Language of document : ECLI:EU:T:2000:210

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

19 settembre 2000 (1)

«Banane - Importazione dagli Stati ACP e dai paesi terzi - Domanda

di concessione di licenze d'importazione supplementari - Caso di rigore eccessivo - Misure transitorie - Art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 - Limitazione dei danni - Ricorso d'annullamento»

Nella causa T-252/97,

Anton Dürbeck GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall'avv. G. Meier, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Baden, 24, rue Marie-Adélaïde,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori K.-D. Borchardt e H. van Vliet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta dal

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, avvocato dello Stato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

e dalla

Repubblica francese, rappresentata dalle sig.re K. Rispal-Bellanger, vicedirettore del settore diritto internazionale economico e diritto comunitario presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e C. Vasak, segretario aggiunto per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 10 luglio 1997, relativa all'adozione di misure transitorie in favore della ricorrente nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal signor R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha introdotto, al titolo IV, un regime comune degli scambi con i paesi terzi in sostituzione ai differenti regimi nazionali.

2.
    Ai sensi dell'art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93:

«Le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19».

3.
    L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), prevedeva l'apertura di un contingente tariffario di 2,1 milioni di tonnellate (peso netto) per il 1994 e di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per gli anni successivi, per le importazioni di banane provenienti dai paesi terzi eccetto gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (in prosieguo: le «banane paesi terzi») e per le importazioni non tradizionali di banane provenienti dagli Stati ACP (in prosieguo: le «banane non tradizionali ACP»). Nell'ambito di tale contingente, le importazioni di banane paesi terzi erano soggette ad un dazio di 75 ecu/tonnellata e le banane non tradizionali ACP venivano importate a dazio zero.

4.
    L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 prevedeva l'apertura del contingente tariffario ripartito nel seguente modo: il 66,5% alla categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30 % alla categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali (categoria B) e il 3,5 % alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che, a decorrere dal 1992, avevano cominciato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).

5.
    Ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 404/93:

«Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori di cui al paragrafo 1, [...] ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.

[...]

Per quanto riguarda il secondo semestre del 1993, ogni operatore ottiene il rilascio di certificati in base alla metà del quantitativo medio annuo commercializzato durante gli anni 1989-1991».

6.
    Ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93:

«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta [...] le misure transitorie stimate opportune».

7.
    Con sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port (Racc. pag. I-6065, in prosieguo: la «sentenza T. Port»), la Corte ha affermato, in particolare, che «l'art. 30 del regolamento n. 404/93 dà facoltà alla Commissione - e, a seconda dei casi, le impone - di disciplinare i casi estremi in cui gli importatori di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza, dovute all'attribuzione di un contingente estremamente ridotto, commisurato agli anni di riferimento che vanno presi in considerazione ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento, qualora tali difficoltà siano inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento all'organizzazione comune dei mercati e non siano dovute a mancanza di diligenza degli operatori interessati» (v. il punto 1 del dispositivo della sentenza).

Fatti e procedimento

8.
    La ricorrente è un'impresa con sede in Germania che opera nel settore del commercio di prodotti ortofrutticoli. Essa ha cominciato a commercializzare banane alla fine del 1992.

9.
    Il 29 novembre 1991, la ricorrente ha concluso un contratto, disciplinato dal diritto olandese, con la società equadoriana Consultban (in prosieguo: la «Consultban»), ai sensi del quale essa si impegnava a commercializzare tra i 100 000 e i 150 000 cartoni di banane alla settimana (in prosieguo: il «contratto»).

10.
    Il contratto prevede il diritto della ricorrente ad una commissione pari al 6% del fatturato realizzato. Ai sensi del punto 3 dell'allegato B del contratto, la ricorrente è, tuttavia, tenuta a pagare alla Consultban la differenza tra il prodotto netto dellevendite e i prezzi ufficiali pagati da quest'ultima ai produttori equadoregni (in prosieguo: la «garanzia del livello dei prezzi»).

11.
    Ai sensi dell'art. 4, n. 1, la durata di validità del contratto è di sette anni. La stessa disposizione prevede il rinnovo del contratto per un periodo di sette anni, salvo che le parti decidano altrimenti. Il contratto era sempre in vigore alla data di presentazione del presente ricorso.

12.
    L'art. 4, n. 1, prevede anche:

«[...] le due parti hanno il diritto di porre fine a tale contratto cinque anni dopo la data della sua conclusione tramite un preavviso di 180 giorni, e a condizione che la parte che pone fine al contratto si ritiri completamente dal mercato europeo delle banane per una durata di cinque anni a partire dal giorno in cui cessa la validità del contratto. Tale divieto di operare si applica direttamente o indirettamente alla parte, sia che intervenga essa stessa, oppure tramite un terzo o una società controllata».

13.
    D'altra parte, ai sensi dell'art. 6.3 del contratto:

«Le parti sono coscienti della possibilità che possano sopraggiungere circostanze che rendono impossibile l'esecuzione del contratto. Tali situazioni di forza maggiore possono comprendere, senza tuttavia esaurirsi con essi, i casi di disordini interni nei paesi interessati, guerra, sia essa dichiarata o meno, disastri naturali, scioperi ed altri avvenimenti simili che rendano impossibile il normale sviluppo delle attività commerciali, epidemie, condizioni metereologiche sfavorevoli come per es. inondazioni, siccità ecc., rivoluzioni o insurrezioni, nonché la chiusura del canale di Panama. Nel caso in cui la mancata esecuzione di tale contratto sia dovuta ad un caso di forza maggiore, le due parti negozieranno in buona fede allo scopo di trovare una soluzione al problema. In caso contrario, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto senza possibilità di chiedere il risarcimento dei danni. Resteranno tuttavia soggetti al presente contratto i prodotti già caricati sulle navi e quelli in corso di carico».

14.
    Infine, il punto 2 dell'allegato B del contratto prevede:

«Nel caso in cui [la ricorrente] chieda di recedere dal contratto per motivi diversi da quelli in esso previsti, e [la Consultban] si trovasse nell'obbligo di risarcire i proprietari ai sensi del COA [Contract of Affreightment] tra i proprietari e [la Consultban], [la ricorrente] dovrà allora, alla prima richiesta scritta [della Consultban] e fatta salva la presentazione di prove adeguate, risarcire i danni [da essa subiti] fino ad un importo massimo di 1 000 000 USD».

