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Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 - British Airways / Commissione europea

(Causa T-48/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: K. Lasok, QC, R. O'Donoghue, barristers, e B. Louveaux, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accertato la partecipazione della ricorrente ad un'infrazione relativa alle commissioni riguardanti i sovrapprezzi e/o rimettere la questione alla Commissione affinché riconsideri la sua decisione nella parte riguardante tale aspetto;

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accertato che l'infrazione della ricorrente avrebbe avuto inizio il 22 gennaio 2001, sostituendo a tale data il 1° ottobre 2001, e/o rimettere la questione alla Commissione affinché riconsideri la propria decisione nella parte riguardante tale aspetto;

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accertato che le questioni attinenti a Hong-Kong, Giappone, India, Tailandia, Singapore, Corea e Brasile costituiscono violazione dell'art. 101 TFUE, dell'art. 53 SEE, nonché dell'art. 8 dell'accordo con la Confederazione svizzera e/o rimettere la questione alla Commissione affinché riconsideri la propria decisione nella parte riguardante tale aspetto;

annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata in considerazione dei singoli motivi elencati supra e/o nell'esercizio della competenza anche di merito di cui dispone il Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def., relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'art. 53 dell'accordo SEE, nonché dell'art. 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 - Trasporto aereo di merci), con riguardo al coordinamento di una serie di elementi delle tariffe applicate ai servizi di trasporto aereo di merci nelle: 1) rotte tra aeroporti all'interno del SEE; 2) rotte tra aeroporti siti nell'Unione europea e aeroporti siti al di fuori del SEE; 3) rotte tra aeroporti siti in paesi SEE non membri della UE e paesi terzi; nonché rotte tra aeroporti UE e Svizzera. L'intesa accertata dalla decisione attiene ai sovrapprezzi per i carburanti, ai sovrapprezzi per i dispositivi sicurezza, al pagamento di commissioni sui sovrapprezzi agli agenti nel settore del trasporto merci.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi:

1.    Con il primo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di manifesti errori di valutazione nonché insufficiente motivazione in quanto la Commissione non avrebbe fornito prove sufficientemente precise in merito alla partecipazione della ricorrente all'intesa avente ad oggetto il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, ignorando, al tempo stesso, le prove significative in suo possesso idonee a provare il contrario.

2.    Con il secondo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di un manifesto errore di valutazione nonché la violazione dell'onere, incombente alla convenuta, di dimostrare, in modo giuridicamente valido, il momento iniziale della pretesa infrazione. A tal riguardo la ricorrente rileva che:

gli elementi probatori forniti non soddisfano i criteri di precisione e di concordanza per quanto attiene alla durata dell'infrazione;

l'accertamento operato dalla Commissione con riguardo alla data di inizio dell'infrazione è in contrasto con il principio in dubio pro reo.

3.    Con il terzo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di errori di diritto e di fatto nonché di manifesti errore di valutazione, considerato che la Commissione non era competente ad applicare l'art. 101 TFUE e/o l'art. 53 SEE con riguardo alla normativa in materia di trasporto aereo e ai regimi amministrativi vigenti in Hong-Kong, Giappone, India, Tailandia, Singapore, Corea e Brasile, e/o ha omesso di esercitare le proprie competenze nel rispetto del principio di cortesia internazionale e/o ha omesso di tener debitamente conto di tale principio nell'esercizio dei propri poteri.

4.    Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità, del principio di corrispondenza tra offesa e pena nonché del principio di parità di trattamento, in quanto l'ammenda inflitta alla ricorrente risulta sproporzionata rispetto alla gravità della violazione. A tal riguardo, la ricorrente deduce che:

nel caso di una violazione di natura oggettiva, la Commissione deve tener conto della "natura" nonché della "capacità" nel rispettivo mercato e contesto economico, valutandone e calibrandone la gravità;

nella specie, alla luce di un attento esame, sussistevano consistenti ragioni per considerare la violazione della ricorrente meno grave di quanto la Commissione abbia ritenuto applicando i propri coefficienti moltiplicatori di gravità.

5.    Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità nella parte in cui ha aumentato del 16% l'importo di base dell'ammenda al fine di garantire un effetto dissuasivo.

6.    Con il sesto motivo la ricorrente deduce la sussistenza di un errore di diritto e di fatto nonché di manifesti errori di valutazione e la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e/o di parità di trattamento nonché della comunicazione relativa alla clemenza, nella parte in cui la Commissione ha concesso alla ricorrente, per motivi di clemenza, la riduzione minima, pur essendo essa stata la prima impresa ad aver chiesto una riduzione dell'ammenda in base alla comunicazione relativa alla clemenza.

7.    Con il settimo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di un manifesto errore di valutazione nonché la violazione del principio di parità di trattamento e del principio di proporzionalità, per non aver la Commissione concesso una riduzione dell'ammenda alla luce dell'esistenza di circostanze attenuanti, considerato che la Commissione non ha tenuto conto nello stesso modo del fatto che la ricorrente ha svolto un ruolo limitato nell'infrazione e non ha partecipato a tutti i suoi elementi costitutivi.

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