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Ricorso proposto il 19 aprile 2024 – Cortex Havacilik ve Turizm Ticaret / Commissione

(Causa T-213/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cortex Havacilik ve Turizm Ticaret AŞ (Kepez, Turchia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard, B. Maniatis, E. Zachari, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione con cui l’aeromobile operato dalla ricorrente era stato sottoposto ad un divieto di atterraggio, decollo e sorvolo ai sensi degli articoli 3 quinquies e 12 del regolamento (UE) del Consiglio n. 833/2014 del 31 luglio 2014 1 , come modificato, e degli articoli 4 sexies, comma 1, e 8 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 2 ;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato, travisato ed erroneamente applicato l’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, del regolamento 833/2014 e l’articolo 4 sexies, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, imponendo il divieto dei voli alla ricorrente. In primo luogo, la decisione impugnata è sprovvista di qualsivoglia base fattuale. In secondo luogo, la decisione impugnata è sprovvista di qualsivoglia base giuridica. Inoltre, non è possibile basarsi contemporaneamente sugli articoli 3 quinquies, paragrafo 1, e 12 del regolamento 833/2014, data la natura differente di tali disposizioni.

Secondo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato, travisato ed erroneamente applicato l’articolo 12 del regolamento 833/2014 e l’articolo 4 sexies, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC imponendo il divieto dei voli alla ricorrente. In primo luogo, tale disposizione non fornisce nessuna base giuridica su cui la Commissione possa fondare una decisione di divieto dei voli. In secondo luogo, la ricorrente non ha violato l’articolo 12. In terzo luogo, non è giuridicamente possibile basarsi contemporaneamente sugli articoli 12 e 3 quinquies, paragrafo 1.

Terzo motivo, secondo il quale la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente, in particolare il diritto di essere ascoltata, il diritto ad un ricorso effettivo, la presunzione di innocenza e il diritto ad una buona amministrazione, avendo omesso di comunicare alla ricorrente le ragioni e gli elementi di prova sui quali si è basata la decisione impugnata e rifiutando di concedere alla ricorrente una ragionevole possibilità di essere ascoltata in merito al divieto dei voli.

Quarto motivo, secondo il quale la Commissione ha violato i diritti fondamentali della ricorrente, segnatamente la libertà d’impresa ed il diritto alla reputazione, nonché il principio di proporzionalità, imponendo un divieto dei voli alla ricorrente senza una base giuridica (motivata) e senza concedere alla ricorrente alcuna garanzia procedurale.

Quinto motivo, secondo il quale la Commissione sembra aver travalicato i poteri ad essa concessi nell’adottare la decisione impugnata. La Commissione ha agito senza una base giuridica, in violazione del principio di certezza del diritto e al di fuori dei limiti della propria competenza, pertanto anche in violazione dei principi di attribuzione e sussidiarietà sanciti dal TUE.

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1 Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).

1 Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014 L 229, pag. 13).