Language of document : ECLI:EU:T:2017:386

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

13 giugno 2017 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura tre lattine – Disegno o modello anteriore – Cause di nullità – Carattere individuale – Impressione generale differente – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Insieme di prodotti che costituisce un oggetto unitario – Portata della descrizione del disegno o modello comunitario registrato – Obbligo di motivazione – Sostituzione di una parte in causa»

Nella causa T‑9/15,

Ball Beverage Packaging Europe Ltd, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata da A. Renck, avvocato, ammessa a sostituirsi alla Ball Europe GmbH,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Crown Hellas Can SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da N. Coulson e J. Koepp, solicitors,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 settembre 2014 (procedimento R 1408/2012-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Crown Hellas Can e la Ball Europe,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, E. Buttigieg (relatore) e L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici,

cancelliere: A. Lamote, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2015,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2015,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile 2015,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2015,

vista la controreplica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2015,

viste la domanda di sostituzione, ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura del Tribunale, depositata dalla ricorrente presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2016 e le osservazioni dell’EUIPO e della Ball Europe depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 2 e il 18 novembre 2016,

visti l’articolo 174 e l’articolo 176, paragrafi 3 e 5, del regolamento di procedura,

in seguito all’udienza del 28 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Ball Europe GmbH è titolare del disegno o modello comunitario per «lattine [per bevande]» registrato il 24 settembre 2004 con il numero 2309900006. Il disegno o modello contestato è raffigurato nel modo seguente:

Image not found

2        Nell’ambito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la Ball Europe aveva rivendicato le priorità di due disegni o modelli tedeschi, rispettivamente, del 27 marzo 2004 e del 27 aprile 2004.

3        La domanda di registrazione del disegno o modello contestato era stata presentata in tedesco e la Ball Europe aveva indicato l’inglese come seconda lingua, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

4        Nella parte del modulo ufficiale della domanda di registrazione concernente la descrizione del disegno o modello di cui era chiesta la registrazione, la Ball Europe aveva inserito il seguente testo in inglese:

«Group of cans for drink, all having a sleek but high appearance with reduced neck, preferably made of thin sheet metal, especially for filling volumes of 250 ml, 300 ml or 330 ml, respectively». (Insieme di lattine per bevande, dall’aspetto elegante ma ad alto effetto, con un collo ridotto, preferibilmente di lamiera sottile, in particolare per volumi da, rispettivamente, 250 ml, 300 ml o 330 ml).

5        Il 14 febbraio 2011, la Crown Hellas Can SA, interveniente, ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di nullità del disegno o modello contestato. Essa ha dedotto come causa di nullità l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, poiché il disegno o modello contestato non era nuovo ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento e non presentava un carattere individuale conformemente all’articolo 6 di tale regolamento.

6        L’interveniente ha fatto valere, segnatamente, che il disegno o modello contestato era identico alle tre lattine di seguito riprodotte, le quali erano state divulgate al pubblico anteriormente alla data di priorità del disegno o modello contestato:

Image not found

7        Con decisione dell’8 giugno 2012 la divisione d’annullamento ha respinto la domanda di nullità del disegno o modello contestato, sulla base del rilievo che quest’ultimo disponeva delle richieste caratteristiche di novità e presentava un carattere individuale.

8        Il 30 luglio 2012 l’interveniente ha presentato ricorso avverso la decisione della divisione d’annullamento, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002.

9        Con decisione dell’8 settembre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione d’annullamento e ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato, per il motivo che esso era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Essa non si è pronunciata sulla novità di detto disegno o modello.

10      La commissione di ricorso ha esaminato l’oggetto della protezione del disegno o modello contestato e ha affermato che quest’ultimo consisteva nell’aspetto di una lattina singola raffigurata in tre diverse dimensioni. Invocando l’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, essa ha omesso di prendere in considerazione la descrizione in inglese del disegno o modello contestato contenuta nella domanda di registrazione, sulla base del rilievo che tale descrizione non era stata presentata nella lingua scelta dalla Ball Europe per redigere la domanda.

11      Inoltre, nell’ambito della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, che le differenze tra il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori non erano significative e non incidevano sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato il quale, nel caso di specie, era stato definito come la persona che, nell’industria delle bevande, è responsabile dell’imbottigliamento.

 Conclusioni delle parti

12      La Ball Europe chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

13      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Ball Europe alle spese.

14      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        confermare la decisione impugnata;

–        condannare la Ball Europe alle spese sostenute a titolo del presente ricorso, del procedimento dinanzi alla divisione d’annullamento e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

 In diritto

15      Dopo aver sentito le parti, si deve ammettere la Ball Beverage Packaging Europe Ltd a sostituirsi alla Ball Europe, in applicazione dell’articolo 176, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

16      Occorre del pari ricordare che, ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 5, del regolamento di procedura, in caso di accoglimento della domanda di sostituzione, l’avente causa accetta la controversia nello stato in cui si trova all’atto della sostituzione. L’avente causa è vincolato dagli atti processuali depositati dalla parte alla quale si sostituisce.

17      La Ball Beverage Packaging Europe, ricorrente, deduce due motivi a sostegno del ricorso vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002, relativo all’obbligo di motivazione e, il secondo, sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6 di detto regolamento.

