Language of document : ECLI:EU:T:2015:378

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

15 giugno 2015 (*)

«Procedimento sommario – Appalti pubblici di lavori – Gara d’appalto – Costruzione di una centrale di energia – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

Nella causa T‑259/15 R,

SA Close, con sede in Harzé-Aywaille (Belgio),

Cegelec, con sede in Bruxelles (Belgio),

rappresentate da J.‑M. Rikkers e J.‑L. Teheux, avvocati,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da M. Rantala, M. Mraz e F. Poilvache, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del 19 marzo 2015, con la quale il Parlamento ha respinto l’offerta presentata dalle ricorrenti a seguito della gara d’appalto INLO-D-UPIL-T‑14-A04 relativa all’appalto pubblico di lavori riguardante il lotto n. 73 (centrale di energia) del «progetto di ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo», nonché della decisione dello stesso giorno con la quale l’appalto in questione è stato aggiudicato a un altro offerente,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza (1)

 Fatti

1        Nell’ambito della gara d’appalto INLO-D-UPIL-T‑14-A04, indetta dal Parlamento europeo nel luglio 2014 per l’appalto pubblico «Progetto di ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo», la SA Close e la Cegelec, ricorrenti, depositavano, in forma di società temporanea, un’offerta per il lotto n. 73 (centrale di energia).

2        Con lettera del 27 marzo 2015, ricevuta dalle ricorrenti lo stesso giorno, il Parlamento le informava del fatto che la loro offerta non era stata accolta in quanto esse non proponevano il prezzo più basso. Infatti, il 19 marzo 2015, da una parte, tale offerta veniva respinta e, dall’altra, l’appalto in questione veniva aggiudicato ad un altro offerente.

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2015, le ricorrenti hanno proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione del Parlamento del 19 marzo 2015 che ha respinto la loro offerta nonché della decisione dello stesso giorno che ha aggiudicato l’appalto in questione all’associazione temporanea Énergie KAD, costituita dalle società X e Y (in prosieguo: gli «atti impugnati»).

10      Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, le ricorrenti hanno proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, nella quale chiedono, in sostanza, al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione degli atti impugnati.

11      Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2015, il Parlamento chiede, in sostanza, che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        statuire sulle spese conformemente all’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura nella decisione che conclude il giudizio.

 In diritto

[omissis]

 Sull’urgenza

[omissis]

35      Da tutto quanto precede risulta che la condizione relativa all’urgenza non è soddisfatta nel caso di specie.

36      Tuttavia, il presidente del Tribunale ha recentemente dichiarato, in materia di appalti pubblici, che l’onere di dimostrare il rischio di un danno irreparabile può essere adempiuto dall’offerente escluso, in generale, solo con eccessiva difficoltà, per i motivi sistemici rilevati in precedenza [v., in tal senso, ordinanza del 4 dicembre 2014, Vanbreda Risk & Benefits/Commissione, T‑199/14 R, Racc. (Per estratto), EU:T:2014:1024, punto 157]. Il vicepresidente della Corte ne ha desunto che non si può pretendere dall’offerente escluso la dimostrazione che il rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori rischierebbe di arrecargli un danno irreparabile, a condizione che il medesimo riesca a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente grave, salvo compromettere in misura eccessiva e ingiustificata la tutela giurisdizionale effettiva della quale gode ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, punto 31 supra, EU:C:2015:275, punto 41).

37      Peraltro, tale attenuazione delle condizioni applicabili per valutare la sussistenza del requisito dell’urgenza, giustificata dal diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, non può essere operata in modo illimitato, poiché gli interessi dell’offerente escluso devono essere conciliati con quelli dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’aggiudicatario. Ne consegue che l’attenuazione in questione si applica soltanto durante la fase precontrattuale, a condizione che il periodo sospensivo previsto dall’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento n. 1268/2012 – che, a seconda dei casi, è di dieci o di quattordici giorni di calendario – sia stato rispettato. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia concluso il contratto con l’aggiudicatario dopo la scadenza di tale periodo e prima della presentazione della domanda di provvedimenti provvisori, detta attenuazione non si giustifica più (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, punto 31 supra, EU:C:2015:275, punti 34 e 42).

38      Infatti, quando tale periodo sospensivo – che impedisce all’amministrazione aggiudicatrice di passare alla fase contrattuale prima della sua scadenza e che ha lo scopo di dare agli interessati la possibilità di contestare in via giudiziale l’aggiudicazione di un appalto pubblico prima della conclusione del contratto – è effettivamente scaduto prima della conclusione del contratto, il fatto di consentire ormai, all’offerente escluso, di chiedere soltanto il risarcimento dei danni dinanzi al giudice dell’Unione non può essere considerato una violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, punto 31 supra, EU:C:2015:275, punti 36, 37 e 39).

39      Per quanto riguarda l’applicazione di tali principi al caso di specie, dal fascicolo risulta, da una parte, che l’appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all’associazione temporanea Énergie KAD, costituita dalle società X e Y, il 19 marzo 2015, e che le ricorrenti sono state informate del rigetto della loro offerta il 27 marzo 2015 e, dall’altra, che la sottoscrizione del contratto di lavori per il lotto n. 73 (centrale di energia), recante il riferimento INLO-D-UPIL-T‑14-A04, concluso tra detta associazione temporanea e la società immobiliare edificio Konrad Adenauer del Parlamento, ha avuto luogo il 24 aprile 2015.