15.
    La ricorrente ha iniziato a commercializzare banane in forza del contratto alla fine del 1992.

16.
    Il regolamento n. 404/93 è entrato in vigore il 26 febbraio 1993 ed è divenuto applicabile il 1° luglio 1993.

17.
    Ai sensi dell'art. 19, n. 1, la ricorrente è stata classificata come operatore della categoria C. Nel 1996, dopo aver acquisito il controllo di una impresa, la ricorrente ha acquistato lo status di operatore della categoria A.

18.
    Avendo ottenuto solo un numero limitato di certificati per l'importazione di banane nella Comunità, la ricorrente ha dovuto vendere la maggior parte delle quantità di banane previste nel contratto al di fuori di detto territorio, ad un prezzo che che ha fatto scattare il meccanismo di garanzia del livello dei prezzi. Per tale motivo, essa ha dovuto versare alla Consultban 1 661 537 USD nel 1994, 4 211 142 USD nel 1995 e 1 457 549 USD nel 1996.

19.
    Il 24 dicembre 1996, alla luce della sentenza T.Port, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di rilasciarle, a titolo transitorio in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, certificati supplementari per l'importazione di banane di paesi terzi a dazio ridotto pari a 75 ecu/tonnellata per i seguenti quantitativi:

-     42 000 tonnellate per il 1997 come operatore della categoria A;

-     48 000 tonnellate per il 1998 come operatore della categoria A, oppure un volume totale di 65 800 tonnellate;

-     48 000 tonnellate per il 1999 come operatore della categoria A, oppure un volume totale di 65 800 tonnellate.

20.
    Con decisione 10 luglio 1997 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione ha parzialmente accolto tale richiesta.

21.
    Pertanto, in forza dell'art. 1, n. 3, della decisione controversa, la ricorrente ha ottenuto certificati di importazione supplementari pari, da un lato, alle perdite subite nel 1994 per l'esecuzione del contratto con la Consultban e, dall'altro, a USD 1 000 000. L'art. 2 della decisione controversa respingeva la domanda della ricorrente per la parte relativa «ai certificati ulteriori rispetto a quelli attribuiti in forza dell'art. 1».

22.
    L'art. 1, n. 4, secondo comma, della decisione controversa prevede che tali certificati d'importazione siano prelevati dalle specifiche riserve previste per i casi di eccessivo rigore nel contingentamento tariffario. In forza del n. 6 dello stesso articolo, la quantità di banane importate nella Comunità dalla ricorrente tramite tali certificati non può essere presa in considerazione per la determinazione della sua quantità di riferimento totale per gli anni a venire.

23.
    Nella decisione controversa si espone in particolare:

«[...] considerando [...] che il contratto [...] è entrato in vigore prima che [la ricorrente] avesse potuto avere notizia dell'introduzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore della banana e della sua potenziale incidenza sul mercato;

considerando quindi che [la ricorrente] non poteva sapere, nel momento in cui ha concluso il contratto, che le sarebbe stata attribuita una quota eccezionalmente bassa in base agli anni di riferimento da prendere in considerazione in forza dell'art. 19, n. 2, del regolamento [...] n. 404/93; che una quota eccezionalmente bassa le è stata così attribuita nel 1993, 1994 e 1995;

considerando conseguentemente che l'intervento della garanzia [del livello dei prezzi] era inerente alla transizione che doveva portare all'abbandono dei regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore di tale regolamento; che i pagamenti effettuati dalla [ricorrente] ai suoi fornitori in forza di tale garanzia possono essere considerati inerenti a detta transizione;

considerando che, per la loro entità, i pagamenti dichiarati, effettuati dalla [ricorrente] nei confronti del suo fornitore come garanzia [del livello dei prezzi] possono essere ragionevolmente considerati come una fonte di difficoltà capaci di pregiudicare la sopravvivenza della società;

considerando che è stato dimostrato che un esperto in diritto olandese ha indicato alla [ricorrente] che era fortemente improbabile che l'entrata in vigore del regolamento [...] n. 404/93 potesse essere considerata come un caso di forza maggiore idoneo a permettere il recesso dal contratto; che, per questo motivo, non si può affermare che [la ricorrente] abbia dato prova di negligenza non cercando di invocare tale argomento;

considerando che, a detta della [ricorrente], essa ha dovuto pagare la somma di 1 661 537 USD al suo fornitore come garanzia [del livello di prezzo] nel 1994; che tale importo è superiore a 1 000 000 USD; che, alla luce di ciò, si sarebbe dovuto concludere che un importo superiore a 1 000 000 USD doveva essere pagato come garanzia [del livello di prezzo] nel 1995;

considerando che, se [la ricorrente] fosse stata sufficientemente diligente, essa avrebbe chiesto il recesso dal contratto per il 1995 e limitato così i pagamenti ai suoi fornitori a titolo di garanzia [del livello di prezzo] ad un importo di 1 000 000 USD per il 1995 e gli anni successivi; che, conseguentemente, tutte le perdite dichiarate dalla [ricorrente] per il 1995 e per gli anni successivi devono essere considerate come il risultato di un proprio comportamento negligente;

considerando che, in applicazione ai criteri fissati dalla Corte di giustizia, il caso della [ricorrente], così come sopra presentato, deve essere considerato come un caso di rigore eccessivo, e che è necessario autorizzare il rilascio in via speciale di certificati d'importazione;

considerando che, poiché [la ricorrente] non ha iniziato le importazioni di banane nella Comunità prima della fine del 1992, non è possibile attribuirle un contingente sulla base degli anni di riferimento anteriori a quelli di cui all'art. 19, n. 2, del regolamento [...] n. 404/93;

considerando che certificati d'importazione supplementari dovrebbero essere accordati come compensazione dell'eccessivo rigore subito dalla [ricorrente] a motivo della [sentenza T. Port];

considerando che, tenuto conto di quanto sopra, l'eccessivo rigore si traduce nella perdita subita dalla [ricorrente] a causa del contratto nel 1994, nonché nella perdita di un importo limitato a 1 000 000 USD, per il 1995 e gli anni successivi;