18      A seguito di un quesito posto dal Tribunale in udienza, la ricorrente ha fatto valere che al punto 21 del ricorso era esposto in modo implicito anche un terzo motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la commissione di ricorso avrebbe dovuto concederle la possibilità di prendere posizione sulla questione della definizione dell’oggetto della protezione del disegno o modello contestato, questione affrontata per la prima volta nella decisione impugnata. L’EUIPO e l’interveniente hanno contestato che tale punto contenga un motivo di diritto autonomo vertente sulla violazione dei diritti della difesa e hanno sostenuto che esse, non avendo interpretato in tal modo il suddetto punto, non avevano potuto presentare osservazioni su tale asserito motivo.

19      Conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

20      Dalla giurisprudenza si evince che l’esposizione sommaria dei motivi dedotti deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente, senza dover richiedere ulteriori informazioni a sostegno (v. sentenza del 13 giugno 2012, Insula/Commissione, T‑246/09, non pubblicata, EU:T:2012:287, punto 221 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il senso e la portata di un motivo dedotto a sostegno di un ricorso devono risultare dal ricorso in modo univoco (sentenza del 13 giugno 2012, Insula/Commissione, T‑246/09, non pubblicata, EU:T:2012:287, punto 262).

21      Nel caso di specie, la ricorrente deduce chiaramente nel ricorso i due motivi presentati al precedente punto 17. Si deve altresì osservare che al punto 21 del ricorso la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver modificato l’oggetto della protezione del disegno o modello contestato «pur non essendo [stata] affatto investita di tale questione». Peraltro, al punto 19 del ricorso la ricorrente afferma che le osservazioni della commissione di ricorso sulla registrabilità del disegno o modello contestato sulla base dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 sono irrilevanti, dal momento che le parti non hanno potuto prendere posizione su tale problematica, come richiederebbe l’articolo 62, seconda frase, del medesimo regolamento. Tuttavia, dalle suddette affermazioni non si può concludere che la ricorrente presenti un motivo autonomo vertente sulla violazione dei suoi diritti della difesa. Tale motivo non è dedotto in modo esplicito, come riconosciuto dalla ricorrente in udienza, e non è sufficientemente articolato. Né la struttura e i titoli utilizzati nel ricorso, né la sua parte intitolata «Riassunto dei motivi di ricorso», e neanche il resto del contenuto di quest’ultimo dimostrano che la ricorrente abbia dedotto un motivo autonomo vertente sulla violazione dei suoi diritti della difesa. In particolare, si deve osservare che i punti 19 e 21 del ricorso si trovano nel titolo «Obiter dictum con riferimento all’articolo 3, lettera a), del regolamento [n. 6/2002]» e che dal contenuto della parte del ricorso collocata sotto tale titolo risultano chiaramente due argomenti, il primo relativo all’irrilevanza delle considerazioni della commissione di ricorso sulla registrabilità del disegno o modello contestato e il secondo concernente l’erronea definizione, da parte della commissione di ricorso, dell’oggetto della protezione di tale disegno o modello. Inoltre, né l’EUIPO, né l’interveniente hanno inteso le citate affermazioni contenute ai punti 19 e 21 del ricorso nel senso che esse racchiudevano un motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, cosicché le predette parti non hanno potuto in alcun modo prendere posizione al riguardo nelle loro memorie.

22      In tali circostanze, si deve affermare che il motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa asseritamente esposto nel ricorso non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 come interpretato dalla giurisprudenza, di modo che esso deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002

23      La ricorrente sostiene che l’affermazione della commissione di ricorso contenuta al punto 34 della decisione impugnata, secondo cui l’utilizzatore informato conosce i tipici volumi delle lattine per bevande e non attribuisce alcuna importanza alle relative differenze di dimensione, è viziata da difetto di motivazione, dal momento che non è fornita alcuna motivazione a sostegno di tale affermazione. A suo avviso, detta affermazione era essenziale ai fini dell’economia della decisione impugnata, dato che ha indotto la commissione di ricorso a dichiarare la nullità del disegno o modello contestato e, di conseguenza, l’assenza di motivazione a tal riguardo costituiva una violazione dell’obbligo di motivazione enunciato all’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002.

24      In udienza, la ricorrente ha anche contestato alla commissione di ricorso di non aver «preso in considerazione» un articolo di una rivista specializzata nonché altri documenti presentati durante il procedimento amministrativo, i quali dimostravano l’importanza attribuita dall’utilizzatore informato alle differenze di dimensione delle lattine per bevande. L’omessa «presa in considerazione» di tali elementi di prova costituirebbe del pari un difetto di motivazione.

25      L’EUIPO e l’interveniente contestano la fondatezza del presente motivo.

26      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002, le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296 TFUE, secondo cui il ragionamento dell’autore dell’atto deve apparire in modo chiaro e inequivocabile, e ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. Tuttavia, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad esse dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali è stata adottata la decisione della commissione di ricorso ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo [sentenze del 25 aprile 2013, Bell & Ross/UAMI – KIN (Cassa di orologio da polso), T‑80/10, non pubblicata, EU:T:2013:214, punto 37, e del 18 novembre 2015, Liu/UAMI – DSN Marketing (Custodia per computer portatile), T‑813/14, non pubblicata, EU:T:2015:868, punto 15].

