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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts München (Germania) l’11 marzo 2022 – SO / Scalable Capital GmbH

(Causa C-189/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgerichts München

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SO

Resistente: Scalable Capital GmbH

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 82 del regolamento generale sulla protezione dei dati 1 debba essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento del danno, anche nell’ambito della quantificazione della sua entità, non ha carattere sanzionatorio e non ha, in particolare, una funzione dissuasiva generale o speciale, bensì solo una funzione indennitaria e, se del caso, satisfattiva.

2.a    Se debba ritenersi, ai fini della quantificazione del diritto al risarcimento del danno immateriale, che il diritto al risarcimento abbia anche una funzione satisfattiva individuale – intesa, nel caso in esame, come la persistenza, nella sfera privata della persona lesa, dell’interesse a vedere perseguita la condotta che ha cagionato il danno – oppure se tale diritto abbia una mera funzione indennitaria – intesa, nel caso in esame, come la funzione di compensare i pregiudizi subiti.

2.b.1.        Qualora si ammetta che il diritto al risarcimento del danno immateriale abbia una funzione tanto indennitaria quanto satisfattiva, se ai fini della sua quantificazione debba ritenersi che la funzione indennitaria abbia, rispetto alla funzione satisfattiva, una priorità strutturale o almeno derivante dal rapporto tra regola ed eccezione. Se ciò implichi che la funzione satisfattiva sia ipotizzabile solo in caso di lesioni caratterizzate da dolo o colpa grave.

2.b.2.        Ove il diritto al risarcimento del danno immateriale non abbia una funzione satisfattiva: se nella sua quantificazione solo le violazioni dei dati commesse con dolo o colpa grave rivestano un’importanza supplementare nella valutazione dei fattori che hanno contribuito alla causazione dell’evento dannoso.

Se, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno immateriale, occorra ammettere l’esistenza di un rapporto di priorità strutturale o almeno di regola ed eccezione, nel quale il pregiudizio risultante da una violazione dei dati ha un’importanza minore rispetto al dolore e al pregiudizio correlati ad una lesione personale.

Se il giudice nazionale, in caso di riconoscimento della sussistenza di un danno, in considerazione della non gravità dello stesso, abbia la facoltà di accordare un risarcimento di entità sostanzialmente modica che possa essere pertanto, in base alle circostanze, considerato meramente simbolico dalla parte lesa o in generale.

Se, ai fini della valutazione delle conseguenze del risarcimento del danno immateriale, debba ritenersi che il furto di identità di cui al considerando 75 del regolamento generale sulla protezione dei dati si verifichi solo nel caso in cui l’autore del reato abbia effettivamente assunto l’identità dell’interessato, sostituendosi a quest’ultimo in qualsiasi modo, oppure se un simile furto di identità si verifichi già per effetto della disponibilità medio tempore, da parte degli autori del reato, di dati che rendono identificabile l’interessato.

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1     Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU. 2016, L 119, pag. 1).