[...]

considerando che occorre che l'autorità competente calcoli il valore dei certificati d'importazione di banane paesi terzi ad un tasso ridotto pari a 75 ecu/tonnellata ed attribuisca poi alla [ricorrente] certificati supplementari diretti ad indennizzare l'eccessivo rigore in numero corrispondente a detto importo;

[...] che i certificati da attribuire dovrebbero essere prelevati dalle specifiche riserve previste per i casi di eccessivo rigore nel contingente tariffario e non essere sottoposti né alle disposizioni che disciplinano attualmente le domande di certificati, di cui all'art. 9, n. 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1442/93, né subordinati alla presentazione del certificato d'esportazione speciale di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) n. 478/95;

considerando che, affinché la [ricorrente] ottenga una compensazione integrale ma non eccessiva, i certificati dovrebbero essere incedibili e le quantità di banane importate dalla società nel loro ambito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolare le quantità di riferimento totali della società per gli anni a venire;

[...]».

24.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 settembre 1997, la ricorrente ha presentato il presente ricorso.

25.
    Con domanda, rispettivamente, 26 gennaio 1998 e 17 febbraio 1998, il Regno di Spagna e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tali domande sono state accolte con ordinanza del Presidente della Quarta Sezione del Tribunale 16 settembre 1998. Con la stessa ordinanza, le domande di trattamento riservato formulate dalla ricorrente sono state parzialmente accolte.

26.
    Il Regno di Spagna e la Repubblica francese, con memorie depositate, rispettivamente, il 4 e il 6 gennaio 1999, hanno presentato le loro osservazioni.

27.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso, da un lato, di aprire la fase orale e, dall'altro, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64, n. 3, del suo regolamento di procedura, di invitare la ricorrente e la Commissione a rispondere per iscritto a taluni quesiti. La Commissione e la ricorrente hanno risposto a tali quesiti con lettere depositate in cancelleria, rispettivamente, l'11 e il 22 ottobre 1999.

28.
    La ricorrente e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 9 novembre 1999.

Conclusioni delle parti

29.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione controversa nella parte in cui, da un lato, le quantità di banane importate nella Comunità per mezzo di certificati d'importazione supplementari attribuiti in forza di tale decisione non dovranno essere presi in considerazione al momento della determinazione delle sue quantità di riferimento totali per gli anni a venire e, dall'altro, la Commissione rifiuta di rilasciarle certificati d'importazione supplementari oltre a quelli di cui all'art. 1, n. 3;

-     condannare la Commissione alle spese.

30.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-     respingere il ricorso;

-     condannare la ricorrente alle spese.

31.
    Il Regno di Spagna, interveniente, conclude che il Tribunale voglia:

-     respingere il ricorso;

-     condannare la ricorrente alle spese.

32.
    La Repubblica francese, interveniente, conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

33.
    La Commissione e il Regno di Spagna fanno valere che la ricorrente ha sollevato il motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento solo nella sua replica. Essi ritengono che tale motivo debba essere respinto ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che vieta la deduzione di nuovi motivi in corso di causa.

34.
    In udienza la ricorrente ha ribattuto che la Commissione aveva sollevato tale principio per la prima volta nel suo controricorso, e che quindi essa non avrebbe potuto pronunciarsi su di esso prima del deposito della sua replica.

35.
    Inoltre, la Commissione sostiene che l'argomento della ricorrente, secondo cui l'art. 1, n. 6, della decisione controversa sarebbe in contraddizione con il regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2601, che istituisce una riserva per risolvere casi di eccessivo rigore, in applicazione dell'articolo 30 del [regolamento n. 404/93] per il 1998 (GU L 351, pag. 19), costituisce anch'esso un motivo nuovo, irricevibile ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. Il regolamento (CE) della Commissione 25 giugno 1997, n. 1154, recante aumento del volume del contingente tariffario di importazione di banane, di cui all'articolo 18 del [regolamento n. 404/93] per il 1997 (GU L 168, pag. 65) avrebbe già istituito una riserva destinata a risolvere i casi di eccessivo rigore, pertanto la ricorrente avrebbe potuto utilizzare tale argomento nel suo ricorso.

36.
    La Commissione considera del pari come motivo nuovo, quindi irricevibile ai sensi della citata disposizione del regolamento di procedura, l'argomento della ricorrente secondo cui l'art. 1, n. 6, della decisione controversa disconoscerebbe la finalità del contingente tariffario.

37.
    Infine, il Regno di Spagna sostiene che la ricorrente ha contestato la legittimità di tale disposizione solo nella replica, e che pertanto tale censura deve essere dichiarata irricevibile.

38.
    La ricorrente non si è pronunciata su questi ultimi motivi di irricevibilità.

Giudizio del Tribunale

39.
    Dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura emerge che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere, in particolare, l'esposizione sommaria dei motivi invocati, e che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta. Cionondimeno, un motivo che costituisca un'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (sentenze del Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento, Racc. pag. II-463, punto 38, e 17 luglio 1998, causa T-118/96, Thai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II-2991, punto 142).

40.
    Nella fattispecie, dall'atto introduttivo emerge espressamente che la ricorrente contesta la legittimità dell'art. 1, n. 6, della decisione controversa. Le obiezioni mosse dal Regno di Spagna sulla ricevibilità di tale censura devono dunque essere respinte.

41.
    Riguardo all'argomentazione relativa al regolamento n. 2601/97, occorre rilevare che essa è strettamente collegata al motivo relativo alla violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, come presentato dalla ricorrente nel suo atto introduttivo a sostegno della seconda parte del suo ricorso, nella quale essa pone in discussione la legittimità dell'art. 1, n. 6, della decisione controversa, e che essa costituisce un ampliamento di questo motivo. Tale argomentazione è pertanto ricevibile.

