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Ricorso proposto il 19 aprile 2024 – Kaili / Parlamento

(Causa T-212/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eva Kaili (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 6 febbraio 2024 con la quale il Parlamento ha revocato l’immunità della ricorrente;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale. Infatti, la presidente del Parlamento e la commissione giuridica non hanno adempiuto al loro obbligo di esaminare la legittimità della richiesta di revoca dell’immunità della ricorrente.

Secondo motivo, vertente sul difetto di base giuridica della richiesta della procuratrice capo europea del 15 dicembre 2022.

Terzo motivo, vertente sul difetto di competenza della procuratrice capo europea a richiedere la revoca dell’immunità della ricorrente.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Procura europea dell’immunità della ricorrente, prevista agli articoli 7 e 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2016, C 202, pag. 266) (in prosieguo, il «protocollo sui privilegi e sulle immunità»).

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Procura europea dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2017, L 283, pag. 1).

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della commissione giuridica degli articoli da 7 a 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità e degli articoli 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 1, e 9 del regolamento interno del Parlamento.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente ad essere ascoltata.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione da parte del Parlamento dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Nono motivo, vertente, in alternativa, sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità in quanto il Parlamento ha rifiutato di ammettere l’esistenza di un fumus persecutionis.

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