Language of document : ECLI:EU:T:2007:164

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

7 giugno 2007 (*)

«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Direttiva 98/37/CE – Ricevibilità – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi»

Nel procedimento T‑346/06 R,

Industria Masetto Schio Srl (IMS), con sede in Schio (Italia), rappresentata dagli avv.ti F. Colonna e T. Romolotti,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. Zadra e dalla sig.ra D. Lawunmi, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione del parere della Commissione 6 settembre 2006 C (2006) 3914, concernente un provvedimento di divieto adottato dalle autorità francesi relativo ad alcune presse meccaniche della marca IMS,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo, fatti all’origine della controversia e procedimento

1        L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207, pag. 1), applicabile alla presente fattispecie, dispone che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica tale direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

2        L’art. 4, n. 1, della direttiva 98/37 prevede che «gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della […] direttiva».

3        L’art. 7, n. 1, della direttiva 98/37 dispone che se uno Stato membro constata che talune macchine munite della marcatura «CE» oppure taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità, utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare le macchine o i componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato, la messa in servizio, oppure limitarne la circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura motivandone la decisione.

4        L’art. 7, n. 2, della direttiva 98/37 prevede che la Commissione consulti senza indugio le parti interessate. Se, dopo la consultazione, la Commissione constata che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l’iniziativa nonché gli altri Stati membri. Se la Commissione constata, dopo questa consultazione, che la misura è ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l’iniziativa nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al n. 1 è motivata da una lacuna delle norme, la Commissione adisce il comitato se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla ed avvia la procedura di cui all’art. 6, n. 1.

5        L’8 agosto 2001, la Repubblica francese notificava alla Commissione il decreto interministeriale 27 giugno 2001 relativo al divieto di immissione sul mercato e di utilizzo di talune presse per la lavorazione a freddo dei metalli della marca IMS, prodotte dalla richiedente (in prosieguo: «il decreto 27 giugno 2001»).

6        Il decreto 27 giugno 2001 ha vietato la messa in servizio e l’utilizzazione delle presse di marca IMS dei modelli P40VE, P40VEI, P50VE e P50VEI, già fabbricate, oggetto di attestati di certificazione CE rilasciati dall’Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti (ANCCP), fatto salvo il caso in cui siano state rese conformi, sulla base delle regole tecniche applicabili, alle attrezzature di lavoro introdotte dall’art. R. 233‑84 del codice del lavoro, nonché l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’utilizzazione delle presse IMS, dei modelli P40VE, P40VEI, P50VE e P50VEI oggetto di attestati di certificazione CE rilasciati dall’Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali (ICEPI).

7        Con decisione 4 dicembre 2002 il Conseil d’Etat (in prosieguo: il «Consiglio di Stato») annullava il decreto 27 giugno 2001.

8        Le autorità francesi indirizzavano alla Commissione in data 8 aprile 2005 una lettera in cui facevano presente quanto segue:

«[…] con lettera 2 marzo 2004, la Commissione europea ha informato le autorità francesi che era stato nominato un esperto indipendente per esaminare la conformità delle citate presse IMS. A seguito di tale esame una relazione peritale era attesa per l’aprile 2004.

Oggi, le autorità francesi si pregiano di sollecitare nuovamente la Commissione europea affinché venga effettivamente posto in essere il procedimento di consultazione previsto dall’art. 7 della direttiva [98/37].

3. L’urgenza della domanda

Le autorità francesi sottopongono all’attenzione della Commissione un nuovo elemento di fatto. Sebbene, infatti, la Commissione europea non abbia mai dato il suo parere in merito alla possibilità di considerare o no giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Francia nei confronti di talune presse della marca IMS, il detto fabbricante ha proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice nazionale competente sulla base di un illecito commesso dalla pubblica autorità.

In sede di trattazione di tale procedimento di salvaguardia (previsto dall’art. 7 della direttiva), le autorità francesi vogliono sottolineare di essersi sempre conformate, da un lato, alle disposizioni della direttiva [98/37] e, dall’altro, alle disposizioni previste dal Trattato dell’Unione europea. Per queste ragioni auspicano che il parere della Commissione europea possa essere loro trasmesso quanto prima.