42.
    E' solo nella replica che invece la ricorrente ha sollevato, per la prima volta, un motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento. Anche se, in taluni passaggi del suo controricorso, la Commissione fa riferimento a tale principio, essa lo fa, tuttavia, solo in modo meramente incidentale ed in un contesto diverso da quello in cui la ricorrente sviluppa il suo motivo. Così, al punto 16 del suo controricorso, la Commissione si limita a rilevare, in generale, che «nell'interesse della parità di trattamento di tutti gli operatori economici», i quali sono stati obbligati anch'essi ad adattarsi alle nuove situazioni giuridiche ed economiche, essa, «nel determinare la portata delle disposizioni disciplinanti il caso di rigore eccessivo», doveva tener conto del fatto che la ricorrente aveva la possibilità di recedere dal contratto versando la somma di 1 000 000 USD (v., in tal senso, il punto 33 del controricorso). Del pari, ai punti 28 e 32 del suo controricorso, la Commissione si limita a constatare, in generale, che la presa in considerazione, in sede di determinazione delle quantità di riferimento totali della ricorrente per gli anni futuri, delle quantità da quest'ultima importate per mezzo di certificati supplementari, avrebbe l'effetto di accordare a questa una compensazione eccessiva e, pertanto, l'avvantaggerebbe rispetto agli altri operatori. Invece, nella replica e in udienza, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il principio della parità di trattamento obbligava la Commissione ad equipararla agli operatori della categoria A, i quali, al pari di essa, avevano adottato taluni comportamenti commerciali prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del progetto di organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, ma che, contrariamente ad essa, hanno potuto continuare a commercializzare le loro banane durante il periodo di riferimento; ne conclude che essa avrebbe dovuto essere trattata come se avesse realizzato, durante il periodo di riferimento 1989-1991, le importazioni da essa realmente effettuate durante gli anni 1993-1995. Così come formulato dalla ricorrente, il motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento riveste senza dubbio un carattere autonomo rispetto alle citate osservazioni della Commissione e non può essere considerato pertanto fondato su elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento. Deve essere dichiarato quindi irricevibile.

43.
    Si deve allo stesso modo rilevare che la ricorrente ha fatto valere l'argomentazione relativa al disconoscimento delle finalità del contingente tariffario per la prima volta soltanto nella replica e che nel corso del procedimento non è emerso nessun nuovo elemento tale da giustificare la sua produzione tardiva. Tale argomentazione non può, d'altra parte, essere considerata come un'ampliamento di un motivo fatto valere precedentemente nell'atto introduttivo e dotata di uno stretto legame con esso. Essa costituisce quindi un motivo nuovo irricevibile.

Nel merito

44.
    La ricorrente fa valere nell'atto introduttivo un motivo unico a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. Tale ricorso si divide in due parti. Nella prima parte essa contesta la legittimità dell'art. 2 della decisione controversa. Nella seconda parte la ricorrente mette in discussione la legittimità dell'art. 1, n. 6, della decisione controversa.

Sulla prima parte del ricorso

Argomenti delle parti

45.
    La ricorrente contesta la legittimità dell'art. 2 della decisione controversa in quanto esso respinge la sua domanda di concessione di certificati d'importazione supplementari oltre a quelli previsti all'art. 1, n. 3, della stessa decisione.

46.
    Essa ritiene che soddisfaceva tutte le condizioni che la Corte ha stabilito nella sentenza T. Port per determinare l'esistenza di un caso di rigore eccessivo. Tale caso di rigore eccessivo avrebbe dovuto essere compensato integralmente con il rilascio di certificati d'importazione supplementari sino a concorrenza delle quantità previste nel contratto che non hanno potuto essere commercializzate nella Comunità, e ciò per tutta la durata del contratto. Essa sostiene, in particolare, che non era obbligata, facendo uso della clausola di cui al punto 2 dell'allegato B, a recedere dal contratto in modo da non essere ad esso vincolato nel 1995, e che la Commissione non poteva, pertanto, limitarsi a rilasciarle, come risarcimento del danno subito nel 1995 e durante gli anni successivi, certificati d'importazione supplementari fino a concorrenza dell'importo di 1 000 000 USD.

47.
    A sostegno delle sue affermazioni, la ricorrente afferma, anzitutto, che la Commissione non ha applicato correttamente, nel caso di specie, la nozione di difficoltà ai sensi della sentenza T. Port. Essa osserva che, in tale sentenza, la Corte ha collegato tale nozione all'«attribuzione di un contingente estremamente ridotto [...] [ad importatori di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali], commisurato agli anni di riferimento che vanno presi in considerazione ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento [n. 404/93]». Le difficoltà consisterebbero quindi nella mancanza di certificati d'importazione atti a commercializzare nella Comunità i prodotti per i quali sono state adottate disposizioni in buona fede. Nella fattispecie, le difficoltà incontrate consisterebbero appunto nel fatto che, nonavendo ottenuto certificati d'importazione in seguito all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, la ricorrente ha dovuto commercializzare al di fuori della Comunità i quantitativi di banane previsti dal contratto, subendo perdite rilevanti.

48.
    La ricorrente sostiene poi che tali difficoltà, come richiesto dalla sentenza T. Port, erano inerenti al passaggio dai regimi nazionali, esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93, all'organizzazione comune dei mercati. Infatti, se tale organizzazione fosse entrata in vigore in una data successiva, la ricorrente, con le sue importazioni effettuate a partire dal 1993, avrebbe commercializzato nella Comunità una quantità di riferimento sufficiente per vedersi attribuito il numero di certificati riportato nella sua domanda del 24 dicembre 1996.

49.
    Infine, la ricorrente sostiene che nella fattispecie la Commissione non ha neppure applicato correttamente la condizione di cui alla sentenza T. Port secondo cui le difficoltà incontrate dagli importatori interessati non devono essere dovute ad una mancanza di diligenza da parte loro.

50.
    In primo luogo, non può esserle rimproverata una mancanza di diligenza per il fatto che essa non aveva ottenuto i certificati d'importazione che le avrebbero permesso di commercializzare nella Comunità le quantità di banane previste dal contratto. In particolare, un recesso dal contratto non avrebbe comportato l'attribuzione di certificati complementari, né avrebbe fatto venir meno l'impossibilità di importare dette quantità.