27      Inoltre, è opportuno ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una formalità sostanziale che dev’essere tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 25 aprile 2013, Cassa di orologio da polso, T‑80/10, non pubblicata, EU:T:2013:214, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

28      Nel caso di specie, al punto 34 della decisione impugnata, nell’ambito della valutazione dell’impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato nell’utilizzatore informato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la commissione di ricorso ha indicato quanto segue:

«Le differenze di proporzione fatte valere dalla titolare non sono percettibili. La proporzione fra l’altezza e la larghezza risulta pressoché identica nei disegni o modelli da confrontare. Anche se l’utilizzatore informato percepiva talune differenze nelle proporzioni, esse non inciderebbero sull’impressione generale. La stessa raffigurazione del [disegno o modello] contestato in tre diverse dimensioni non giustifica una differenza rilevante. L’utilizzatore informato conosce i tipici volumi delle lattine per bevande e non attribuisce alcuna importanza alle relative differenze di dimensione nell’impressione globale».

29      Le considerazioni esposte nell’ultima frase del punto 34 della decisione impugnata e lette altresì nel contesto di tale decisione non sono viziate da un difetto di motivazione.

30      Infatti, al punto 25 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha definito l’utilizzatore informato come la persona che, nell’industria delle bevande, era responsabile del loro imbottigliamento e che si informava sulle rilevanti offerte mediante, in particolare, riviste specializzate.

31      Al punto 27 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha constatato che il volume delle lattine per bevande non superava normalmente i 500 ml, che tale volume corrispondeva alle tipiche quantità utilizzate in commercio per la vendita di bevande e che detto volume incideva sulla dimensione delle lattine.

32      Infine, al punto 37 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha precisato che dal disegno o modello contestato non si deducevano né le effettive dimensioni né il volume e che, ai fini della valutazione del carattere individuale, rilevava solo l’impressione generale suscitata dai disegni o modelli da confrontare.

33      Tenuto conto, in primo luogo, della constatazione relativa alla standardizzazione dei volumi delle lattine per bevande, in secondo luogo, dell’affermazione secondo cui il volume incide sulla dimensione delle lattine, in terzo luogo, dell’affermazione secondo cui l’utilizzatore informato nel caso di specie era definito come l’imbottigliatore e, in quarto luogo, delle constatazioni secondo cui dal disegno o modello contestato non si deducono né le effettive dimensioni né il volume e secondo cui rileva solo l’impressione generale, l’affermazione della commissione di ricorso contenuta nell’ultima frase del punto 34 della decisione impugnata, in base alla quale l’utilizzatore informato conosce i tipici volumi delle lattine per bevande e non attribuisce alcuna importanza alle relative differenze di dimensione nell’impressione generale, è adeguatamente motivata.

34      Peraltro, contrariamente alla tesi della ricorrente, le considerazioni contenute al punto 34 della decisione impugnata erano generiche e non erano determinanti ai fini della conclusione cui è giunta la commissione di ricorso. La suddetta conclusione si basava sulla constatazione secondo cui l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato non differiva dall’impressione generale suscitata nel medesimo utilizzatore dai disegni o modelli anteriori, dal momento che la commissione di ricorso aveva preliminarmente riscontrato, in particolare, che le differenze nella concezione del collo e del fondo delle lattine non erano significative (punto 33 della decisione impugnata), che le differenze di proporzioni fatte valere dalla ricorrente non erano percettibili, che la proporzione fra l’altezza e la larghezza risultava pressoché identica (punto 34 della decisione impugnata) e che dal disegno o modello contestato non si deducevano né le effettive dimensioni né il volume (punto 37 della decisione impugnata).

35      Nella parte in cui la ricorrente sostiene altresì che le considerazioni esposte al punto 34 della decisione impugnata sono erronee, è opportuno osservare che detta censura non concerne la motivazione, bensì il merito della controversia e sarà esaminata nell’ambito della valutazione del secondo motivo.

36      Infine, occorre respingere la censura della ricorrente, dedotta in udienza, relativa alla omessa «presa in considerazione», da parte della commissione di ricorso, di taluni documenti presentati durante il procedimento amministrativo (v. precedente punto 24). Infatti, per quanto riguarda l’articolo di una rivista specializzata, individuato a sufficienza dalla ricorrente nella sua argomentazione, si deve dichiarare che la commissione di ricorso lo menziona esplicitamente al punto 6, secondo trattino, della decisione impugnata, nel presentare gli argomenti della ricorrente durante il procedimento amministrativo. Peraltro, nella parte in cui tale articolo mirava a porre l’accento sulla differenza di diametro fra la lattina «sleek» («dalle linee eleganti») commercializzata dalla ricorrente e le preesistenti lattine, non erano necessarie ulteriori considerazioni riguardo a tale articolo ai fini della motivazione della decisione impugnata, tenuto conto, in particolare, della constatazione, esposta al punto 34 di detta decisione, secondo cui le differenze di proporzione dei disegni o modelli confrontati non erano percettibili e la constatazione, contenuta al punto 37 della medesima decisione, secondo cui dal disegno o modello contestato non si deducevano né le effettive dimensioni né il volume.