4. Situazione problematica rispetto al diritto comunitario

Lo stato attuale di assenza di risposta da parte comunitaria pone le autorità francesi in una situazione di imbarazzo rispetto all’art. 226 del Trattato dell’Unione europea. Infatti, secondo tale articolo, solo la Commissione europea è responsabile per constatare la fondatezza di una misura di salvaguardia adottata da uno Stato membro.

Se del caso, qualora dovesse risultare che una clausola di salvaguardia non è giustificata, compete alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di abrogare il provvedimento nazionale, nonché fare ricorso al procedimento di infrazione previsto dall’art. 226 del Trattato dell’Unione europea.

Solo sulla base di questo procedimento, il fabbricante colpito da un provvedimento ingiustificato può dare corso a eventuali azioni giudiziarie allo scopo di ottenere il risarcimento del danno subito.

5. La responsabilità dello Stato francese

Al fine di consentire allo Stato francese di soddisfare i suoi obblighi in materia di sicurezza e salute delle persone, nonché di assicurargli il diritto di difesa nel ricorso interno sopra menzionato, le autorità francesi chiedono alla Commissione europea di voler trasmettere loro una copia della perizia circa la valutazione della conformità di talune presse meccaniche della marca IMS».

9        La Commissione ha proceduto all’esame di tali provvedimenti e, pur respingendo diverse ipotesi di non conformità invocate dalle autorità francesi, a conclusione di tale esame, nel parere C (2006) 3914 emesso il 6 settembre 2006 (in prosieguo: «l’atto controverso»), ha considerato che il decreto 27 giugno 2001 era in parte giustificato.

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2006, la richiedente ha proposto un ricorso inteso a sentir annullare l’atto controverso nonché un ricorso per risarcimento danni.

11      Con atto separato depositato presso la cancelleria il 18 gennaio 2007, la richiedente ha proposto la presente domanda di provvedimenti urgenti a norma dell’art. 242 CE, affinché fosse sospesa l’esecuzione dell’atto controverso.

12      La Commissione ha presentato osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti urgenti il 19 febbraio 2007 chiedendo il rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione e la condanna della richiedente alle spese.

13      Nel corso dell’udienza del 1° marzo 2007 sono state sentite le osservazioni orali delle parti.

14      A seguito dell’invito a presentare informazioni complementari circa l’urgenza, la richiedente ha dato seguito a tale richiesta con atto registrato in cancelleria il 9 marzo 2007.

15      La Commissione ha presentato osservazioni su tali informazioni complementari con atto registrato in cancelleria il 16 marzo 2007.

 In diritto

16      In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 225, n. 1, CE, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto innanzi ad esso impugnato.

17      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori debbano precisare l’oggetto della causa, i motivi dell’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

18      Secondo costante giurisprudenza, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanze del presidente della Corte 25 luglio 2000, causa C‑377/98 R, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑6229, punto 41, e 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73; ordinanza del presidente del Tribunale 16 febbraio 2007, causa T-310/06 R, Ungheria/Commissione, punto19).

19      Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che non vi è alcuna disposizione di diritto comunitario che gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23].

20      La presente domanda di provvedimento urgente va pertanto esaminata alla luce dei principi qui sopra ricordati.

 Sulla ricevibilità

 Sulla ricevibilità prima facie del ricorso principale

–       Argomenti delle parti

21      La Commissione sostiene che il ricorso di annullamento sul quale la presente domanda di provvedimento urgente si innesta è manifestamente irricevibile, in quanto l’atto controverso non è una misura produttiva di effetti giuridici vincolanti tale da incidere sugli interessi della richiedente modificandone in modo grave e manifesto la situazione giuridica.

22      La Commissione deduce inoltre che, ammesso che l’atto controverso sia tale da produrre siffatti effetti, la richiedente non sarebbe comunque direttamente interessata.

23      Infatti, la condizione relativa all’interesse diretto ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, richiede che i provvedimenti comunitari controversi producano direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e che non lascino alcun potere discrezionale ai destinatari dei detti provvedimenti che sono incaricati della loro esecuzione, avendo essi carattere meramente automatico e derivando dalla sola regolamentazione comunitaria senza intervento di altre norme intermedie.

24      Orbene, il meccanismo istituito con la direttiva 98/37 avrebbe, in particolare, secondo la Commissione, le seguenti caratteristiche.

