Language of document : ECLI:EU:T:2015:378

Causa T‑259/15 R

(pubblicazione per estratto)

SA Close
e

Cegelec

contro

Parlamento europeo

«Procedimento sommario – Appalti pubblici di lavori – Gara d’appalto – Costruzione di una centrale di energia – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

Massime – Ordinanza del Presidente del Tribunale del 15 giugno 2015

Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Valutazione nell’ambito del contenzioso dell’aggiudicazione degli appalti pubblici – Danno grave – Carattere sufficiente in caso di fumus boni iuris particolarmente serio costituito da un’illegittimità manifesta e grave – Presupposto – Presentazione della domanda di provvedimenti provvisori entro il termine di sospensione prima della conclusione del contratto con l’aggiudicatario

(Art. 278 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 171, § 1)

Nell’ambito del procedimento sommario in materia di appalti pubblici, l’onere di dimostrare il sorgere di un rischio di un danno irreparabile può essere adempiuto dall’offerente escluso, in generale, solo con eccessiva difficoltà. Pertanto, non si può pretendere da parte dell’offerente escluso la dimostrazione che il rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori rischierebbe di arrecargli un danno irreparabile, a condizione che il medesimo riesca a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio, salvo compromettere in misura eccessiva e ingiustificata la tutela giurisdizionale effettiva della quale beneficia in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tuttavia, tale attenuazione delle condizioni applicabili per valutare la sussistenza dell’urgenza, giustificata dal diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, non può essere operata in modo illimitato, poiché gli interessi dell’offerente escluso devono essere conciliati con quelli dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’aggiudicatario. Ne consegue che l’attenuazione in questione si applica soltanto durante la fase precontrattuale, a condizione che il periodo sospensivo previsto dall’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento n. 1268/2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012, – che, a seconda dei casi, è di dieci o di quattordici giorni di calendario – sia stato rispettato. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia concluso il contratto con l’aggiudicatario dopo la scadenza di tale periodo e prima della presentazione della domanda di provvedimenti provvisori, detta attenuazione non si giustifica più. Infatti, quando tale periodo sospensivo – che impedisce all’amministrazione aggiudicatrice di passare alla fase contrattuale prima della sua scadenza e che ha lo scopo di dare agli interessati la possibilità di contestare in via giudiziale l’aggiudicazione di un appalto pubblico prima della conclusione del contratto – è effettivamente scaduto prima della conclusione del contratto, il fatto di consentire ormai, all’offerente escluso, di chiedere soltanto il risarcimento dei danni dinanzi al giudice dell’Unione non può essere considerato una violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

Inoltre, il periodo sospensivo può consentire agli interessati di contestare in via giudiziale l’aggiudicazione di un appalto prima della conclusione del contratto soltanto se questi ultimi dispongono di prove sufficienti per dimostrare l’esistenza di un’eventuale illegittimità della decisione di aggiudicazione. Al riguardo, non può considerarsi, a pena di violare il principio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, che il periodo sospensivo sia stato rispettato nel caso in cui la possibilità di proporre un ricorso, accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori, prima della conclusione del contratto non sia stata effettiva a causa del fatto che l’offerente escluso non abbia avuto a disposizione, durante detto periodo, elementi sufficienti a consentirgli di introdurre tali azioni. Nondimeno, tenuto conto dei requisiti imposti dal principio della certezza del diritto, tale eccezione all’applicazione puramente meccanica del periodo sospensivo dev’essere tuttavia riservata a casi eccezionali, nei quali l’offerente escluso non aveva alcun motivo di ritenere che la decisione di aggiudicazione dell’appalto fosse viziata da illegittimità prima della conclusione del contratto con l’aggiudicatario.

(v. punti 36‑38, 41‑43)