37      Sulla base delle precedenti considerazioni si deve, dunque, respingere il presente motivo, in quanto infondato.

 Sul motivo vertente sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002

38      Il presente motivo è diviso, in sostanza, in due parti.

39      La prima parte verte sull’erronea valutazione, da parte della commissione di ricorso, della portata della protezione accordata al disegno o modello contestato, in quanto essa ha omesso di considerare che quest’ultimo raffigurava un insieme di tre lattine di diverse dimensioni, ossia un oggetto unitario.

40      La seconda parte verte sull’erronea valutazione, da parte della commissione di ricorso, del carattere individuale del disegno o modello contestato.

 Sulla prima parte del motivo vertente sull’erronea valutazione della portata della protezione accordata al disegno o modello contestato

41      Occorre ricordare che nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha definito, in via preliminare, l’oggetto della protezione del disegno o modello contestato. In tale contesto essa ha precisato che, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, l’oggetto di un disegno o modello poteva essere solo un oggetto unitario e che la combinazione di più prodotti non collegati tra loro poteva essere valutata come un unico prodotto a condizione che tali prodotti fossero esteticamente simili, presentassero un nesso funzionale e fossero abitualmente commercializzati come prodotto unitario. Essa ha fornito come esempio quello delle posate composte da coltello, forchetta e cucchiaio, nonché quello di un set composto da scacchiera e pedine.

42      La commissione di ricorso ha considerato che, nel caso di specie, il disegno o modello contestato non soddisfaceva tali requisiti e non poteva essere ritenuto un oggetto unitario, sotto forma di insieme di tre lattine, bensì che, ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale di quest’ultimo, occorreva basarsi sull’aspetto della singola lattina raffigurata in tre diverse dimensioni.

43      Peraltro, la commissione di ricorso, facendo riferimento all’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ha omesso di prendere in considerazione la descrizione in inglese del disegno o modello contestato contenuta nella domanda di registrazione, per il motivo che tale descrizione non era stata presentata nella lingua scelta dalla ricorrente per redigere la domanda.

44      La ricorrente deduce tre censure con riferimento all’analisi di cui trattasi della commissione di ricorso.

45      In primo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver rifiutato di proteggere il disegno o modello contestato in quanto insieme di lattine nonostante esso fosse stato registrato come tale.

46      In secondo luogo, la ricorrente contesta la considerazione della commissione di ricorso, secondo cui il disegno o modello contestato non costituisce «un prodotto» ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002.

47      In terzo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione la descrizione in inglese del disegno o modello contestato.

48      L’EUIPO e l’interveniente contestano la fondatezza delle suddette censure.

49      Per quanto riguarda la prima censura della ricorrente occorre esaminare, in via preliminare, la premessa della sua argomentazione, secondo cui il disegno o modello contestato era stato registrato come insieme di lattine. A tal riguardo la ricorrente sostiene che dalla corrispondenza tra essa e l’EUIPO durante il procedimento di registrazione del disegno o modello contestato risulta che l’EUIPO aveva accettato di registrare detto disegno o modello come insieme di lattine.

50      Come si evince dal fascicolo, l’EUIPO, con lettera del 18 novembre 2004, ha comunicato alla ricorrente, durante il procedimento di registrazione, che il disegno o modello contestato, come riprodotto nella domanda di registrazione, conteneva più di un disegno o modello. L’EUIPO ha invitato la ricorrente a porre rimedio a «tali carenze» entro il 18 gennaio 2005, a pena di rigetto della domanda di registrazione.

51      Con lettera del 14 dicembre 2004, la ricorrente ha chiesto che fosse ritirata l’obiezione dell’EUIPO dal momento che le tre lattine raffigurate nel disegno o modello contestato formavano un insieme e costituivano, quindi, uno stesso disegno o modello.

52      In seguito a tale lettera, il disegno o modello contestato è stato effettivamente registrato come «lattine [per bevande]», come emerge dal suo certificato di registrazione.

53      Da tali elementi di fatto si evince che è possibile sia stata presa in considerazione la domanda della ricorrente relativa alla registrazione del disegno o modello contestato in quanto insieme di lattine, senza che ciò sia, però, certo.

54      Tuttavia, pur supponendo che l’EUIPO abbia deciso, durante il procedimento di registrazione, di registrare il disegno o modello contestato come insieme di lattine, detta posizione non vincola la commissione di ricorso nell’ambito dell’esame della domanda di nullità di tale disegno o modello.

55      Infatti, è importante precisare che il procedimento di registrazione dei disegni o modelli comunitari introdotto dal regolamento n. 6/2002 consiste in un controllo sommario a carattere essenzialmente formale che, come indicato al considerando 18 del medesimo regolamento, non richiede un esame nel merito diretto a stabilire prima della registrazione se il disegno o modello soddisfi le condizioni di ottenimento della protezione e che, d’altra parte, a differenza della procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), non prevede una fase che consenta al titolare di un disegno o modello registrato anteriore di opporsi alla registrazione [sentenze del 16 febbraio 2012, Celaya Emparanza y Galdos International, C‑488/10, EU:C:2012:88, punti 41 e 43, e del 27 giugno 2013, Beifa Group/UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumenti per scrivere), T‑608/11, non pubblicata, EU:T:2013:334, punto 77].