25      In primo luogo, lo Stato membro che adotta misure ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 98/37 dovrebbe informarne la Commissione. Secondo la Commissione, la notifica di tali misure non è tuttavia una condizione sospensiva dei loro effetti. Una volta adottate, tali misure sarebbero di applicazione immediata nel territorio dello Stato membro che le ha adottate.

26      In secondo luogo, il procedimento previsto dalla direttiva 98/37 non prevederebbe alcun termine entro il quale la Commissione dovrebbe concludere l’esame della misura. Secondo la Commissione, questa sarebbe soltanto tenuta a constatare «immediatamente» se la misura che le è stata comunicata sia giustificata. Questa constatazione sarebbe possibile, dopo la consultazione prevista dall’art. 7, n. 2, soltanto non appena la Commissione disponesse di tutti gli elementi tecnici necessari.

27      In terzo luogo, secondo la Commissione, se quest’ultima ritiene che la misura non sia giustificata, è semplicemente tenuta ad informarne lo Stato membro interessato, affinché revochi la misura di cui trattasi, nonché la parte interessata, affinché disponga di un elemento supplementare che le consenta di impugnare il provvedimento dinanzi al giudice nazionale. Il parere della Commissione non sarebbe pertanto di per sé idoneo ad interrompere gli effetti del provvedimento nazionale.

28      In quarto luogo, la Commissione ritiene che se la misura è giustificata essa è semplicemente tenuta ad informare lo Stato membro interessato nonché tutti gli altri Stati membri affinché verifichino la necessità di adottare misure simili ai fini della tutela della sicurezza e della salute. Anche in questo caso, il parere della Commissione non sarebbe pertanto idoneo, di per sé, a produrre negli Stati membri effetti restrittivi sul commercio delle macchine di cui trattasi.

29      In quinto luogo, la Commissione deduce che il parere in forza del quale considera la misura giustificata non viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e non dà luogo tra gli Stati membri ad alcun meccanismo di reciproco riconoscimento della misura nazionale cui il parere si riferisce. Infatti, il parere di cui trattasi non sarebbe immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

30      La richiedente ritiene che il ricorso principale sia ricevibile.

–       Valutazione del giudice del procedimento sommario

31      Occorre evidenziare che, secondo una giurisprudenza consolidata, anche se è vero che il problema della ricevibilità del ricorso nel merito, in linea di principio, non deve essere esaminato nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa, tuttavia, perché la domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto sia dichiarata ricevibile, il richiedente deve dimostrare l’esistenza di taluni elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori al fine di evitare che esso possa ottenere, attraverso il provvedimento sommario, la sospensione dell’esecuzione di un atto che il giudice comunitario in seguito si rifiuterebbe di annullare, essendo stato il ricorso dichiarato irricevibile nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C‑329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I‑8343, punto 89; ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 2004, causa T‑37/04 R, Região autónoma dos Açores/Consiglio, non pubblicata in Raccolta, punto 108].

32      Siffatto esame di ricevibilità del ricorso principale è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento sommario [ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C‑300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e al./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 35; ordinanza Região autónoma dos Açores/Consiglio, punto 31 supra, punto 109].

33      Infatti, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori la ricevibilità del ricorso principale può essere valutata solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se la richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare a priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Il giudice del procedimento sommario è tenuto a dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso nel merito possa essere del tutto esclusa. Infatti, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché questa non è, prima facie, totalmente esclusa corrisponderebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale (ordinanze del presidente del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑342/00 R, Petrolessence e SG2R/Commissione, Racc. pag. II‑67, punto 17; 19 dicembre 2001, cause riunite T‑195/01 e T‑207/01 R, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑3915, punto 47, e Região autónoma dos Açores/Consiglio, punto 31 supra, punto 110).

34      Nel caso di specie la Commissione sostiene innanzitutto, in sostanza, che il ricorso principale è irricevibile, in quanto l’atto controverso è un suo parere con il quale prende posizione su una misura nazionale e tale atto non costituisce pertanto una decisione che produce effetti giuridici obbligatori.

35      Secondo la costante giurisprudenza costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna modificandone in modo grave e manifesto la situazione giuridica, (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e 22 giugno 2000, causa C‑147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑4723, punto 25). Per stabilire se un atto impugnato produca siffatti effetti occorre pertanto tener conto della loro sostanza. Invece, la forma in cui tali atti o decisioni sono adottati è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un’azione di annullamento (sentenza IBM/Commissione, già citata, punto 9).

