Language of document : ECLI:EU:F:2010:83

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

8 luglio 2010


Causa F‑17/08


Andrzej Wybranowski

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Valutazione della prova orale — Bando di concorso EPSO/AD/60/06 — Motivazione — Competenze della commissione giudicatrice — Valutazione dei candidati»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Wybranowski chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del 20 dicembre 2007 di non iscriverlo nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/60/06.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Applicazione dei criteri di valutazione e della loro ponderazione

(Statuto dei funzionari, allegato III)

2.      Funzionari — Assunzione — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Valutazione delle attitudini dei candidati

(Statuto dei funzionari, allegato III)

3.      Funzionari — Concorso — Commissione giudicatrice — Rigetto della candidatura — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; allegato III, art. 6)

1.      La commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale per condurre i propri lavori. Pertanto, qualora il bando di concorso non preveda criteri di valutazione, essa può legittimamente fissare criteri del genere o, qualora il bando ne preveda, ma senza per questo menzionare la loro ponderazione rispettiva, determinare quest’ultima.

(v. punto 32)

Riferimento:

Corte: 26 febbraio 1981, causa 34/80 Authié/Commissione (Racc. pag. 665, punto 14)

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 1990, causa T‑115/89, González Holguera/Parlamento (Racc. pag. II‑831, pubblicazione per estratti, punto 53), e 14 luglio 1995, causa T‑291/94, Pimley-Smith/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑209 e II‑637, punto 48)

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, causa F‑127/07 Coto Moreno/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑295 e II‑A‑1‑1563, punto 47)

2.      Per quanto riguarda la valutazione delle qualità soggettive come l’«attitudine», la «motivazione» e la «capacità» dei candidati, la commissione giudicatrice, alla luce del suo ampio potere discrezionale, può legittimamente prendere in considerazione elementi specifici a ciascun candidato, che si tratti ad esempio di un’esperienza professionale ovvero di conoscenze linguistiche particolari.

La situazione di fatto dei candidati in possesso di un’esperienza professionale e di conoscenze linguistiche eccedenti quelle richieste dal bando di concorso non è paragonabile a quella degli altri candidati e, qualora la migliore valutazione dei primi sia la conseguenza, non dell’aggiunta da parte della commissione giudicatrice di un criterio non previsto dal bando di concorso, ma della presa in considerazione della capacità dei candidati di soddisfare i criteri previsti, tale valutazione non è soltanto conforme al principio della parità di trattamento, ma è per giunta imposta da quest’ultimo. Pertanto, la presa in considerazione dell’esperienza e della conoscenza di lingue diverse da quelle richieste dal bando di concorso non è discriminatoria.

(v. punti 54-56)

Riferimento:

Corte: 16 giugno 1987, causa 40/86, Kolivas/Commissione (Racc. pag. 2643, punto 11)

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 2005, causa T‑267/03, Roccato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1 e II‑1, punto 41), e 5 aprile 2005, causa T‑336/02, Christensen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑75 e II‑341, punto 25)

3.      L’obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per consentirgli di valutare la fondatezza della decisione e l’opportunità di agire in sede giurisdizionale per contestarne la legittimità e, dall’altro, a consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato.

Per quanto riguarda le decisioni prese da una commissione giudicatrice di concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto della segretezza che caratterizza i lavori della commissione giudicatrice. Tale principio, previsto dall’art. 6 dell’allegato III dello Statuto, permette di garantire l’indipendenza e l’obiettività dei lavori della commissione giudicatrice mettendola al riparo da tutte le ingerenze e pressioni esterne, sia che provengano dalle istituzioni stesse, dai candidati interessati o da terzi.

La decisione della commissione giudicatrice di non ammettere un candidato alle prove è la conseguenza dell’applicazione, al suo atto di candidatura, di criteri di valutazione obiettivi fissati dal bando di concorso o precisati dalla commissione giudicatrice stessa. Alla luce di tali decisioni, anche se la commissione giudicatrice, in concorsi a forte partecipazione, può limitarsi in una prima fase a comunicare ai candidati solo i criteri e i risultati della selezione, essa è tenuta, successivamente, a fornire ai candidati che lo richiedano una spiegazione individuale che precisi i motivi per i quali non sono stati ammessi a concorrere.

La decisione con la quale la commissione giudicatrice constata l’insuccesso di un candidato ad una prova è, per contro, l’espressione delle valutazioni di natura comparativa ad opera della commissione giudicatrice. Tenuto conto della segretezza che deve caratterizzare i lavori della commissione giudicatrice e alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone una commissione giudicatrice per valutare i risultati delle prove di un concorso, quest’ultima non può pertanto essere tenuta, nel motivare l’insuccesso di un candidato ad una prova, a precisare le risposte del candidato che sono state ritenute insufficienti o a spiegare perché tali risposte sono state ritenute insufficienti. Pertanto, la comunicazione dei punteggi conseguiti nelle diverse prove costituisce, in linea di principio, una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice.

Tuttavia, la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice e l’ampio potere discrezionale di cui dispone quest’ultima non implicano che i candidati ad un concorso che ne fanno domanda non possano, se del caso, ottenere la comunicazione dei punteggi conseguiti per ciascuno dei criteri di valutazione della prova orale menzionati nel bando di concorso.

Quando sia stata sollecitata da un candidato, la comunicazione dell’informazione necessaria a soddisfare l’obbligo di motivazione deve, in linea di massima, intervenire prima della scadenza del termine previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Tuttavia, qualora un principio di motivazione sia stato fornito al candidato prima della presentazione del suo ricorso, la commissione giudicatrice può integrare in corso di causa l’informazione inizialmente fornita e rendere così senza oggetto un motivo relativo alla carenza di motivazione.

(v. punti 94, 95 e 97-100)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 27); 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punti 24, 30 e 31), e 23 settembre 2004, causa C‑150/03 P, Hectors/Parlamento (Racc. pag. I‑8691, punto 39)

Tribunale di primo grado: González Holguera/Parlamento, cit., punto 43; 21 maggio 1992, causa T‑55/91, Fascilla/Parlamento (Racc. pag. II‑1757, punto 35); 6 novembre 1997, causa T‑71/96, Berlingieri Vinzek/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑921, punto 79); 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73, punto 82); 25 giugno 2003, causa T‑72/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑169 e II‑861, punto 70), e 17 settembre 2003, causa T‑233/02, Alexandratos e Panagiotou/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑989, punti 30 e 31)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑73/06, Van Neyghem/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑441 e II‑A‑1‑2515, punto 78)