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Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 – Deutsche Lufthansa e a./Commissione

(Causa T-46/11)1

[«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci– Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) – Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania); Lufthansa Cargo AG (Francoforte sul Meno, Germania); e Swiss International Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente, S. Völcker, F. Louis, E. Arsenidou e A. Israel, poi S. Völcker e J. Orogolas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, S. Noë e N. von Lingen, poi S. Noë e A. Dawes, agenti, assistiti da J. Anderson, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento degli articoli da 1 a 4 della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo).

Dispositivo

Gli articoli da 1 a 4 della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) sono annullati per quanto riguarda la Deutsche Lufthansa AG, la Lufthansa Cargo AG e la Swiss International Air Lines AG.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Lufthansa, dalla Lufthansa Cargo e dalla Swiss International Air Lines.

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1 GU C 80 del 12.3.2011.