56      Nel caso di specie, la commissione di ricorso era chiamata a svolgere un esame nel merito della registrazione del disegno o modello contestato diretto a stabilire se quest’ultimo rispettasse la condizione, relativa al carattere individuale, fissata all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. La commissione di ricorso doveva valutare, nell’ambito del suddetto esame, l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dai disegni o modelli confrontati. La questione della definizione dell’oggetto della protezione del disegno o modello contestato era una questione preliminare che doveva essere decisa poiché era incontestabilmente legata alla valutazione dell’impressione generale e, in ultima analisi, alla valutazione del carattere individuale. Ne consegue che, dal momento che la definizione dell’oggetto della protezione del disegno o modello contestato rientrava nell’esame nel merito della registrazione di detto disegno o modello, una eventuale presa di posizione dell’EUIPO su tale questione durante il procedimento di registrazione non poteva vincolare la commissione di ricorso, tenuto conto del carattere essenzialmente formale e sommario del controllo svolto dall’EUIPO durante il suddetto procedimento di registrazione.

57      Inoltre, è opportuno osservare che l’omessa definizione, da parte della commissione di ricorso, dell’oggetto della protezione del disegno o modello contestato in quanto insieme di lattine non ha determinato l’illegittima rimessa in discussione della validità del disegno o modello contestato, come afferma la ricorrente. Infatti, al punto 19 della decisione impugnata la commissione di ricorso, pur considerando che il disegno o modello contestato non rispettava le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, in quanto non costituiva un oggetto unitario, ha giustamente specificato che, poiché l’interveniente non aveva fatto valere la causa di nullità prevista all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, la suddetta circostanza [ossia il mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002] non poteva giustificare la nullità del disegno o modello contestato.

58      Ne consegue che la prima censura della ricorrente deve essere respinta, in quanto inconferente, dal momento che, anche ammettendo che l’EUIPO abbia accettato di registrare il disegno o modello contestato come insieme di lattine, tale presa di posizione non vincolerebbe la commissione di ricorso.

59      Nell’ambito della seconda censura dedotta dalla ricorrente si deve valutare la fondatezza dell’omessa definizione, da parte della commissione di ricorso, del disegno o modello contestato come insieme di lattine o, in altri termini, l’omessa considerazione, in quanto oggetto unitario, delle tre lattine di diverse dimensioni raffigurate nel disegno o modello contestato. L’interesse che rappresenta per la ricorrente la definizione del disegno o modello contestato in quanto insieme di lattine consiste nel fatto che i disegni o modelli anteriori fatti valere dall’interveniente non costituivano insiemi di lattine, bensì un’unica lattina. Pertanto, la definizione del disegno o modello contestato in quanto insieme di lattine costituirebbe un elemento di differenziazione di quest’ultimo rispetto ai disegni o modelli anteriori, così come sostenuto del resto dalla divisione d’annullamento al punto 17 della sua decisione dell’8 giugno 2012.

60      Come osserva giustamente la commissione di ricorso al punto 18 della decisione impugnata, l’oggetto di un disegno o modello può essere solo un oggetto unitario, posto che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 richiama in modo esplicito l’aspetto «di un prodotto». Peraltro, al punto 18 della decisione impugnata la commissione di ricorso precisa, senza incorrere in errore, che un insieme di prodotti può costituire «un prodotto» ai sensi della citata disposizione se questi ultimi sono esteticamente simili, presentano un nesso funzionale e sono abitualmente commercializzati come prodotto unitario.

61      Muovendo da tali premesse che, del resto, non sono contestate dalle parti, la commissione di ricorso ha affermato, al punto 19 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato non soddisfaceva le tre condizioni illustrate al precedente punto 60 e che, di conseguenza, esso non poteva essere considerato come un oggetto unitario. A suo avviso, quando sono presentati insiemi di lattine per bevande, si tratta sempre di lattine della stessa dimensione, circostanza in effetti comprensibile, tenuto conto del trasporto e dell’immagazzinamento.

62      L’affermazione della commissione di ricorso in merito all’insussistenza, nel caso di specie, di un oggetto unitario non è neanche viziata da errori. Infatti, indipendentemente dalla questione della modalità di commercializzazione delle lattine per bevande, è evidente che le tre lattine raffigurate nel disegno o modello contestato non soddisfano una funzione comune, nel senso che esse non soddisfano una funzione che non possa essere soddisfatta, individualmente, da ciascuna di esse, come avviene ad esempio per le posate da tavola o la scacchiera e le pedine, invocate dalla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2013, Merlin e a./UAMI – Dusyma (Jeux), T‑231/10, non pubblicata, EU:T:2013:560, punto 32].

63      Dalle considerazioni che figurano ai precedenti punti da 59 a 62 discende che la seconda censura della ricorrente deve essere respinta, in quanto infondata.

64      Occorre ricordare che, nell’ambito della terza censura, la ricorrente contesa alla commissione di ricorso di aver omesso, al punto 20 della decisione impugnata, di prendere in considerazione la descrizione in inglese del disegno o modello contestato, sulla base del rilievo che essa non era stata presentata nella lingua da essa scelta per redigere la domanda di registrazione, vale a dire il tedesco. La decisione impugnata sarebbe viziata da tale errore, posto che la commissione di ricorso, non tenendo in considerazione siffatta descrizione, avrebbe definito in modo non corretto il disegno o modello contestato come lattina singola raffigurata in tre diverse dimensioni e non come insieme di lattine.

