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Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 - Shaker / UAMI - Limiñana y Botella, SL (Limoncello della Costiera Amalfitana Shaker

(Causa T-7/04)1

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker - Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Impugnazione - Rinvio da parte della Corte)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Shaker di L. Laudato & C. Sas (Vietri sul Mare) (rappresentante: F. Sciandone, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Limiñana y Botella, SL (Monforte del Cid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 ottobre 2003 (procedimento R 933/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Shaker di L. Laudato & C. Sas

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Shaker di L. Laudato & C. Sas è condannata alla totalità delle spese sostenute dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

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1 - GU C 59 del 6.3.2004.