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Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2017 – Germania / Commissione

(Causa T-97/09)1

(«Ricorso di annullamento – FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente M. Lumma, C. Blaschke e T. Henze, successivamente T. Henze e J. Möller, agenti, assistiti da C. von Donat, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte, A. Steiblytė e B.-R. Killmann, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J.  Rodríguez Cárcamo, avvocato, successivamente A. Rubio González, abogado del estado, e infine V. Ester Casas, agente), e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente C. Wissels e Y. de Vries, successivamente J. Langer e B. Koopman, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2008) 8465 final della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in favore di un programma operativo nella regione interessata dall’obiettivo n. 1 del Land Sassonia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999), accordato dalle decisioni C(94) 1939/4 della Commissione, del 5 agosto 1994, C(94) 2273/4 della Commissione, del 22 agosto 1994, e C(94) 1425 della Commissione, del 6 settembre 1994.

Dispositivo

La decisione C(2008) 8465 final della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in favore di un programma operativo nella regione interessata dall’obiettivo n. 1 del Land Sassonia nella Repubblica federale di Germania (1994-1999), accordato dalle decisioni C(94) 1939/4 della Commissione, del 5 agosto 1994, C(94) 2273/4 della Commissione, del 22 agosto 1994, e C(94) 1425 della Commissione, del 6 settembre 1994, è annullata.

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.

Il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 129 del 6.6.2009.