65      La suddetta censura della ricorrente deve essere respinta, in quanto inconferente.

66      Infatti, risulta, da un lato, dall’articolo 36, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che la funzione della descrizione che può essere contenuta nella domanda di registrazione di un disegno o modello è di spiegare la rappresentazione o il campione e, dall’altro, dall’articolo 36, paragrafo 6, di detto regolamento, che tale descrizione non può influire sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale. L’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sotto la rubrica «Portata della protezione», precisa che la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione visiva generale diversa.

67      Ne consegue che la descrizione eventualmente contenuta nella domanda di registrazione non può incidere su valutazioni nel merito relative alla novità o al carattere individuale del disegno o modello di cui trattasi. Ciò è altresì confermato dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28), ai sensi del quale, in particolare, la descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni del disegno o modello ovvero nel campione e che tale descrizione non può contenere affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del disegno o del modello oppure al suo valore tecnico.

68      Ne consegue del pari che tale descrizione non può neanche incidere sulla questione dell’individuazione dell’oggetto della protezione del disegno o modello contestato, la quale è incontestabilmente legata alle valutazioni relative alla novità o al carattere individuale (v. precedente punto 56).

69      Nel caso di specie, come si è già rilevato, la commissione di ricorso ha definito, senza incorrere in errore, l’oggetto della protezione del disegno o modello contestato nel senso che esso consiste nella forma di una lattina singola raffigurata in tre diverse dimensioni e ha rifiutato di definire tale oggetto come insieme di lattine. Alla luce delle considerazioni che figurano ai precedenti punti da 66 a 68, ne consegue che, in ogni caso, l’ipotetica presa in considerazione, da parte della commissione di ricorso, della descrizione in inglese del disegno o modello contestato non può determinare la rimessa in discussione della definizione dell’oggetto della protezione del disegno o modello contestato, come definita dalla commissione di ricorso. Da essa non può nemmeno discendere la rimessa in discussione delle restanti valutazioni della commissione di ricorso sul carattere individuale. In tal senso, la presente censura della ricorrente deve essere respinta, in quanto inconferente.

70      Nella parte in cui la ricorrente contesta, in modo implicito, alla commissione di ricorso anche di non aver tenuto conto delle descrizioni dei disegni o modelli tedeschi per i quali era stata rivendicata la priorità (v. precedente punto 2), tale censura deve essere respinta in quanto infondata, poiché non esiste alcuna norma giuridica che imponga, nel caso di specie, alla commissione di ricorso di tener conto delle suddette descrizioni. In ogni caso, detta censura è del pari inconferente per ragioni identiche a quelle esposte ai precedenti punti da 66 a 69.

71      Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima parte del presente motivo deve essere respinta.

 Sulla seconda parte del motivo vertente sull’erronea valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato

72      La ricorrente deduce, in sostanza, due censure avverso la conclusione della commissione di ricorso concernente l’assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato.

73      In primo luogo, la ricorrente contesta l’affermazione della commissione di ricorso, esposta al punto 34 della decisione impugnata, secondo cui il rapporto fra l’altezza e la larghezza (ossia la proporzione) risulta pressoché identico nei disegni o modelli da confrontare. Nell’affermare ciò, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della circostanza che il disegno o modello contestato raffigurerebbe un insieme di tre lattine, di diverse proporzioni, e sarebbe evidente che i disegni o modelli anteriori non potrebbero suscitare contemporaneamente la stessa impressione generale rispetto a ciascuna di tali tre lattine.

74      In secondo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver considerato, al punto 34 della decisione impugnata, che l’utilizzatore informato non attribuirebbe alcuna importanza alle diverse dimensioni delle lattine per bevande e di non aver tenuto conto del livello delle conoscenze di detto utilizzatore informato.

75      Dal tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 risulta che il carattere individuale, per disegni o modelli comunitari registrati, deve essere valutato alla luce dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. L’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato deve essere diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

76      L’impressione generale richiamata concerne l’impressione visiva generale suscitata dalle caratteristiche visibili del disegno o modello di cui trattasi. Detta constatazione risulta dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il «disegno o modello» come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». La suddetta constatazione discende anche dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il quale, in tutte le versioni linguistiche, fa riferimento a un’impressione generale che, come già dichiarato dal Tribunale, può essere soltanto visiva [v. sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Raffigurazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 50].

77      L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che, nell’accertare il carattere individuale, si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare tale disegno o modello.

78      Conformemente alla giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [sentenze del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 29, e del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/UAMI – Villeroy & Boch (Rubinetto a comando unico), T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 16].

79      Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve riguardare solo gli elementi effettivamente protetti, senza tener conto delle caratteristiche escluse dalla protezione (sentenza del 7 novembre 2013, Felino balzante, T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 30).

80      Nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello, è opportuno altresì tener conto del punto di vista dell’utilizzatore informato. Secondo la giurisprudenza, la nozione di «utilizzatore informato» ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 non contempla né un produttore né un venditore dei prodotti nei quali i disegni o modelli in questione sono destinati a essere incorporati o ai quali essi sono destinati a essere applicati. L’utilizzatore informato è dotato di una particolare diligenza e dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte anteriore, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato o, eventualmente, alla data della priorità rivendicata [sentenze del 18 marzo 2010, Raffigurazione di un supporto promozionale circolare, T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 62, e del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punti 18 e 23].