40      Pertanto, dato che la decisione di rigetto è stata comunicata alle ricorrenti il 27 marzo 2015 e che il contratto in questione è stato concluso il 24 aprile 2015, il periodo sospensivo applicabile ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento n. 1268/2012, sia esso di dieci o di quattordici giorni di calendario, è stato comunque rispettato nella fattispecie. Inoltre, le ricorrenti hanno proposto il loro ricorso di annullamento e la presente domanda di provvedimenti provvisori il 26 maggio 2015, vale a dire un mese dopo la conclusione di detto contratto. In tali circostanze, l’attenuazione della condizione relativa all’urgenza non è giustificata in linea di principio.

41      Va rilevato, tuttavia, che il periodo sospensivo può consentire agli interessati di contestare in via giudiziale l’aggiudicazione di un appalto prima della conclusione del contratto soltanto se questi ultimi dispongono di prove sufficienti per dimostrare l’esistenza di un’eventuale illegittimità della decisione di aggiudicazione (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, punto 31 supra, EU:C:2015:275, punto 47).

42      Non può considerarsi, a pena di violare il principio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, che il periodo sospensivo sia stato rispettato nel caso in cui la possibilità di proporre un ricorso, accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori, prima della conclusione del contratto non sia stata effettiva a causa del fatto che l’offerente escluso non abbia avuto a disposizione, durante detto periodo, elementi sufficienti a consentirgli di introdurre tali azioni (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, punto 31 supra, EU:C:2015:275, punto 48).

43      Tenuto conto dei requisiti imposti dal principio della certezza del diritto, tale eccezione all’applicazione puramente meccanica del periodo sospensivo dev’essere tuttavia riservata a casi eccezionali, nei quali l’offerente escluso non aveva alcun motivo di ritenere che la decisione di aggiudicazione dell’appalto fosse viziata da illegittimità prima della conclusione del contratto con l’aggiudicatario (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, punto 31 supra, EU:C:2015:275, punto 49).

44      Occorre quindi esaminare se le ricorrenti abbiano avuto a disposizione informazioni sufficienti per avvalersi del periodo sospensivo al fine di proporre un ricorso volto all’annullamento degli atti impugnati e una domanda di sospensione della loro esecuzione prima della conclusione del contratto tra il Parlamento e l’associazione temporanea Énergie KAD, il 24 aprile 2015.

45      A tal riguardo, si deve necessariamente rilevare che le ricorrenti hanno informato il Parlamento sin dal 3 aprile 2015, vale a dire ben prima della conclusione di detto contratto, dei dubbi che nutrivano in merito alla legittimità dell’offerta accolta dall’amministrazione aggiudicatrice (v. punto 3 supra), affermando che una delle società lussemburghesi riunite nell’associazione temporanea Énergie KAD non rispettava né la normativa lussemburghese pertinente né i criteri del capitolato d’oneri riguardanti la capacità finanziaria ed economica degli offerenti. Orbene, come risulta dal fascicolo, i medesimi dubbi sono, in sostanza, ripresi nel secondo motivo di annullamento dedotto nella domanda di provvedimenti provvisori per quanto riguarda il fumus boni iuris.

46      Ne consegue che le ricorrenti erano in grado, sin dal 3 aprile 2015, di formulare una censura specifica nei confronti degli atti impugnati. Tale censura, presentata come motivo di annullamento, avrebbe consentito loro di proporre utilmente, entro il periodo sospensivo, un ricorso di annullamento accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori volta ad impedire la conclusione del contratto tra il Parlamento e l’associazione temporanea Énergie KAD. Una siffatta domanda, presentata in tempo utile, avrebbe consentito alle ricorrenti di ottenere l’adozione di un’ordinanza, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura, di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, ancor prima che l’altra parte presentasse le proprie osservazioni, per la durata del procedimento sommario. Inoltre, nulla avrebbe impedito alle ricorrenti, fino alla scadenza del termine di ricorso di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, aumentato del termine in ragione della distanza previsto dall’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di estendere la portata del loro ricorso e della loro domanda di provvedimenti provvisori in funzione delle informazioni ottenute da parte del Parlamento (v. punti 5 e 8 supra). Per di più, le ricorrenti sarebbero anche legittimate, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, a dedurre motivi nuovi in corso di causa, purché questi ultimi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento dinanzi al Tribunale.

47      Di conseguenza, il periodo sospensivo previsto dall’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento n. 1268/2012 è stato pienamente rispettato nel caso di specie, cosicché l’attenuazione della condizione relativa all’urgenza in materia di appalti pubblici non è applicabile nella fattispecie.

48      Per tutti i motivi esposti, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta, senza che occorra esaminare la condizione relativa all’esistenza di un fumus boni iuris o effettuare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 15 giugno 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: il francese.


1      Vengono riprodotti unicamente i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.