51.
    La ricorrente aggiunge che, se fosse receduta dal contratto, non solo avrebbe vanificato dieci anni di sforzi intensi e costosi, ma sarebbe stata inoltre obbligata a ritirarsi dal mercato delle banane per cinque anni. Ora, essa sperava di acquisire la qualifica di operatore di categoria A per la durata di validità del contratto e di vedere l'organizzazione comune dei mercati modificata a causa dell'incompatibilità con le norme dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT), oppure, in quanto caso di rigore eccessivo, di ottenere un indennizzo sotto forma di certificati d'importazione supplementari. Essendosi poi verificatesi queste tre ipotesi, non può affermarsi che essa abbia adottato una decisione commerciale sbagliata decidendo di non recedere dal contratto.

52.
    In secondo luogo, la ricorrente rileva che, secondo la sentenza T.Port, l'obbligo di diligenza deve essere valutato rispetto alla normativa nazionale precedente e alla prospettiva dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, nella misura in cui gli operatori interessati abbiano potuto averne conoscenza. Essa ritiene, pertanto, che doveva tener conto solo di questi elementi al momento della conclusione del contratto e che non era affatto obbligata, per limitare l'obbligo di indennizzo della Commissione, a modificare successivamente le disposizioni da essa allora adottate. La Commissione avrebbe infatti subordinato la disciplina dei casidi rigore eccessivo ad una condizione supplementare, secondo la quale spetta all'operatore interessato limitare il danno della Comunità.

53.
    La Commissione afferma che l'esistenza di un caso di rigore eccessivo presuppone che sussistano le quattro condizioni seguenti indicate nella sentenza T. Port:

-     l'esistenza di disposizioni economiche pertinenti giuridicamente in base alla disciplina nazionale precedente e che rispettano la diligenza necessaria e abituale in ogni operazione commerciale;

-     la perdita di valore di tali disposizioni a causa dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati;

-     l'imprevedibilità delle difficoltà;

-     la necessità di una regolamentazione dei casi di rigore eccessivo, tenuto conto, in particolare, tanto dell'esistenza di difficoltà che mettono a repentaglio la sopravvivenza degli importatori quanto della tutela dei diritti comunitari fondamentali.

54.
    Essa sottolinea poi che le misure che possono essere adottate nell'ambito della disciplina dei casi di rigore eccessivo sono destinate ad attenuare le difficoltà particolari incontrate dagli operatori economici a causa del passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati, e non a garantire a tali operatori la perfetta esecuzione dei contratti conclusi prima dell'annuncio della creazione di tale organizzazione proteggendo tali contratti dalle modifiche normative.

55.
    Secondo la Commissione, il caso di rigore eccessivo di fronte al quale si trovava la ricorrente è costituito dal fatto che essa, prima di essere informata della creazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, ha concluso un contratto contenente impegni d'acquisto ed una garanzia del livello di prezzo che, dopo la sua classificazione come operatore della categoria C, l'hanno esposta a rilevanti perdite, tali da mettere in pericolo tutte le sue attività commerciali. L'eccessivo rigore subito dalla ricorrente non sarebbe consistito dunque nel fatto di non aver potuto commercializzare nella Comunità le quantità di banane previste dal contratto a causa dell'attribuzione ad essa di un numero insufficiente di certificati d'importazione.

56.
    La Commissione ritiene che l'obiezione della ricorrente secondo cui la decisione controversa si fonderebbe su una interpretazione erronea della nozione di difficoltà di cui alla sentenza T. Port deve essere respinta. Il punto della sentenza invocato dalla ricorrente a questo proposito riguarderebbe solo il caso di operatori che tradizionalmente importavano banane e che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto indicare, durante il periodo di riferimento di cui all'art. 19, n. 2, del regolamento n. 404/93, un volume rappresentativo del loro commercio. Secondo la Commissione, durante il periodo di riferimento 1989-1991, la ricorrentenon esercitava ancora un attività nel settore della banana, ed è stata quindi classificata nella categoria C. Non avendo mai costituito, le quantità di banane importate dalla ricorrente in base al contratto, quantità di riferimento ai sensi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, non avrebbe potuto esserle attribuito «un contingente eccezionalmente limitato» ai sensi del punto di cui sopra.

57.
    D'altra parte, la Commissione nega di aver applicato erratamente la condizione di cui alla sentenza T. Port secondo cui l'importatore interessato non deve aver mancato di diligenza.

58.
    In primo luogo, essa non avrebbe in alcun momento rimproverato alla ricorrente una mancanza di diligenza in relazione all'assenza di certificati d'importazione necessari alla commercializzazione, nella Comunità, delle quantità di banane previste dal contratto. Le difficoltà incontrate dalla ricorrente non sarebbero infatti dovute a tale circostanza.

59.
    In secondo luogo, la Commissione afferma che, quando si è trattato, nella fattispecie, di determinare la portata delle misure da adottare per risolvere il caso di rigore eccessivo, essa aveva avuto fondate ragioni per ritenere che la ricorrente, nell'eseguire il contratto, non si fosse comportata con ordinaria prudenza.

60.
    A tal proposito essa rileva che occorre distinguere gli operatori della categoria C, che sono nuovi arrivati nel mercato delle banane, dagli operatori che importano tradizionalmente banane. I primi sarebbero presenti su tale mercato da un periodo non sufficientemente lungo da dovervi garantire l'esercizio delle loro attività commerciali. Al contrario, si potrebbe attendere da tali operatori che adattino le loro attività alle nuove condizioni normative ed economiche derivanti dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane. La Commissione rileva d'altronde che le parti di un contratto si cautelano in generale contro le modifiche giuridiche fortuite, prevedendo clausole di recesso.

