Language of document : ECLI:EU:T:2013:267

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA SETTIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE

27 maggio 2013(1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-45/11,

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, e dal sig. P. Gentili, Avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. N. Steven e
L. Malferrari, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione C(2010) 7893 definitivo, del 10 novembre 2010, che ha respinto il rinvio alle autorità italiane competenti, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), l’esame dell’operazione di concentrazione tramite la quale Crédit Agricole acquisisce il controllo totale di Cassa di Risparmio della Spezia e di Agenzie Intesa San Paolo (Affaire COMP/M.5960 - Crédit Agricole/ Cassa di Risparmio della Spezia/Agenzie Intesa San Paolo).


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2013, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che essa rinunciava agli atti nella causa. Essa non si è pronunciata sulle spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 maggio 2013, la parte convenuta ha comunicato di avere preso atto della rinuncia agli atti nella causa e ha domandato che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Nella fattispecie, la parte convenuta, nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti, chiede che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare la parte ricorrente alle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SETTIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-45/11 è cancellata dal ruolo.

2)      La parte ricorrente sopporterà le spese.

Lussemburgo, 27 maggio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        A. Dittrich


1 Lingua processuale: l’italiano.