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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 marzo 2022 – CM / KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

(Causa C-185/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: CM

Convenuto: KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 157 TFUE, nonché gli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 4, prima frase, della direttiva 2006/54/CE 1 debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale di un contratto collettivo la quale prevede la corresponsione di maggiorazioni per il lavoro straordinario per le sole ore di lavoro eccedenti l’orario normale di un lavoratore a tempo pieno implica una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale.

2.    Qualora la Corte fornisca una risposta affermativa alla prima questione:

a)    Se l’articolo 157 TFUE, nonché gli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 4, prima frase, della direttiva 2006/54/CE debbano essere interpretati nel senso che, in un caso del genere, per stabilire se la disparità di trattamento danneggi un numero notevolmente più elevato di donne che di uomini, non è sufficiente accertare una significativa prevalenza, tra i lavoratori a tempo parziale, di donne rispetto agli uomini, ma deve altresì risultare che tra i lavoratori a tempo pieno siano presenti molti più uomini o che la percentuale di uomini sia notevolmente più elevata.

b)    Oppure, se possa trarsi una diversa conclusione, anche con riguardo all’articolo 157 TFUE e alla direttiva 2006/54/CE, dalle osservazioni della Corte nella sentenza del 26 gennaio 2021, C-16/19, EU:C:2021:64, [Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krakowie] 1 punti da 25 a 36, secondo cui anche una differenza di trattamento che si verifica all’interno di un gruppo di persone disabili può rientrare nella «nozione di discriminazione» di cui all’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE 2 .

3.    Qualora la Corte fornisca una risposta alla prima questione in senso affermativo e alla seconda questione sub a) e b) nel senso che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, potrebbe affermarsi che la disparità di trattamento nella retribuzione danneggi un numero notevolmente più elevato di donne che di uomini, se l’articolo 157 TFUE, nonché gli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 4, prima frase della direttiva 2006/54/CE debbano essere interpretati nel senso che può costituire una finalità legittima il fatto che le parti di un contratto collettivo, pur perseguendo, da un lato, mediante una normativa, quale quella di cui alla prima questione, lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal disporre il lavoro straordinario e di ricompensare con una corrispondente maggiorazione il ricorso ai lavoratori oltre la misura concordata, abbiano però altresì l’obiettivo di evitare un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno rispetto a quelli a tempo parziale, prevedano pertanto che le maggiorazioni siano dovute solo per il lavoro straordinario prestato in eccesso rispetto all’orario mensile di un lavoratore a tempo pieno.

4.    Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE 1 debba essere interpretata nel senso che una normativa nazionale del contratto collettivo, la quale prevede la corresponsione di maggiorazioni per il lavoro straordinario per le sole ore di lavoro eccedenti l’orario normale di un lavoratore a tempo pieno, implica una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale.

5.    Qualora la Corte fornisca una risposta affermativa alla quarta questione: se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE debba essere interpretata nel senso che può costituire una ragione obiettiva il fatto che le parti di un contratto collettivo, pur perseguendo, da un lato, mediante una normativa, quale quella di cui alla quarta questione, lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal disporre il lavoro straordinario e di ricompensare con una corrispondente maggiorazione il ricorso ai lavoratori oltre la misura concordata, abbiano però altresì l’obiettivo di evitare un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno rispetto a quelli a tempo parziale, prevedano pertanto che le maggiorazioni siano dovute solo per il lavoro straordinario prestato in eccesso rispetto all’orario mensile di un lavoratore a tempo pieno.

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1     Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

1     Sentenza del 26 gennaio 2021 (C 16/19, EU:C:2021:64).

1     Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

1     Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).