36      Occorre a questo proposito rilevare anzitutto che l’atto di cui viene chiesta la sospensione è stato intitolato dalla Commissione «parere della Commissione».

37      Tuttavia, va rilevato che all’art. 7, n. 2, della direttiva 98/37, non viene usata la parola «parere» o un termine equivalente. Ivi viene per contro previsto che «se la Commissione constata, dopo questa consultazione, che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l’iniziativa nonché gli altri Stati membri».

38      Si deve sottolineare, poi, che al punto 1 dell’atto controverso la Commissione afferma che «dopo consultazione delle parti interessate è tenuta a pronunciarsi in merito alla giustificazione o meno dei provvedimenti in questione» e che «qualora il provvedimento sia ritenuto giustificato […] deve informare gli Stati membri affinché possano adottare ogni misura utile nei confronti dei macchinari in questione».

39      Alla luce di quanto sopra considerato, e tenuto conto della struttura e della finalità della direttiva 98/37, va osservato, da un lato, che la Commissione sembra, prima facie, avere l’obbligo e non la mera facoltà, in forza dell’art. 7 della direttiva 98/37, di pronunciarsi sulla misura nazionale notificatale. Dall’altro lato, va sottolineato che, prima facie, sembra altresì che la Commissione sia tenuta a pronunciarsi non già su un progetto di misura, ma su una misura nazionale che, essendo stata adottata da uno Stato membro, ha l’effetto di restringere la libera circolazione dei macchinari di cui trattasi.

40      Si deve peraltro ricordare che, in applicazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva 98/37, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica la direttiva non possano essere immessi sul mercato o messi in servizio se pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni.

41      Non è pertanto dato, prima facie, di escludere che, qualora la Commissione comunichi agli Stati membri l’atto con il quale constata che le macchine che costituiscono oggetto della misura nazionale pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, e ne informi gli altri Stati membri ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 98/37, spetti poi a questi ultimi adottare, conformemente all’art. 2, n. 1, e all’art. 7, n. 1, della direttiva 98/37, tutte le misure utili per ritirare le macchine o i loro componenti di sicurezza dal mercato, vietare la loro immissione sul mercato e la loro messa in servizio o restringerne la libera circolazione.

42      Non è pertanto possibile per il giudice del procedimento sommario escludere, in questa fase, che la constatazione da parte della Commissione che la misura nazionale adottata da uno Stato membro ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 98/37 è giustificata e la trasmissione di tale informazione agli altri Stati membri ai sensi dell’art. 7, n. 2, di tale direttiva modifichino in modo grave e manifesto la situazione giuridica del produttore delle macchine considerate dall’atto comunitario, impedendo che tali macchine possano essere messe in circolazione o in servizio sul mercato degli Stati membri destinatari di tale atto. Non può pertanto, prima facie, escludersi che l’atto della Commissione possa comportare effetti giuridici vincolanti per il produttore delle macchine considerate in tale atto.

43      Anche per il resto l’argomentazione della Commissione va disattesa.

44      La Commissione infatti, anzitutto, afferma che «la mancata adozione di misure simili da parte di uno Stato membro, a seguito della comunicazione del parere della Commissione, potrebbe costituire, certo, l’oggetto di una procedura per infrazione ex art. 226 del Trattato, ma per violazione delle disposizioni rilevanti della direttiva e non per violazione del suddetto parere».

45      Senza che si renda necessario pronunciarsi nell’ambito della presente domanda di provvedimenti urgenti sulla base giuridica idonea fondare una eventuale azione per inadempimento, basta rilevare che la Commissione ammette in tal modo che sugli altri Stati membri grava un obbligo a seguito dell’adozione del suo parere.

46      Va osservato poi che la circostanza secondo cui non si avrebbe riconoscimento reciproco della misura nazionale, come affermato dalla Commissione, attiene a prima vista al fatto che spetta a quest’ultima procedere alla valutazione della giustificazione della misura nazionale e che ad essa spetta, a seguito di tale esame, giudicare se esso è giustificato, in parte giustificato o ingiustificato.