61.
    La Commissione osserva di aver così tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi del punto 2 dell'allegato B per adattarsi alle nuove condizioni giuridiche ed economiche. Rileva, a questo proposito, che spetta ad ogni operatore diligente limitare i propri danni. D'altro lato, ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale recesso anticipato dal contratto non avrebbe obbligato quest'ultima a ritirarsi dal mercato delle banane per cinque anni. Infatti, se la ricorrente avesse utilizzato la clausola di recesso prevista al punto 2 dell'allegato B, tutte le disposizioni contrattuali, compreso l'obbligo di ritiro dal mercato, sarebbero state cancellate.

62.
    Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene che giustamente si è limitata a compensare le perdite subite dalla ricorrente nel 1994 a seguito dell'esecuzione del contratto e il danno che sarebbe derivato dalla rescissione anticipata dal contrattonel 1995, pari a 1 000 000 USD. Tale compensazione avrebbe permesso alla ricorrente di superare le difficoltà che minacciavano la sua sopravvivenza. La Commissione aggiunge di aver persino fatto prova di generosità, dal momento che avrebbe potuto tener conto del fatto che il recesso era possibile fin dal 1994.

63.
    La Commissione precisa di non aver forzato la ricorrente a recedere effettivamente dal contratto in anticipo, ma che essa ha solamente ritenuto che l'esistenza di tale facoltà limitasse l'ampiezza delle misure da adottare per risolvere il caso di rigore eccessivo. Spetta unicamente alla ricorrente decidere se proseguire nell'esecuzione del contratto. Non si può quindi affermare che la Commissione abbia subordinato il riconoscimento dei casi di rigore eccessivo ad una condizione supplementare, relativa ad un obbligo per l'importatore di limitare l'obbligo di risarcimento della Comunità.

64.
    Infine, sarebbero irragionevoli gli argomenti invocati dalla ricorrente per dimostrare che le sue difficoltà sarebbero dipese dal passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 all'organizzazione comune dei mercati, conformemente alla condizione indicata nella sentenza T. Port. Avendo la ricorrente scelto di proseguire nell'esecuzione del contratto nonostante le nuove condizioni giuridiche ed economiche, occorrerebbe rilevare che le perdite da essa subite in seguito sono il risultato della propria decisione commerciale e, di conseguenza, che la condizione citata non era più soddisfatta.

65.
    Il Regno di Spagna e la Repubblica francese fanno valere sostanzialmente che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e che la decisione controversa è interamente conforme al disposto di tale articolo.

Giudizio del Tribunale

66.
    L'art. 30 del regolamento n. 404/93 attribuisce alla Commissione il potere di adottare specifiche misure transitorie per «agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del (...) regolamento a quello introdotto con il presente regolamento e soprattutto per superare particolari difficoltà» provocate da tale passaggio. Secondo una costante giurisprudenza, queste misure provvisorie sono destinate a far fronte alle turbative del mercato interno provocate dalla sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati e hanno lo scopo di permettere di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori dopo l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che hanno origine nelle condizioni dei mercati nazionali anteriori al regolamento n. 404/93 (v. ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, punti 46 e 47, sentenza della Corte T. Port, punti 34 e 36, e sentenze del Tribunale 28 settembre 1999, causa T-254/97, Fruchthandelsgesellschaft/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61, e causa T-612/97, Cordis/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

67.
    La Corte ha affermato che la Commissione deve tenere in considerazione, al riguardo, la situazione degli operatori economici che hanno adottato, nell'ambito di una disciplina nazionale precedente il regolamento n. 404/93, un dato comportamento, senza potere prevedere le conseguenze di tale comportamento a seguito dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati (sentenza T. Port, punto 37).

68.
    La Corte ha tuttavia aggiunto che «qualora le difficoltà transitorie risultino da un comportamento degli operatori economici precedente l'entrata in vigore del regolamento [n. 404/93], è necessario che tale comportamento possa essere considerato normalmente diligente, sia in relazione alla disciplina nazionale precedente sia in relazione alla prospettiva di attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, nei limiti in cui gli operatori interessati ne abbiano avuto conoscenza» (sentenza T. Port, punto 41).

69.
    D'altra parte, occorre sottolineare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale tanto per determinare se siano necessarie misure transitorie (sentenze T. Port, punto 38, e Fruchthandelsgesellschaft/Commissione, citata, punto 67) quanto per decidere, se necessario, sul contenuto delle misure transitorie da adottare (sentenza T. Port, punto 42).

70.
    Occorre anche rilevare che l'art. 30 del regolamento n. 404/93 va interpretato restrittivamente in quanto deroga al regime generale applicabile (sentenza Cordis/Commissione citata, punto 39; ordinanza del presidente del Tribunale 21 marzo 1997, causa T-79/96 R, Camar/Commissione, Racc. pag. II-403, punti 46 e 47).

71.
    Nella fattispecie è pacifico che la ricorrente si trovava di fronte ad un caso di rigore eccessivo e che la Commissione era tenuta ad adottare misure transitorie allo scopo di risolverlo. Tuttavia, le parti sono in disaccordo, in primo luogo, sulla determinazione del concetto di rigore eccessivo e, in secondo luogo, sull'adeguatezza delle misure transitorie adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 tale da permettere alla ricorrente di far fronte a detto rigore.

72.
    Riguardo alla prima questione occorre rilevare che nessuno degli argomenti presentati dalla ricorrente permette di concludere che la Commissione ha oltrepassato i limiti del suo ampio potere discrezionale ritenendo che il caso di rigore eccessivo è costituito dal fatto che la ricorrente, prima di essere informata della creazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane, ha concluso un contratto contenente impegni di acquisto e una garanzia del livello dei prezzi che, a seguito della sua classificazione come operatore della categoria C, l'hanno esposta a perdite rilevanti, tali da mettere in pericolo l'insieme delle sue attività commerciali.

73.
    Anzitutto, non può essere accolta la tesi della ricorrente secondo cui le difficoltà da essa incontrate derivano dal fatto che, in mancanza di certificati d'importazione, essa non ha potuto commercializzare nella Comunità le quantità di banane previste nel contratto. Un'interpretazione talmente estensiva della nozione di difficoltà ai sensi della sentenza T. Port andrebbe infatti palesemente oltre lo scopo dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, che è di facilitare il passaggio all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane per le imprese che, in relazione a tale passaggio, abbiano incontrato problemi particolari e imprevedibili (sentenza Cordis/Commissione, citata, punto 34), non quello di garantire la perfetta esecuzione dei contratti di fornitura di banane conclusi in vigenza dei regimi nazionali precedenti a detta organizzazione.

