Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 - Shaker / UAMI - Limiñana y Botella, SL (Limoncello della Costiera Amalfitana Shaker
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker - Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Impugnazione - Rinvio da parte della Corte)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Shaker di L. Laudato & C. Sas (Vietri sul Mare) (rappresentante: F. Sciandone, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Limiñana y Botella, SL (Monforte del Cid, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 ottobre 2003 (procedimento R 933/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Shaker di L. Laudato & C. Sas
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Shaker di L. Laudato & C. Sas è condannata alla totalità delle spese sostenute dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
____________1 - GU C 59 del 6.3.2004.