47      La Commissione sostiene infine che il suo parere non sarebbe tale, di per sé, da interrompere gli effetti della misura nazionale notificatale ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 98/37, e che spetta all’impresa interessata rivolgersi al giudice nazionale per ottenere la revoca della misura. Se, prima facie, sembra che la Commissione non disponga di alcun potere che le consenta di pronunciare l’annullamento della misura nazionale, in quanto soltanto il giudice nazionale dispone di un siffatto potere, la Commissione non può tuttavia avvalersi di tale difetto di competenza per dimostrare l’assenza di carattere decisionale dell’atto con il quale si pronuncia sulla validità di una misura nazionale. Inoltre, non si può escludere, prima facie, che la Commissione possa anche dare corso ad un procedimento per inadempimento nei confronti di tale Stato membro se la misura controversa non venisse revocata o annullata a seguito del suo parere.

48      Si deve in secondo luogo esaminare se la richiedente abbia dedotto elementi che consentano di dimostrare, quantomeno prima facie, che non è da escludersi che sia legittimata ad agire in giudizio per ottenere l’annullamento parziale dell’atto controverso in applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE.

49      La Commissione sostiene infatti, in sostanza, da un lato, che sono soltanto le misure eventualmente adottate dagli Stati membri a poter incidere sugli interessi della richiedente e, dall’altro lato, che gli Stati membri disponevano di un margine di valutazione discrezionale per quanto riguarda l’attuazione dell’atto controverso.

50      L’interesse diretto del richiedente, quale condizione di ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, richiede che la misura comunitaria impugnata produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del richiedente e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, avente questa carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario sia rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che lo Stato membro deve intraprendere per dare esecuzione all’atto ha un carattere automatico o se comunque l’esito non è dubbio, allora l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se al contrario l’atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata e non l’atto in sé stesso (ordinanza del Tribunale 22 giugno 2006, causa T‑137/04, Mayer e a./Commissione, Racc. pag. II‑1825, punti 58 e 59).

51      Il fatto che l’atto della Commissione comporti misure nazionali di applicazione non sembra significare, prima facie, alla lettura delle disposizioni applicabili e contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, che gli Stati membri possano verificare la necessità di adottare misure simili alla misura di divieto giudicata giustificata dalla Commissione. Prima facie, sembra infatti che sia la Commissione a dover valutare la necessità di adottare siffatte misure e gli Stati membri abbiano in seguito l’obbligo di adottare le misure opportune che una siffatta constatazione comporta, e cioè, ritirare le macchine dal mercato e non consentire la loro immissione sul mercato o la messa in servizio qualora pregiudichino la sicurezza e la salute delle persone conformemente all’art. 2, n. 1, della direttiva 98/37.

52      Si deve pertanto constatare che, prima facie, non è da escludersi che gli Stati membri non dispongano di margini di manovra qualora siano destinatari di un atto con il quale la Commissione li informa, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 98/37, che una misura nazionale di divieto di immissione sul mercato o di messa in circolazione di talune macchine è giustificata o parzialmente giustificata. Prima facie, gli Stati membri destinatari sembrano disporre soltanto del potere di impedire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle macchine considerate dall’atto della Commissione che dichiara la misura nazionale giustificata.

53      Si deve, del resto, disattendere l’argomento della Commissione secondo il quale allo Stato membro che, per quanto riguarda le macchine che si trovano nel suo territorio, non dovesse constatare alcun pericolo in quanto il fabbricante ha, per esempio, apportato le modifiche necessarie, non competerebbe adottare misure di restrizione. A prima vista sembra infatti che lo Stato membro non possa far ritirare dal mercato e impedire la messa in circolazione e la messa in servizio di macchine che non sono oggetto dell’atto della Commissione.

54      Al termine di tale analisi, si deve rilevare che l’atto della Commissione sembra, prima facie, costringere gli Stati membri ai quali è rivolto a impedire l’immissione sul mercato nonché la messa in circolazione delle macchine nel territorio degli Stati membri nonché a ritirare le macchine presenti sul mercato. Prima facie, l’atto della Commissione sembra pertanto fare obbligo agli Stati membri di agire in un senso determinato, senza lasciare loro la possibilità di agire o di non agire in quanto le macchine vengono considerate dalla Commissione idonee a compromettere la salute e la sicurezza delle persone, degli animali o dei beni.

55      Prima facie, non è pertanto da escludersi che la richiedente sia direttamente interessata dall’atto controverso.

56      Si deve in terzo luogo ricordare che chi non è destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. 1963, pag. 195, in particolare pag. 220).