74.
    Inoltre, la spiegazione data dalla ricorrente per dimostrare che le difficoltà da essa incontrate erano dovute al passaggio all'organizzazione comune dei mercati, conformemente alla condizione prevista dalla sentenza T. Port, non può essere accolta. L'art. 30 del regolamento 404/93 si riferisce infatti espressamente alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, la quale è stata fissata, in applicazione dell'art. 33, al 26 febbraio 1993. La ricorrente non può avvalersi di una situazione puramente ipotetica, ossia l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati a una data successiva, ignorando i termini chiari della disposizione di cui essa chiede l'applicazione.

75.
    Infine, non è dimostrato che la Commissione abbia applicato erratamente la condizione secondo cui l'importatore interessato deve aver provato la necessaria diligenza. E' vero che, come ha rilevato la ricorrente, tale condizione, secondo il punto 41 della sentenza T. Port, deve essere valutata tenendo conto del comportamento dell'importatore precedente all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93, di modo che la Commissione non potrebbe basare un rifiuto a riconoscere l'esistenza di un caso di rigore eccessivo sulla mancanza di diligenza da parte di esso successiva a tale entrata in vigore. Tuttavia, dalla decisione controversa emerge che la Commissione, in realtà, ha fatto valere contro la ricorrente considerazioni relative al comportamento mediamente diligente degli operatori economici solo in una fase successiva alla determinazione del contenuto delle misure transitorie da adottare per risolvere le difficoltà particolari da essa incontrate (v. in prosieguo i punti 76-83). Per tale motivo deve essere respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe subordinato il riconoscimento dei casi di rigore eccessivo ad una condizione non indicata dalla Corte nella sentenza T. Port.

76.
    Riguardo alla seconda questione, non risulta che la Commissione abbia oltrepassato i limiti dell'ampio potere discrezionale ad essa del pari riconosciuto per determinare il contenuto delle misure da adottare allo scopo di permettere agli operatori interessati di superare i casi di rigore eccessivo limitandosi ad attribuire alla ricorrente certificati d'importazione supplementari sino a concorrenza, da un lato, della perdita da essa subita nel 1994 a seguito dell'esecuzione del contratto e, dall'altro, dell'importo di 1 000 000 USD.

77.
    Occorre anzitutto rilevare che la ricorrente non mette in discussione la legittimità dell'articolo 2 della decisione controversa nella parte in cui compensa la perdita da essa subita nel 1994. Essa contesta tale disposizione solo nella misura in cui limita il risarcimento del danno da essa subito nel 1995 e negli anni successivi al rilascio di certificati d'importazione supplementari per un importo di 1 000 000 USD sostenendo, in sostanza, che essa, non era obbligata a rescindere il contratto per esserne svincolata nel 1995, avvalendosi della clausola di cui al punto 2 dell'allegato B del contratto.

78.
    Occorre poi respingere l'argomento della ricorrente secondo cui il punto 2 dell'allegato B del contratto avrebbe come scopo solo quello di coprire, per un importo pari a quello sopra indicato, la domanda di risarcimento che l'armatore della nave potrebbe presentare nei confronti della Consultban a causa della mancata esecuzione del contratto di noleggio. Solo nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale oltre che in udienza, la ricorrente ha fatto valere tale argomento. Essa non aveva mai contestato fino ad allora il fatto che tale clausola le permettesse comunque di rescindere il contratto mediante il pagamento alla Consultban di una penale di 1 000 000 USD.

79.
    Dato lo scopo dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 ed il fatto che tale articolo deve essere interpretato restrittivamente in quanto deroga al regime generale applicabile, va rilevato che la Commissione lo ha applicato correttamente ritenendo che le imponeva di compensare solo i costi che l'operatore interessato doveva sopportare per adattarsi alle nuove condizioni giuridiche.

80.
    Data tale situazione essa aveva fondate ragioni per tener conto del fatto che il punto 2 dell'allegato B del contratto permetteva alla ricorrente di rescinderlo anticipatamente, mediante il versamento alla Consultban di una somma di 1 000 000 USD. A tal proposito, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'utilizzo di tale clausola di rescissione non l'avrebbe costretta a ritirarsi dal mercato delle banane per cinque anni, essendo l'obbligo di ritiro dal mercato previsto solo nell'ipotesi della rescissione del contratto ai sensi dell'art. 4.1. Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente non aveva fatto valere tale argomento durante il procedimento amministrativo precedente l'adozione della decisione controversa, cosicché la legittimità di quest'ultima non può essere messa in discussione sulla base di detto argomento.

81.
    Allo stesso modo, la Commissione aveva fondate ragioni per ritenere che se la ricorrente si fosse comportata come un operatore di normale diligenza, essa, allo scopo di limitare i propri danni, avrebbe effettivamente rescisso il contratto per esserne liberata nel 1995 avvalendosi della clausola di cui al punto 2 dell'allegato B. E' pacifico infatti che la ricorrente nel 1994 aveva dovuto pagare alla Consultban la somma di 1 661 537 USD in applicazione della garanzia del livello dei prezzi, ossia una somma superiore alla penale di 1 000 000 USD prevista dalla disposizione di cui sopra, ed era assai verosimile che una somma superiore a taleimporto avrebbe dovuto del pari essere pagata in forza di tale garanzia anche per gli anni successivi.

82.
    Il criterio adottato dalla Commissione era tanto più ragionevole in quanto la ricorrente operava solo da poco tempo sul mercato delle banane e disponeva di una vasta gamma di attività collegate ad altri prodotti ortofrutticoli.

83.
    D'altra parte, tale criterio non può essere interpretato, contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, nel senso che la Commissione obbligava quest'ultima a porre effettivamente fine al contratto. Esso si basa unicamente sulla considerazione, pienamente giustificata, che non toccava alla Comunità sopportare le conseguenze della decisione commerciale della ricorrente di proseguire nell'esecuzione del contratto nonostante le perdite da essa derivanti.