81      Per quanto attiene al livello di attenzione dell’utilizzatore informato, il giudice dell’Unione ha precisato che, se è vero che detto utilizzatore informato non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto. Di conseguenza, l’aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza (sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59).

82      È alla luce dei suddetti principi che si deve valutare la legittimità della decisione impugnata.

83      In primo luogo, si deve osservare che al punto 25 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha definito l’utilizzatore informato come la persona che, nell’industria delle bevande, era responsabile del loro imbottigliamento e che si informava sulle rilevanti offerte mediante riviste specializzate e cataloghi, nonché visitando fiere specializzate. Le parti non hanno contestato la suddetta definizione di utilizzatore informato e dal fascicolo non risulta che tale definizione sia errata.

84      In secondo luogo, al punto 27 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato che, per quanto riguarda le lattine per bevande, il margine di libertà dell’autore era limitato solo in quanto la forma di base cilindrica era stata fissata come standard e la forma rotonda del coperchio e del fondo era imposta dalla suddetta forma di base. Inoltre, essa ha rilevato che il volume determinerebbe limitazioni circa la dimensione delle lattine, volume che normalmente non superava i 500 ml e corrispondeva alle tipiche quantità utilizzate in commercio per la vendita di bevande. A suo avviso, non vi erano altre limitazioni e la ricorrente non ne aveva illustrate ulteriori. Al punto 27 della decisione impugnata essa ha affermato che la libertà dell’autore era illimitata per quanto riguardava la configurazione della forma di base cilindrica, del collo della lattina e del fondo di quest’ultima. Per suffragare siffatta affermazione, essa ha fatto riferimento alla riproduzione, presentata dall’interveniente, di una lattina utilizzata per la birra di marchio Heineken.

85      Le suddette considerazioni della commissione di ricorso che, del resto, non sono state contestate dalle parti, devono essere accolte.

86      In terzo luogo, la commissione di ricorso ha svolto il confronto tra il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori.

87      In tale contesto, al punto 29 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato giustamente che il disegno o modello contestato mostrava tre lattine per bevande in bianco e nero, senza testo stampato, e che non era possibile determinare con chiarezza, a partire dalla raffigurazione, se le lattine fossero munite di coperchio. La commissione di ricorso ha giustamente affermato che, dal momento che il confronto poteva basarsi solo sulle caratteristiche divulgate nel disegno o modello contestato, la configurazione del coperchio della lattina non doveva essere presa in considerazione nella valutazione dell’impressione generale.

88      Al punto 32 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato giustamente che tutti i disegni o modelli confrontati mostravano una lattina cilindrica a pareti lisce, che era leggermente smussata tanto verso il fondo quanto verso il coperchio, anche se il diametro del fondo e del collo della lattina era lievemente più piccolo.

89      Al punto 33 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato che le differenti concezioni del collo e del fondo della lattina, fatte valere dalla ricorrente, erano, nella migliore delle ipotesi, prive di rilevanza e non erano percepibili a occhio nudo. A suo avviso, anche se i disegni o modelli confrontati presentavano diverse concezioni del profilo del fondo, esse non inciderebbero sull’impressione generale.

90      Al punto 34 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto che le diverse proporzioni delle lattine, fatte valere dalla ricorrente, non erano percettibili e che la proporzione tra l’altezza e la larghezza risultava pressoché identica nei disegni o modelli confrontati. A suo avviso, anche se l’utilizzatore informato percepiva talune differenze di proporzione, esse non inciderebbero sull’impressione generale. Inoltre, essa ha considerato che la raffigurazione in tre dimensioni del disegno o modello contestato non dimostrava l’esistenza di una differenza rilevante, poiché l’utilizzatore informato conosceva i tipici volumi delle lattine per bevande e non attribuiva alcuna importanza alle relative differenze di proporzione nell’impressione generale.

91      La commissione di ricorso ha pertanto affermato, al punto 35 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale.

92      Le valutazioni e l’affermazione in esame della commissione di ricorso non sono viziate da errori. Esse non sono, in particolare, rimesse in discussione dalle due censure dedotte dalla ricorrente.

93      Per quanto riguarda la prima censura (v. precedente punto 73), occorre precisare, in via preliminare, che il confronto rilevante è quello svolto non tra le tre lattine, aventi effettivamente diverse dimensioni (ossia volumi), raffigurate nel disegno o modello contestato, bensì quello svolto tra tali tre lattine e le lattine raffigurate nei disegni o modelli anteriori. Inoltre, è opportuno rilevare che detto confronto è svolto tra l’impressione generale suscitata dalle tre lattine raffigurate nel disegno o modello contestato e l’impressione generale suscitata dalle lattine raffigurate nei disegni o modelli anteriori, e non è effettuato tra caratteristiche isolate. Occorre altresì dichiarare che dalla raffigurazione delle lattine contenuta nel disegno o modello contestato non si deducono né le dimensioni né i volumi effettivi, come peraltro osservato giustamente dalla commissione di ricorso al punto 37 della decisione impugnata.

