Language of document : ECLI:EU:T:2013:634

Causa T‑116/11

Association médicale européenne (EMA)

contro

Commissione europea

«Clausola compromissoria – Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002/2006) – Contratti Dicoems e Cocoon – Mancata conformità di una parte delle spese dichiarate alle pattuizioni contenute nel contratto – Risoluzione dei contratti – Rimborso di una parte degli importi versati – Risarcimento danni – Domanda riconvenzionale – Responsabilità extracontrattuale – Arricchimento senza causa – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Nota di addebito – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 dicembre 2013

1.      Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Annullamento di una nota di addebito della Commissione – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE e 288 TFUE)

2.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante solamente le spese effettivamente sostenute – Giustificazione dell’effettività delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili

(Art. 317 TFUE)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di buona amministrazione

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione adottata sulla base di un contratto

(Art. 296 TFUE)

5.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio del divieto di arricchimento senza causa dell’Unione – Nozione

6.      Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Ricorso diretto contro una lettera redatta dall’Agenzia esecutiva per la ricerca nell’ambito delle sue competenze – Ricorso per ottenere il risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale nei confronti della Commissione – Agenzia esecutiva per la ricerca dotata di personalità giuridica – Irricevibilità

(Regolamento del Consiglio n. 58/2003, artt. 4, § 2, e 21; decisione della Commissione 2008/46)

7.      Procedimento giurisdizionale – Oggetto della lite – Modifica in corso di causa – Divieto

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72, 74, 75)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 236, 263)

3.      Le istituzioni dell’Unione sono soggette ad obblighi derivanti dal principio generale di buon andamento dell’amministrazione nei confronti degli amministrati esclusivamente nell’ambito dell’esercizio delle loro responsabilità amministrative. Per contro, quando il rapporto tra la Commissione ed il ricorrente è chiaramente di natura contrattuale, quest’ultimo può addebitare alla Commissione soltanto violazioni di pattuizioni contrattuali o violazioni del diritto applicabile al contratto.

(v. punto 245)

4.      L’obbligo di motivazione che grava sulle istituzioni dell’Unione europea in forza dell’articolo 296 TFUE concerne solamente le condotte unilaterali. Esso non riguarda quindi condotte basate su di un contratto che vincola l’istituzione di cui si tratta e la controparte.

(v. punto 275)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 282)

6.      Una lettera recante l’intestazione dell’Agenzia esecutiva di ricerca (Research Executive Agency, REA), firmata dal suo capo unità, e da essa inviata, nella sfera delle sue competenze, non può essere considerata come inviata dalla Commissione o imputabile a quest’ultima.

Il regolamento n. 58/2003, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, attribuisce infatti alla Commissione il potere di istituire agenzie esecutive e di affidare loro taluni compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari. Se la Commissione continua a svolgere i compiti che comportano un margine di discrezionalità per tradurre in atto scelte politiche, all’agenzia possono essere affidate la gestione di fasi del progetto, l’adozione di atti di esecuzione finanziaria e, sulla base della delega della Commissione, le operazioni necessarie per l’attuazione del programma comunitario, in particolare quelle connesse all’attribuzione di appalti e sovvenzioni. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento citato dispone che l’agenzia esecutiva ha personalità giuridica. All’articolo 21 del menzionato regolamento è previsto che la responsabilità contrattuale dell’agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto e che, in materia di responsabilità extracontrattuale, essa deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

In applicazione del regolamento di cui trattasi, la Commissione ha istituito la REA con decisione 2008/46. L’articolo 1 di tale decisione stabilisce che lo statuto della REA è disciplinato dal regolamento n. 58/2003. La REA è quindi fornita di personalità giuridica. Analogamente, dal combinato disposto della decisione 2008/46 e dell’articolo 21 del regolamento n. 58/2003 risulta che, in materia di responsabilità extracontrattuale, la REA deve risarcire i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

(v. punti 292-296, 299, 300)

7.      Adito in forza di una clausola compromissoria, il Tribunale deve risolvere la lite in base al diritto sostanziale nazionale da applicare al contratto.

Per contro, conformemente al principio di diritto universalmente riconosciuto secondo cui ogni giudice applica le proprie norme processuali, la competenza giurisdizionale e la ricevibilità delle conclusioni si valutano unicamente sulla base del diritto dell’Unione. Pertanto, quando una domanda riconvenzionale è formulata nell’ambito della controreplica in una causa dinanzi al giudice del Tribunale, la ricevibilità della stessa deve essere determinata secondo l’articolo 48 del regolamento di procedura del Tribunale. Tale disposizione vieta la deduzione di nuovi mezzi di prova in corso di causa, ma la consente in determinate circostanze. Tuttavia, la menzionata disposizione non autorizza una parte a modificare, in corso di causa, l’oggetto della controversia. L’articolo 48 del regolamento di procedura non opera distinzioni a seconda che si tratti del ricorrente o del convenuto. Oltre a ciò, devono essere considerati irricevibili un’eccezione di irricevibilità o un motivo sollevato per la prima volta nella controreplica e non basato su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento.

(v. punti 310-316)