84.
    Emerge da quanto precede che la Commissione, adottando l'art. 2 della decisione controversa, ha correttamente applicato l'art. 30 del regolamento n. 404/93.

85.
    Di conseguenza la prima parte del ricorso deve essere dichiarata infondata.

Sulla seconda parte del ricorso

Argomenti delle parti

86.
    La ricorrente contesta la legittimità della decisione controversa in quanto, secondo l'art. 1, n. 6, le quantità di banane importate nella Comunità per mezzo dei certificati di importazione supplementari non possono essere prese in considerazione per la determinazione delle sue quantità di riferimento totali per gli anni a venire.

87.
    Essa fa valere che aveva infatti il diritto di ottenere la compensazione integrale per il caso di rigore eccessivo che aveva affrontato e che tale riconoscimento non avrebbe l'effetto di attribuirle un indennizzo eccessivo.

88.
    Essa sostiene anche che l'art. 1, n. 4, secondo comma, della decisione controversa prevede che i certificati d'importazione supplementari siano prelevati dalle specifiche riserve previste nel contingente tariffario per i casi di rigore eccessivo. Precisa che il regolamento n. 2601/97 ha istituito tale riserva, che ammonta a 20 000 tonnellate e deve essere calcolata sul volume del contingente tariffario relativo all'importazione di banane paesi terzi e non tradizionali ACP disponibile ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 404/93. Tale riserva sarebbe quindi soggetta alle norme generali applicabili al contingente tariffario, compreso l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 404/93.

89.
    In udienza, la ricorrente si è avvalsa anche dell'art. 5, n. 3, punto b), del regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 404/93 con riguardo al regime d'importazionedelle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32). Da tale disposizione risulterebbe infatti che i certificati di qualsiasi natura, compresi quelli attribuiti in caso di rigore eccessivo, sono da prendere in considerazione per la determinazione delle quantità di riferimento.

90.
    Infine, nella replica, la ricorrente ha affermato che la Commissione avrebbe intenzione in realtà di attribuirle nuovamente lo status di nuovo operatore a partire dal 1999, il che comporterebbe la sua esclusione dal mercato delle banane.

91.
    La Commissione ricorda in che cosa consistesse il caso di rigore eccessivo a cui la ricorrente ha dovuto far fronte e ribadisce che le misure adottate nella decisione controversa compensano integralmente le perdite da essa subite per il passaggio all'organizzazione comune dei mercati. Essa rileva anche che i certificati accordati per compensare un caso di rigore eccessivo rivestono carattere eccezionale e per questo motivo si sottraggono alle norme generali applicabili ai certificati relativi al contingente tariffario generale. Essa afferma, a tal proposito, che il regolamento n. 2601/97 non prevede che le quantità importate in forza dei certificati rilasciati per compensare un caso di rigore eccessivo possano essere prese in considerazione per la determinazione delle quantità di riferimento. Infine, essa contesta l'argomento della ricorrente relativo al regolamento n. 2362/98.

92.
    Il Regno di Spagna afferma che la riserva specifica stabilita dal regolamento n. 2601/97 ha come solo scopo di mettere a disposizione della Commissione tonnellaggi destinati a risolvere casi di rigore eccessivo.

Giudizio del Tribunale

93.
    E' stato sopra dimostrato, nell'ambito dell'esame della prima parte del ricorso, che la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo ampio potere discrezionale ritenendo che la concessione alla ricorrente di certificati d'importazione supplementari sino a concorrenza, da un lato, delle perdite ad essa derivanti dall'esecuzione del contratto nel 1994 e, dall'altro, di un importo di 1 000 000 USD permetteva di risolvere il caso di rigore eccessivo che quest'ultima aveva dovuto affrontare.

94.
    In tali circostanze, non sarebbe stato affatto giustificato accordare alla ricorrente un qualsiasi vantaggio supplementare in applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, come il fatto di tener conto delle quantità di banane importate per mezzo dei certificati sopra citati nel determinare le quantità di riferimento relative ai contingenti tariffari per gli anni a venire.

95.
    In udienza la Commissione e la ricorrente hanno del resto ammesso che il caso di rigore eccessivo da quest'ultima sofferto avrebbe potuto essere compensato con la concessione di una somma di denaro forfettaria piuttosto che con l'attribuzione di certificati d'importazione supplementari.

96.
    Tali considerazioni non possono essere inficiate dall'argomentazione che la ricorrente trae dal regolamento n. 2601/97, il quale si limita a prevedere una riserva di 20 000 tonnellate per permettere l'adozione di misure transitorie allo scopo di risolvere casi di rigore eccessivo. Il fatto che l'art. 1 di tale regolamento preveda che questa riserva sia da calcolare sul volume del contingente tariffario di cui all'art. 18 del regolamento n. 404/93 non comporta in nessun modo che che le quantità concesse nell'ambito della riserva debbano essere necessariamente prese in considerazione per la determinazione delle quantità di riferimento per gli anni futuri.

97.
    L'argomento relativo al regolamento 2362/98, che la ricorrente ha fatto valere all'udienza, non può essere, dal canto suo, accolto. Tale regolamento è stato infatti adottato successivamente alla decisione controversa. Ora, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 230 CE), la legittimità dell'atto impugnato viene valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione (sentenza della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7; sentenze del Tribunale 15 gennaio 1997, causa T-77/95, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. II-1, punto 74, e 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 81).

98.
    Infine, per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe inteso in realtà attribuirle nuovamente lo status di nuovo operatore a partire dal 1999, è sufficiente rilevare che essa non è sostenuta da alcun elemento di prova.

99.
    Ne consegue che la seconda parte del ricorso è infondata e, pertanto, che il ricorso deve essere respinto integralmente.

Sulle spese

100.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni in tal senso della Commissione. Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del medesimo regolamento, il Regno di Spagna e la Repubblica francese, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della Commissione.

3)    Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.

García-Valdecasas
Lindh
Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.