01, Racc. pag. II‑1873, punto 58, e del 15 maggio 2013, Post Invest Europe/Commissione, T‑413/12, punto 23).

24      Peraltro, occorre ricordare che la condizione prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata dalla decisione che forma oggetto del ricorso, richiede in particolare che la misura impugnata produca effetti direttamente sulla situazione giuridica del singolo.

25      In primo luogo, per quanto riguarda la circostanza invocata dalla ricorrente, secondo cui le attività dei suoi membri sarebbero compromesse in quanto il termine «gouda» non potrebbe più essere utilizzato liberamente, va rilevato che l’articolo 1 del regolamento impugnato prevede quanto segue:

«La denominazione che figura all’allegato I del presente regolamento è registrata.

In deroga al primo comma, la denominazione “Gouda” può continuare a essere usata entro il territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel proprio ordinamento giuridico».

26      Il considerando 8 del regolamento impugnato precisa che, «[a]i sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (...) n. 510/2006, il termine “Gouda” può continuare a essere usato, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione».

27      L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 510/2006, a cui rinvia il considerando 8 del regolamento impugnato, dispone che, «[s]e una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l’uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)».

28      Infine, il punto 4.8 della scheda riepilogativa del disciplinare dell’IGP di cui trattasi, allegata al regolamento impugnato, prevede che, grazie in particolare all’utilizzo della denominazione «gouda holland», al consumatore sarà chiaro che il gouda holland è un prodotto diverso da «altri formaggi di tipo Gouda».

29      Da quanto precede, risulta che il regolamento impugnato prevede chiaramente che la denominazione «gouda» può continuare ad essere usata, in particolare per la commercializzazione di formaggi, nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.

30      Pertanto, l’eventuale annullamento del regolamento impugnato non procurerebbe alcun beneficio a tal riguardo ai membri della ricorrente (v., in tal senso, per quanto riguarda un’altra IGP, ordinanza Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e a./Commissione, citata al punto 18 supra, punto 33). Questi ultimi potranno sempre usare la denominazione «gouda» e dovranno in ogni caso continuare ad osservare i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

31      Inoltre, poiché il regolamento impugnato prevede che il termine «gouda» può continuare a essere usato per la commercializzazione di formaggi, tale regolamento non incide direttamente sulla situazione giuridica dei membri della ricorrente (v. in tal senso, per quanto riguarda un’altra IGP, sentenza della Corte del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia, C‑343/07, Racc. pag. I‑5491, punti da 41 a 45).

32      Per quanto riguarda la circostanza invocata dalla ricorrente in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, secondo cui il regolamento impugnato esporrebbe i suoi membri al rischio di essere perseguiti per l’uso del termine «gouda», va ricordato che un ricorrente non può invocare situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato (v. sentenza del Tribunale del 18 marzo 2010, Forum 187/Commissione, T‑189/08, Racc. pag. II‑1039, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

33      In tale contesto, l’interesse ad agire può dedursi dall’esistenza di un rischio reale che la situazione giuridica del ricorrente sia compromessa dalle azioni giudiziarie oppure dal fatto che il rischio di azioni giudiziarie sia esistente ed effettivo alla data di proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2008, TV 2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, Racc. pag. II‑2935, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la ricorrente si limita, a tal riguardo, a semplici affermazioni, senza fornire alcun elemento di prova che dimostri che il rischio è reale o esistente ed effettivo alla data di proposizione del ricorso. Pertanto, tale argomento deve essere respinto.

35      In secondo luogo, per quanto riguarda la circostanza secondo cui il regolamento impugnato comporterebbe il rischio che alcuni imballaggi che comprendono il termine «gouda», utilizzati con illustrazioni che alludono al Regno dei Paesi Bassi, siano considerati in contrasto con il regolamento n. 510/2006, la ricorrente si limita anche in questo caso a semplici affermazioni che non possono dimostrare che il rischio asserito sia reale o esistente ed effettivo alla data di proposizione del ricorso.

