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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 – Proia / Commissione

(Causa F-61/15)1

(Funzione pubblica – Agente contrattuale – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Residenza abituale anteriore all’entrata in servizio – Periodo di studi seguito da un tirocinio e da contratti di lavoro in successione nello Stato del luogo della sede di servizio – Volontà presunta dell’agente interessato di spostare il centro permanente dei propri interessi sin dall’inizio dei suoi studi nello Stato del luogo della sede di servizio – Insussistenza)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Proia (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione, del 25 settembre 2014, che ha negato il beneficio dell’indennità di dislocazione al ricorrente.

Dispositivo

La decisione della Commissione europea del 25 settembre 2014 che ha negato al sig. Proia il beneficio dell’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea è annullata.

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Proia.

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1 GU C 221 del 06/07/2015, pag. 27.