Language of document : ECLI:EU:T:2009:365





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 settembre 2009 –
Lior / Commissione e Commissione / Lior

(cause riunite T‑192/01 e T‑245/04)

«Clausola compromissoria – Programmi Thermie e Altener II – Contratti relativi a progetti nell’ambito della promozione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico – Ricevibilità – Domanda di pagamento – Documentazione dei costi – Richiesta di rimborso degli anticipi erogati – Risarcimento danni»

1.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Persona giuridica [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 5, lett. b); regolamento del Consiglio n. 2137/85] (v. punti 213‑216, 229, 243)

2.                     Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di una clausola compromissoria – Contratti che concedono contributi finanziari comunitari per la realizzazione di progetti nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (Art. 238 CE) (v. punti 353, 408, 453, 456, 481, 523-525, 642‑643, 655, 664, 669‑670)

Oggetto

Due ricorsi ai sensi dell’art. 238 CE proposti rispettivamente dalla Lior GEIE e dalla Commissione riguardo a sette contratti conclusi tra la Commissione e la Lior nell’ambito del programma Thermie e ad un contratto concluso tra la Commissione e la Lior nell’ambito del programma Altener II.

Dispositivo

1)

La Lior GEIE è condannata a versare alla Commissione:

–        per il contratto Biogaz, il contratto Biomasse e il contratto Maxibrochure bioclimatique, EUR 6 156,75, più interessi a decorrere dal 28 febbraio 2002 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nel febbraio 2002 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a partire dal 1° gennaio 2003;

–        per il contratto Biomasse, EUR 16 325,11, più interessi a decorrere dal 30 giugno 2002 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nel giugno 2002 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003;

–        per il contratto Wind Energy, EUR 3 980, più interessi a decorrere dal 15 gennaio 2002 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nel gennaio 2002 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003;

–        per il contratto Transport, EUR 36 000, più interessi a decorrere dal 31 agosto 2001 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nell’agosto 2001 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003;

–        per il contatto Photovoltaïque, EUR 36 000, più interessi a decorrere dal 31 agosto 2001 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nell’agosto 2001 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo fino al 31 dicembre 2002 e di tre punti e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2)

La Lior è condannata a versare alla Commissione, per il contratto Agores, EUR 32 800, più interessi a decorrere dal 28 febbraio 2003 fino alla data del completo pagamento ad un tasso pari a quello applicato nel febbraio 2003 dalla Banca centrale europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro aumentato di un punto e mezzo.

3)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda della Commissione nella causa T‑245/04, diretta alla condanna in solido della Lior International NV al pagamento delle somme dovute dalla Lior.

4)

La Lior è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese attinenti al procedimento principale nelle cause riunite T‑192/01 e T‑245/04, un quarto delle spese della Commissione attinenti a tale procedimento.

5)

La Lior è condannata a sopportare tutte le spese del procedimento sommario nella causa T‑192/01 R.

6)

La Commissione sopporterà i tre quarti delle proprie spese attinenti al procedimento principale nella causa T‑192/01 e i tre quarti delle proprie spese attinenti al procedimento avviato contro la Lior nella causa T‑245/04.

7)

La Commissione sopporterà le proprie spese attinenti al ricorso contro la Lior International nella causa T‑245/04.

8)

La Lior International sopporterà le proprie spese.