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Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 - Italia/Commissione

(Causa T-45/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la Decisione della Commissione 10.11.2010 C (2010) 7893 definitivo, notificata alla Repubblica italiana con nota 11.11.2010 SG-Greffe (2010) D/18018, che respinge il rinvio del caso COMP/M.5960 - Crédit Agricole/Cassa di Risparmio della Spezia/Agenzie Intesa Sanpaolo.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione che ha respinto la richiesta dell'Autorità italiana della concorrenza di rinvio, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), dell'operazione di concentrazione notificata alla Commissione, tramite la quale Crédit Agricole S.A. acquisisce, attraverso la controllata Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., il controllo esclusivo di Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., attualmente controllata da Intesa Sanpaolo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 139/2004, nella misura in cui la Commissione avrebbe ritenuto tardiva e non motivata la richiesta di rinvio.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, n. 2, lett. a) e b) e n. 3, comma 1, lett. b, e comma 2 del Regolamento (CE) n. 139/2004, nonché su di un difetto di motivazione.

Si afferma a questo riguardo che la Commissione ha erroneamente dato rilievo al fatto che dopo la concentrazione le quote di mercato non sarebbero mutate. Infatti, Crédit Agricole conseguirà tale quote per concentrazione e non, come Intesa Sanpaolo ante concentrazione, per espansione interna. Vi era quindi incidenza sul mercato provinciale dei servizi bancari al dettaglio.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, n. 2, lett. a) e b) e n. 3, comma 1, lett. b, e comma 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004, nonché su di un difetto di motivazione.

Considera la ricorrente che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il mercato provinciale dei servizi bancari esiste: gli utenti di tali servizi, infatti, non sono propensi a spostarsi, e vi sono difficoltà per altri operatori ad entrare in un mercato provinciale saturo. Esisteva dunque il mercato ristretto non costituente parte sostanziale del mercato comune.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, n. 2, lett. a) e b) e n. 3, comma 1, lett. b, e comma 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004, nonché su di un difetto di motivazione.

Su questo punto, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha tenuto conto del procedimento di inottemperanza aperto dall'Autorità Garante della Concorrenza contro Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo, che quindi dovevano essere considerate, ai fini dell'incidenza sul mercato, parti correlate e non concorrenti.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli art. 1 e 9, nn. 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 139/2004 e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La ricorrente considera che la concentrazione non era di rilevanza comunitaria e che l'Autorità Garante della Concorrenza era meglio posizionata per conoscerne. Per lo meno, la Commissione avrebbe dovuto rinviare la parte dell'operazione che toccava i mercati provinciali menzionati nella decisione.

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