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Sentenza del Tribunale 19 giugno 2015 – Z / Corte di giustizia

(Causa T-88/13 P)1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica – Istanza di ricusazione di un giudice – Riassegnazione – Interesse del servizio – Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego –Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia (Rappresentante: A. Placco, agente)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia (F-88/09 e F-48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171), diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), Z/Corte di giustizia (F-88/09 e F-48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171), è annullata nella parte in cui respinge in quanto inconferente il motivo, presentato nella causa F-48/10, vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità con i poteri di nomina nonché dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione.

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

Il ricorso nella causa F-48/10 è respinto nella parte in cui era fondato sul motivo vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità con i poteri di nomina nonché dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione.

Relativamente alle spese afferenti alla presente causa, Z sopporterà tre quarti delle spese sostenute dalla Corte di giustizia e tre quarti delle proprie spese e la Corte di giustizia sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute da Z.

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1 GU C 233 del 10.8.2013.