Language of document : ECLI:EU:T:2017:386

Causa T‑9/15

Ball Beverage Packaging Europe Ltd

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura tre lattine – Disegno o modello anteriore – Cause di nullità – Carattere individuale – Impressione generale differente – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Insieme di prodotti che costituisce un oggetto unitario – Portata della descrizione del disegno o modello comunitario registrato – Obbligo di motivazione – Sostituzione di una parte in causa»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 giugno 2017

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)]

2.      Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 62, 1ª frase)

3.      Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Procedimento di registrazione – Controllo sommario a carattere essenzialmente formale

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, considerando 18)

4.      Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Domanda di registrazione – Condizioni che devono essere soddisfatte – Descrizione che spiega la rappresentazione o il campione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 10, § 1, e 36, §§ 3, a), e 6; regolamento della Commissione n. 2245/2002, art. 1, § 2, a)]

5.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione globale di tutti gli elementi presentati dal disegno o modello anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, d)]

6.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, 10, § 1, e 25, § 1, b)]

1.      L’esposizione sommaria dei motivi dedotti deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente, senza dover richiedere ulteriori informazioni a sostegno. Ne consegue che il senso e la portata di un motivo dedotto a sostegno di un ricorso devono risultare dal ricorso in modo univoco.

(v. punto 20)

2.      Ai sensi dell’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, le decisioni dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296 TFUE, secondo cui il ragionamento dell’autore dell’atto deve apparire in modo chiaro e inequivocabile, e ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. Tuttavia, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad esse dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali è stata adottata la decisione della commissione di ricorso ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

Inoltre, è opportuno ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una formalità sostanziale che dev’essere tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate.

(v. punti 26, 27)

3.      Il procedimento di registrazione dei disegni o modelli comunitari introdotto dal regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari consiste in un controllo sommario a carattere essenzialmente formale che, come indicato al considerando 18 del medesimo regolamento, non richiede un esame nel merito diretto a stabilire prima della registrazione se il disegno o modello soddisfi le condizioni di ottenimento della protezione e che, d’altra parte, a differenza della procedura di registrazione ai sensi del regolamento n. 207/2009 dell’Unione europea, non prevede una fase che consenta al titolare di un disegno o modello registrato anteriore di opporsi alla registrazione.

(v. punto 55)

4.      Risulta, da un lato, dall’articolo 36, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari che la funzione della descrizione che può essere contenuta nella domanda di registrazione di un disegno o modello è di spiegare la rappresentazione o il campione e, dall’altro, dall’articolo 36, paragrafo 6, di detto regolamento, che tale descrizione non può influire sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale. L’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sotto la rubrica «Portata della protezione», precisa che la protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione visiva generale diversa.

Ne consegue che la descrizione eventualmente contenuta nella domanda di registrazione non può incidere su valutazioni nel merito relative alla novità o al carattere individuale del disegno o modello di cui trattasi. Ciò è altresì confermato dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2245/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002, ai sensi del quale, in particolare, la descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni del disegno o modello ovvero nel campione e che tale descrizione non può contenere affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del disegno o del modello oppure al suo valore tecnico.

Ne consegue del pari che tale descrizione non può neanche incidere sulla questione dell’individuazione dell’oggetto della protezione del disegno o modello contestato, la quale è incontestabilmente legata alle valutazioni relative alla novità o al carattere individuale.

(v. punti 66‑68)

5.      Il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili.

Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve riguardare solo gli elementi effettivamente protetti, senza tener conto delle caratteristiche escluse dalla protezione.

(v. punti 78, 79)

6.      Nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello, è opportuno altresì tener conto del punto di vista dell’utilizzatore informato. Secondo la giurisprudenza, la nozione di «utilizzatore informato» ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari non contempla né un produttore né un venditore dei prodotti nei quali i disegni o modelli in questione sono destinati a essere incorporati o ai quali essi sono destinati a essere applicati. L’utilizzatore informato è dotato di una particolare diligenza e dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte anteriore, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato o, eventualmente, alla data della priorità rivendicata.

Per quanto attiene al livello di attenzione dell’utilizzatore informato, il giudice dell’Unione ha precisato che, se è vero che quest’ultimo non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto. Di conseguenza, l’aggettivo «informato» suggerisce che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

(v. punti 80, 81)