Language of document : ECLI:EU:F:2008:110

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

9 settembre 2008

Causa F‑18/08

Luis Ritto

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Assegno di famiglia – Manifesta irregolarità del versamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Ritto chiede l’annullamento della decisione della Commissione 14 maggio 2007, con cui egli è stato informato che a decorrere dal 1° settembre 2001 sarebbe stato privato dell’assegno di famiglia e che l’importo da lui percepito a tale titolo a partire da tale data avrebbe dato luogo a ripetizione ai sensi dell’art. 85 dello Statuto, decisione adottata unitamente alle decisioni della Commissione 1° e 21 giugno 2007, con cui sono state fissate le modalità di tale ripetizione, nonché l’annullamento della decisione della Commissione 7 novembre 2007, recante rigetto del suo reclamo diretto contro le decisioni summenzionate.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 85; allegato VII, art. 1, n. 3)

Risulta dall’art. 85, primo comma, dello Statuto che, perché possa ripetersi una somma versata indebitamente, è necessario fornire la prova o che il beneficiario avesse una conoscenza effettiva dell’irregolarità del pagamento, o che l’irregolarità fosse così evidente che il beneficiario non potesse non averne conoscenza. In mancanza di prova che il beneficiario avesse una conoscenza effettiva dell’irregolarità del versamento, vanno esaminate le circostanze in cui il versamento è stato effettuato al fine di stabilire se la detta irregolarità dovesse apparire con evidenza.

L’espressione «così evidente», che caratterizza l’irregolarità del versamento ai sensi dell’art. 85, primo comma, dello Statuto, significa non tanto che il beneficiario di pagamenti indebiti è dispensato da ogni sforzo di riflessione o di controllo, quanto che tale restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non sfugge ad un funzionario normalmente diligente.

La semplice lettura delle disposizioni dell’art. 1, n. 3, dell’allegato VII dello Statuto permette di rendere edotto qualsiasi funzionario, anche privo di formazione giuridica, del fatto che il diritto all’assegno di famiglia è mantenuto alla sola condizione che i redditi da lavoro del coniuge non superino un certo limite. D’altro canto, un funzionario di livello gerarchico elevato, in possesso di una notevole anzianità e di esperienza, è necessariamente al corrente delle conseguenze del superamento del massimale di cui all’art. 1, n. 3, dell’allegato VII dello Statuto.

Il fatto di aver debitamente comunicato ogni anno i documenti giustificativi dei redditi da lavoro del coniuge all’amministrazione non dispensa il funzionario dal constatare, per conto proprio, che tali redditi eccedono il massimale di cui all’art. 1, n. 3, dell’allegato VII dello Statuto. In ogni caso, il fatto che l’amministrazione abbia commesso un errore o una negligenza è ininfluente sull’applicazione dell’art. 85 dello Statuto, il quale presuppone appunto che l’amministrazione abbia commesso un errore procedendo al versamento irregolare. Infatti, non si tratta di stabilire se l’errore fosse o meno evidente per l’amministrazione, ma se esso fosse tale per l’interessato. Orbene, poiché il ricorrente ha, come ogni funzionario, un interesse personale a verificare i pagamenti che gli vengono mensilmente effettuati, la sua situazione non può essere paragonata a quella di un’amministrazione incaricata di provvedere al pagamento di migliaia di stipendi e indennità di ogni genere.

(v. punti 29-31, 34, 36, 39 e 40)

Riferimento:

Corte: 27 giugno 1973, causa 71/72, Kuhl/Consiglio (Racc. pag. 705, punto 11); 11 luglio 1979, causa 252/78, Broe/Commissione (Racc. pag. 2393, punti 11 e 13), e 11 ottobre 1979, causa 142/78, Berghmans/Commissione (Racc. pag. 3125, punto 9)

Tribunale di primo grado: 12 luglio 1990, causa T‑111/89, Scheiber/Consiglio (Racc. pag. II‑429, punto 43); 10 febbraio 1994, causa T‑107/92, White/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑143, punto 38); 24 febbraio 1994, causa T‑38/93, Stahlschmidt/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑227, punto 23); 5 novembre 2002, causa T‑205/01, Ronsse/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1065, punti 47‑49), e 15 luglio 2004, cause riunite T‑180/02 e T‑113/03, Gouvras/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑987, punti 76)