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Impugnazione proposta il 29 luglio 2022 da Tirrenia di navigazione SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), 18 maggio 2022 causa T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA / Commissione europea

(Causa C-514/22 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tirrenia di navigazione SpA (rappresentanti: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, A. Moriconi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022, causa T-593/20.

Dichiarare la nullità della decisione (UE) 2020/1412 della Commissione del 2 marzo 2020, limitatamente agli articoli 2, 3 e 4, e in subordine agli articoli 6 e 7 che ordinano il recupero dei presunti aiuti, dichiarando tale recupero immediato ed effettivo.

In via subordinata al n. 2: rinviare la causa ad altra sezione del Tribunale.

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale nel caso T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA / Commissione, che ha respinto la domanda di annullamento della decisione (UE) 2020/1412 del 2 marzo 2020, agli articoli 2, 3 e 4, e in subordine agli articoli 6 e 7, con la quale la Commissione ha concluso che alcune misure relative alla ricorrente erano da considerare aiuti di Stato illegali e incompatibili.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione degli articoli 107,1 e 108,2 TFUE, nonché degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui afferma che la ricorrente non ha garantito il rispetto delle condizioni di cui al punto 25, lettera c), degli Orientamenti del 2004.

La ricorrente, al contrario, sostiene che il Governo italiano aveva a) debitamente informato la Commissione del piano di privatizzazione del ramo d’azienda; b) confermato l’intenzione di rimborsare l’aiuto per il salvataggio prima della scadenza del termine di sei mesi utilizzando i proventi della privatizzazione; c) pubblicato il piano di liquidazione sul proprio sito. Dunque, aveva messo in condizione la Commissione di essere perfettamente a conoscenza dei propri piani di procedere alla privatizzazione, nell’ambito del piano di liquidazione e, poi, rimborsare l’aiuto per il salvataggio.

Secondo la ricorrente, l’approccio formalistico adottato dalla Commissione e condiviso dal Tribunale è contrario al principio di buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, nonché in contrasto con il principio dell’effetto utile.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dell’art. 107,1 TFUE e dell’art. 108,2 TFUE con riferimento alle esenzioni dal pagamento di alcune imposte.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui, con riguardo alle “imposte indirette”, esso ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel suo controricorso.

Il Tribunale è, inoltre, incorso in un errore di diritto nel valutare l’applicabilità dell’art. 107, par. 1, del TFUE alla misura contestata alla ricorrente e avente ad oggetto l’esenzione da determinate imposte, e le valutazioni del Tribunale a tal riguardo difettano di motivazione.

Tale esenzione dall’imposta sul reddito delle società è, infatti, radicalmente condizionata al realizzarsi di eventi futuri ed incerti tali da aver sino ad ora impedito il consolidamento di ogni vantaggio in capo alla ricorrente e da rendere del tutto eventuale, come riconosciuto dalla decisione, che un tale vantaggio possa prodursi in futuro.

La ricorrente ritiene, poi, che, oltre all’assenza di un vantaggio, sono parimenti mancanti altri elementi costitutivi della nozione di aiuto: l’incidenza della misura sugli scambi all’interno dell’Unione e il pregiudizio alla concorrenza.

Pertanto, detta esenzione esula dalla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e non è, pertanto, un aiuto di Stato.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché del principio di tutela del legittimo affidamento e la violazione del principio di proporzionalità.

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e la sua pronuncia difetta di motivazione nella parte in cui afferma che, nel suo complesso, la procedura che ha portato all’adozione della decisione (UE) 2020/1412 non ha avuto una durata eccessiva e che, quindi, non sono stati violati i principi di certezza del diritto, di buona amministrazione e di proporzionalità. Con riferimento alla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel suo controricorso e, così facendo, incorre in un errore di diritto.

La ricorrente ritiene, altresì, che la decisione (UE) 2020/1412, in ossequio al principio del legittimo affidamento e nel rispetto degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali, non avrebbe potuto imporre il recupero delle misure di aiuto contestate a Tirrenia in AS.

Per la ricorrente, il Tribunale, non avendo rilevato la violazione da parte della Commissione dei sopra menzionati principi generali, nonché della Carta dei diritti fondamentali, ha commesso un errore di diritto.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura l’omesso versamento da parte del Tribunale nel suo fascicolo istruttorio di un elemento di prova.

La ricorrente lamenta di non avere potuto depositare nel fascicolo di causa, ai sensi dell’art. 85, par. 3, del Regolamento di procedura del Tribunale, la decisione della Commissione del 30 settembre 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar (C(2021) 6990 def.), che la ricorrente ha acquisito dalla Commissione a seguito di un’istanza di accesso agli atti.

Per la ricorrente, tenuto conto della rilevanza della decisione Saremar, il mancato versamento di tale ulteriore elemento probatorio nel fascicolo ha viziato la sentenza del Tribunale, sia in ragione del fatto che è avvenuto in violazione del Regolamento di procedura dello stesso Tribunale e dell’obbligo di motivazione che si impone a qualsiasi istituzione dell’UE; sia per avere comportato una palese violazione dei diritti di difesa della ricorrente.

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