36      Inoltre, il diritto dell’Unione non consente che l’etichettatura di un prodotto alimentare possa essere tale da indurre in errore il consumatore, soprattutto per quanto riguarda l’origine o la provenienza di tale prodotto [v., a tal riguardo, il principio generale posto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1); v. anche, più specificamente, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29)].

37      La ricorrente ha peraltro riconosciuto, nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, che le disposizioni citate supra al punto 36 tendevano a «evitare che il consumatore sia indotto in errore, soprattutto a causa dell’uso del termine “Gouda” con riferimenti [ai Paesi Bassi]».

38      Ne risulta che l’annullamento del regolamento impugnato non procurerebbe a tal riguardo alcun beneficio ai membri della ricorrente, in quanto un tale annullamento non toglierebbe l’obbligo, esistente ai sensi del diritto dell’Unione, di non indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’origine o la provenienza dei prodotti alimentari (v. in tal senso, a proposito di un obbligo giuridico preesistente, ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2007, Commune de Champagne e a./Consiglio e Commissione, T‑212/02, Racc. pag. II‑2017, punto 132).

39      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui le attività economiche dei membri della ricorrente sarebbero ostacolate in quanto le imprese operanti nel settore lattiero non potrebbero più vendere latte prodotto in Germania ai fini della produzione di gouda holland, esso si basa su semplici affermazioni prive di riscontri. In particolare, sentita a tal riguardo nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha riconosciuto, in sostanza, che, anche se i suoi membri avevano effettivamente venduto latte destinato ai Paesi Bassi, non era possibile determinare esattamente quale uso ne fosse stato fatto. L’argomento proposto a tal riguardo è dunque infondato.

40      Per quanto riguarda la domanda della ricorrente, contenuta nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, secondo cui occorrerebbe imporre alla Commissione e agli intervenienti l’onere di provare che il latte tedesco venduto nei Paesi Bassi non è stato utilizzato per produrre gouda, occorre rigettarla in quanto spetta alla stessa ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire.

41      In ogni caso, ai sensi dell’articolo 2 dello statuto della ricorrente, essa ha lo scopo, nell’interesse delle imprese di trasformazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari che ne fanno parte, di condurre e sostenere azioni contenziose e non contenziose riguardanti, in particolare, l’opposizione alla registrazione delle denominazioni di origine ai sensi del diritto dell’Unione. Il punto 3 del regolamento d’ordine interno della ricorrente, che è stato adottato a seguito di tale statuto, precisa che la ricorrente «interviene soltanto se i suoi membri presentino domande di registrazione o di rifiuto/diniego di registrazione». Orbene, nel caso di specie è pacifico che i membri della ricorrente che hanno presentato domande di rifiuto o di diniego di registrazione per suo tramite sono produttori o distributori di gouda, come risulta dalla dichiarazione di opposizione presentata presso le autorità tedesche e dalla presentazione del proprio ricorso effettuata dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. I produttori di latte, eventualmente membri della ricorrente, non si sono opposti, a tale titolo, alla registrazione dell’IGP di cui trattasi. Ne consegue che la ricorrente non può, in ogni caso, intervenire dinanzi al Tribunale per rappresentare gli interessi di alcuni dei suoi membri che non hanno presentato domande di diniego o di rifiuto di registrazione dell’IGP di cui trattasi.