57      Poiché il parere della Commissione riguarda esplicitamente ed esclusivamente le macchine prodotte dalla richiedente, in quanto considera il decreto 27 giugno 2001 giustificato per quanto riguarda, da un lato, le presse P40VEI fabbricate prima del 4 agosto 2000 e dall’altro lato le presse P40VE e P50VE, si deve, prima facie, constatare che non è da escludersi che l’atto controverso la riguardi individualmente.

58      Non è pertanto da escludersi, prima facie, che la richiedente sia direttamente e individualmente interessata dall’atto controverso e che pertanto il ricorso principale sia ricevibile.

59      L’argomento della Commissione inteso a dimostrare la manifesta irricevibilità del ricorso principale va pertanto disatteso.

60      Ad abundantiam, va constatato che, nel ricorso principale, la richiedente ha proposto un ricorso per responsabilità sulla base dell’art. 235 CE e dell’art. 288, n. 2, CE. Orbene, sulla base degli elementi a disposizione del giudice del procedimento sommario, non vi è alcuna ragione per ritenere il presente ricorso irricevibile.

 Sulla ricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti

61      La Commissione considera che la richiedente non ha fornito, nella parte in fatto della domanda di provvedimenti urgenti, alcun elemento concreto che consenta al giudice del procedimento sommario di valutare la gravità e la natura irreparabile del danno, e tantomeno l’urgenza che giustificherebbe la concessione del richiesto provvedimento di sospensione.

62      La domanda, inoltre, non dimostrerebbe l’eventuale nesso di causalità tra l’asserito danno e gli asseriti effetti dell’atto controverso.

63      La domanda non soddisferebbe pertanto le condizioni di cui all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura.

64      Va ricordato che, a norma dell’art. 21, primo comma dello statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1 del regolamento di procedura, cui l’art. 104, n. 3, del medesimo regolamento fa rinvio, la domanda di provvedimenti urgenti deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa in modo da consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza altra informazione a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda risultino, quantomeno in modo sommario ma coerente e comprensibile, dal testo della domanda stessa (v. ordinanza del Tribunale 8 dicembre 2005, causa T‑91/04, Just/Commissione, Racc. FP pag. I‑A‑395 e II‑1801, punto 35, e la giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del presidente del Tribunale 17 febbraio 2006, causa T‑171/05 R II, Nijs/Corte dei conti, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

65      Si deve, da un lato, rilevare, nella fattispecie, che, se è vero che la domanda di provvedimento urgente è redatta in modo succinto, resta ciò non di meno che essa è comprensibile ed espone, anche se solo in modo sommario, il danno che il richiedente rischia di subire in ragione dell’atto controverso.

66      La richiedente sostiene infatti, in sostanza, che se gli Stati membri, in applicazione dell’atto controverso, dovessero adottare misure di restrizione o di divieto di messa in circolazione o di messa in servizio delle macchine considerate da tale decisione, ciò aggraverebbe le sue difficoltà finanziarie ripercuotendosi non soltanto sulla vendita delle sue macchine, ma anche sull’insieme della sua attività, la quale potrebbe essere pertanto gravemente compromessa.

67      Si deve d’altro lato rilevare, per quanto riguarda la prova del nesso di causalità tra il danno asserito e gli eventuali effetti dell’atto controverso, che si tratta di una questione attinente ad una valutazione degli argomenti dedotti dalla richiedente per quanto riguarda la dimostrazione della condizione relativa all’urgenza e non di un problema di ricevibilità della domanda di provvedimento urgente.

68      Si deve pertanto considerare che gli elementi dedotti nella sua domanda dalla richiedente forniscono una indicazione sufficientemente chiara e precisa del rischio di danno grave ed irreparabile che su di lei grava per effetto dell’atto controverso.

69      La domanda di provvedimenti urgenti è pertanto ricevibile.

 Nel merito

 Sul fumus boni iuris

–       Argomenti delle parti

70      Secondo la richiedente, poiché il Consiglio di Stato con decisione 4 dicembre 2002 ha annullato il decreto 27 giugno 2001, l’atto controverso è privo di ogni fondamento.

71      Secondo la Commissione, il decreto 27 giugno 2001 è stato annullato a causa di irregolarità del procedimento che ha portato alla sua adozione e non per motivi di merito. La Commissione, deduce, in sostanza, che continuava ad essere sempre tenuta a pronunciarsi sulle misure adottate dalle autorità francesi, nonostante tale annullamento da parte del Consiglio di Stato.