94      In tale contesto, la prima censura della ricorrente è inconferente, posto che, pur supponendo che la proporzione tra l’altezza e la larghezza non risulti pressoché identica nei disegni o modelli confrontati, come affermato dalla commissione di ricorso al punto 34 della decisione impugnata, la suddetta circostanza non dimostra una differenza nell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. La stessa commissione di ricorso ha rilevato il carattere inconferente del suddetto argomento nell’affermare, al punto 34 della decisione impugnata, che, anche se l’utilizzatore informato percepiva differenze tra le proporzioni (vale a dire nei rapporti tra l’altezza e la larghezza), esse non inciderebbero sull’impressione generale. Tale affermazione deve essere accolta tenuto conto, segnatamente, delle considerazioni della commissione di ricorso, non viziate da errori, contenute ai punti 32 e 33 della decisione impugnata.

95      La seconda censura della ricorrente (v. precedente punto 74) deve del pari essere respinta.

96      Infatti, il punto 34 della decisione impugnata, nel quale la commissione di ricorso afferma che l’utilizzatore informato conosce i tipici volumi delle lattine per bevande e non attribuisce alcuna importanza alle relative differenze di dimensione nell’impressione generale, deve essere letto assieme al punto 27 della medesima decisione, in cui la commissione di ricorso dichiara, senza che ciò sia contestato, che il volume delle lattine per bevande che determina la loro dimensione non supera normalmente i 500 ml e corrisponde alle tipiche quantità utilizzate in commercio per la vendita di bevande. Peraltro, è opportuno ricordare che il criterio determinante nella valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato è l’impressione visiva generale che esso suscita nell’utilizzatore informato confrontata all’impressione visiva generale suscitata in esso dai disegni o modelli anteriori e che tale impressione generale risulta da un insieme di caratteristiche del disegno o modello e non da una caratteristica isolata.

97      In tale contesto, tenuto conto delle spiegazioni fornite dalla commissione di ricorso contenute al punto 27 della decisione impugnata, nonché di quelle contenute ai punti 32 e 33 di tale decisione, deve essere respinta la seconda censura della ricorrente. Infatti, anche se è vero che l’imbottigliatore, che è l’utilizzatore informato nel caso di specie, tiene conto della dimensione, ossia del volume, di una lattina nello svolgere la sua attività, tale considerazione non incide, nel caso di specie, sul confronto tra le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli confrontati, tenuto conto del fatto che tutte le lattine presentano caratteristiche simili, come risulta dai punti 32 e 33 di detta decisione, e che i volumi delle lattine (che incidono sulla loro dimensione) sono in una certa misura standardizzate, come si evince dal punto 27 della medesima decisione.

98      Al fine di contestare le considerazioni della commissione di ricorso contenute al punto 34 della decisione impugnata, la ricorrente si fonda essenzialmente su un articolo di una rivista specializzata. A suo avviso, il suddetto articolo dimostra che prima dell’introduzione della «lattina sleek» raffigurata nel disegno o modello contestato esistevano solo «lattine standard» e «lattine slim» e che, quindi, tale introduzione costituiva un’innovazione. Detto articolo dimostrerebbe altresì che la dimensione e la forma di una lattina sono particolarmente rilevanti per l’utilizzatore informato.

99      L’articolo di cui trattasi descrive la genesi della lattina «sleek» e richiama la differenza tra il suo diametro e quello delle lattine che esistevano già nel mercato, ossia le lattine «standard» e «slim». Tuttavia, il suddetto articolo non rimette in discussione la considerazione della commissione di ricorso, contenuta al punto 34 della decisione impugnata, secondo cui l’utilizzatore informato conosce i tipici volumi delle lattine per bevande e non attribuisce alcuna importanza alle relative differenze di dimensione nell’impressione generale. Peraltro, nei limiti in cui tale articolo pone in evidenza la differenza di diametro che caratterizza la lattina «sleek» rispetto alle lattine «standard» e «slim», è opportuno ricordare il carattere inconferente della prima censura della ricorrente concernente le diverse proporzioni delle lattine confrontate (v. precedente punto 94). Infatti, anche ammettendo che tali lattine abbiano diversi diametri, il che, del resto, non si deduce dal loro aspetto, detta circostanza non dimostrerebbe una differente impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. Infine, nei limiti in cui la ricorrente sottolinea, nel suo argomento, il formato «sleek» delle lattine raffigurate nel disegno o modello contestato, detto formato non può essere dedotto dall’aspetto di tali lattine e corrisponde piuttosto a un concetto volto alla commercializzazione, come risulta altresì dall’articolo di cui trattasi. Ne consegue che neanche il suddetto formato «sleek» costituisce una caratteristica idonea a partecipare alla formazione dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato.

100    Sulla base delle suesposte considerazioni, occorre respingere la seconda parte del presente motivo e, quindi, il motivo in toto. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

101    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

102    L’interveniente ha peraltro chiesto che la ricorrente sia condannata alle spese da essa sostenute a titolo del procedimento dinanzi alla divisione d’annullamento e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione d’annullamento (v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2013, Cassa di orologio da polso, T‑80/10, non pubblicata, EU:T:2013:214, punto 164). Pertanto, la domanda dell’interveniente relativa alle spese da essa sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO può essere accolta solo nella parte in cui riguarda spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La Ball Beverage Packaging Europe Ltd è ammessa a sostituire la Ball Europe GmbH in quanto parte interveniente.

2)      Il ricorso è respinto.

3)      La Ball Beverage Packaging Europe è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Crown Hellas Can SA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Kanninen

Buttigieg

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 giugno 2017.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.