42      In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento, dedotto dalla ricorrente, secondo cui la stessa avrebbe un interesse proprio a causa del rigetto della sua opposizione da parte della Commissione, esso è basato su una premessa erronea. In particolare, dai documenti prodotti in giudizio risulta chiaramente che la Commissione ha riconosciuto che soltanto la Repubblica federale di Germania – e non la ricorrente – ha presentato un’opposizione ricevibile (considerando 2 del regolamento impugnato). La ricorrente non ha rimesso in discussione tale conclusione nell’ambito del ricorso. Inoltre, solo la Repubblica federale di Germania – e non la ricorrente – è stata invitata dalla Commissione ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 510/2006. La ricorrente non è stata quindi riconosciuta dalla Commissione come «interessata» ai sensi di tale articolo. La ricorrente non ha rimesso in discussione tale conclusione nell’ambito del ricorso. Alla luce di questi elementi, la ricorrente non può far valere il fatto che la Commissione abbia respinto, nella fattispecie, la sua opposizione. Peraltro, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 510/2006 prevede che le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo e che siano stabilite o residenti in uno Stato membro possono opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata presso tale Stato membro, entro un termine che permetta l’opposizione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo. A sua volta, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 prevede, in particolare, che «ogni Stato membro» può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, essenzialmente, nelle sue memorie, le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo e che siano stabilite o residenti in uno Stato membro non hanno la possibilità di presentare un’opposizione direttamente presso la Commissione (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2007, Honig‑Verband/Commissione, T‑35/06, Racc. pag. II‑2865, punto 51).

43      In quinto luogo, per quanto riguarda il fatto, dedotto dalla ricorrente nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, che i produttori che hanno il diritto di utilizzare l’etichetta di qualità relativa all’IGP di cui trattasi godono di un vantaggio competitivo rispetto ai suoi membri, anch’esso consiste in una semplice affermazione del tutto priva di riscontri. In particolare, la ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di ritenere che i prodotti dei suoi membri siano effettivamente in concorrenza con i prodotti che possono beneficiare dell’IGP di cui trattasi o che i prodotti che la ricorrente considera concorrenti beneficino necessariamente, a causa dell’apposizione dell’etichetta sopra citata, di un vantaggio competitivo.

44      D’altra parte, dal regolamento n. 510/2006 non può evincersi che lo scopo del medesimo fosse quello di concedere un vantaggio competitivo ai produttori che possono beneficiare di un’IGP. In particolare, il regolamento n. 510/2006 aveva, tra gli altri obiettivi, semplicemente quello di garantire condizioni di «concorrenza uguali» tra i produttori dei prodotti che beneficiano delle diciture di origine (considerando 6 del regolamento citato). Pertanto, e in assenza di elementi maggiormente circostanziati, l’argomento proposto dalla ricorrente deve essere respinto.

45      Inoltre, occorre rilevare che il regolamento impugnato non mira a sopprimere un diritto di cui siano titolari i membri della ricorrente, ma a concedere un nuovo diritto a tutti gli operatori, compresi – se lo desiderano – i membri della ricorrente, i cui prodotti rispettino il disciplinare previsto dal medesimo regolamento. Pertanto, la circostanza invocata dalla ricorrente costituisce una circostanza di puro fatto, da cui non può desumersi l’esistenza di un qualsivoglia effetto sfavorevole del regolamento impugnato sulla situazione giuridica dei suoi membri (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 15 ottobre 2013, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, T‑13/12, in fase di impugnazione, punti 38 e 39).

46      Inoltre, la circostanza invocata dalla ricorrente non è idonea, salvo circostanze specifiche, a dimostrare che la condizione relativa all’incidenza diretta su tali membri sia soddisfatta (v., in tal senso, sentenza della Corte del 10 dicembre 1969, Eridania e a./Commissione, 10/68 e 18/68, Racc. pag. 459, punto 7; ordinanze del Tribunale del 18 febbraio 1998, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, T‑189/97, Racc. pag. II‑335, punto 48, e del 21 settembre 2011, Etimine e Etiproducts/ECHA, T‑343/10, Racc. pag. II‑6611, punto 41). Pertanto, e in mancanza di circostanze specifiche dedotte dalla ricorrente, l’argomento di cui trattasi non consente di ritenere che i membri della ricorrente siano direttamente interessati dal regolamento impugnato.

47      Alla luce di tutti questi elementi, occorre respingere il ricorso in quanto irricevibile.

 Sulle spese

48       Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

49       Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese, conformemente all’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di procedura, la NZO sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      Il Regno dei Paesi Bassi e la Nederlandse Zuivelorganisatie sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 3 settembre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Lingua processuale: il tedesco.