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Impugnazione proposta il 3 marzo 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 dicembre 2010 causa F-1/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-126/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    In ogni caso: annullare la sentenza impugnata, laddove, id est in parte qua, il giudice di primo grado: (a) ha dichiarato irricevibili alcune delle domande (in appresso, "domande de quibus") inoltrate dal ricorrente nel giudizio di primo grado della causa de qua (d'ora in avanti, "giudizio di primo grado de quo"), (b) ha respinto alcune delle altre domande de quibus allegando che fossero strettamente connesse a quelle ritenute irricevibili, (c) ha condannato il ricorrente a sopportare le spese, da lui sostenute, nel giudizio di primo grado de quo (d'ora in avanti, "spese de quibus").

-    Dichiarare che tutte le domande de quibus erano ricevibili in toto e senza eccezione alcuna.

-    In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna quelle domande de quibus ritenute irricevibili dal giudice di primo grado ovvero da questo reiette, insomma in modo tale che tutte le domande de quibus, da intendersi qui espressamente riprodotte per ogni effetto di legge, risultino accolte dal giudice sulla base del combinato disposto della sentenza impugnata, nella parte in cui rimarrà in auge, e di quella emanando da codesto giudice d'appello.

-    Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa per cui è appello in tutti i gradi finora esperiti.

-     In via subordinata: rinviare la causa per cui è appello al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito a quelle domande de quibus che sono state illegittimamente dichiarate irricevibili dal giudice di primo grado ed altresì a quelle domande de quibus che sono state illegittimamente respinte da quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 14 dicembre 2010. Questa sentenza ha respinto parzialmente un ricorso avente per oggetto l'annullamento della decisione che ha rifiutato il rimborso all'aliquota normale di diverse spese mediche e di quella che ha rifiutato il rimborso complementare, vale a dire al 100%, delle medesime spese mediche, nonché la condanna della Commissione a versare al ricorrente una certa somma per le spese mediche che gli sarebbero dovute.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull'illegittimità delle statuizioni nella sentenza impugnata inerenti "l'oggetto del ricorso" e di quelle inerenti le "eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione"

Secondo motivo, vertente sulle erronee, false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione degli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, nonché sull'illogico discostamento dalla giurisprudenza in merito.

Terzo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione, anche per carenza d'istruttoria, travisamento e snaturamento dei fatti, nonché delle domande de quibus.

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