72      La Commissione considera che il procedimento di cui all’art. 7, n. 2, della direttiva 98/37 è, infatti, inteso a garantire un livello equivalente di tutela della salute e della sicurezza in tutta la Comunità. Esso consente, secondo la Commissione, di allertare gli Stati membri sugli eventuali pericoli che derivano dalla libera circolazione di macchine che hanno già costituito l’oggetto di una misura nazionale restrittiva giustificata nel merito. Ritiene che l’effetto utile di tale procedimento verrebbe messo a repentaglio se l’annullamento della detta misura da parte di un giudice nazionale per vizio di procedura dovesse necessariamente impedire alla Commissione di formulare il suo parere circa la misura di cui trattasi e di trasmetterlo a tutti gli Stati membri.

73      La Commissione aggiunge che l’art. 7 della direttiva 98/37 non le attribuisce peraltro la facoltà di esimersi dal pronunciarsi nel caso in cui, per quanto la misura nazionale notificata non produca più effetti, lo Stato membro interessato non abbia ritirato la notifica ed abbia persino ulteriormente chiesto alla Commissione di pronunciarsi.

74      Orbene, secondo la Commissione, con lettera 8 aprile 2005 le autorità francesi le hanno chiesto di adottare l’atto controverso nonostante la sentenza del Consiglio di Stato.

75      La Commissione sostiene infine che una decisione con la quale il giudice nazionale annulla una misura nazionale non può estendere i suoi effetti al punto da comportare automaticamente l’illegittimità di una misura comunitaria quale l’atto controverso, anche se questa è stata adottata in relazione alla misura nazionale.

–       Valutazione del giudice del procedimento sommario

76      Si deve rilevare che il decreto 27 giugno 2001 è stato annullato dal Consiglio di Stato con decisione 4 dicembre 2002.

77      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, le ragioni che hanno portato all’annullamento del decreto 27 giugno 2001 sembrano essere di scarsa importanza.

78      Si deve infatti sottolineare che le autorità francesi non hanno adottato un nuovo decreto confermativo delle valutazioni del decreto 27 giugno 2001 nei confronti delle macchine prodotte dalla richiedente quando invece, poiché l’annullamento del decreto 27 giugno 2001 era motivato da un vizio di procedura, nulla sembrava ostare, sulla base degli elementi versati agli atti, a che le dette autorità adottassero immediatamente una nuova misura al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori chiamati ad utilizzare tali macchine.

79      Orbene, se il procedimento previsto all’art. 7 della direttiva 98/37 presuppone che una misura nazionale sia stata notificata alla Commissione, il fatto che questa sia stata adita presuppone, prima facie, che tale misura sia ancora in essere nel momento in cui essa si pronuncia.

80      L’oggetto del procedimento previsto dalla direttiva 98/37 è, infatti, prima facie, quello di pronunciarsi sulla fondatezza di una misura nazionale, circostanza che presuppone che tale misura esista.

81      Prima facie, la Commissione non può trincerarsi dietro i motivi che hanno indotto un giudice nazionale ad annullare una decisione per decidere se tale misura esista ancora o no. Inoltre, non può escludersi che, in assenza del vizio di procedura che ha indotto il Consiglio di Stato ad annullare il decreto 27 giugno 2001, il tenore di quest’ultimo sarebbe stato diverso o che tale decreto sia anch’esso inficiato da un difetto di legittimità nel merito, indipendentemente dal vizio di procedura. Del resto, una siffatta situazione che vedrebbe la Commissione violare l’autorità di res iudicata di una decisione giudiziaria nazionale, creerebbe infatti, prima facie, una incertezza giuridica inammissibile.

82      Del resto, l’esistenza di una notifica del decreto 27 giugno 2001 non può, prima facie, essere sufficiente per far sussistere tale decreto o il suo contenuto dopo il suo annullamento. Infatti, a quanto pare, la Commissione non si pronuncia sulla notifica della misura, ma sulla misura propriamente detta.

83      Inoltre, in forza dell’art. 4, n. 1 della direttiva 98/37, gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza che rispondano ai requisiti della direttiva 98/37.

84      Nel caso di specie, poiché il decreto 27 giugno 2001 è stato annullato dal Consiglio di Stato e nessuna altra misura è stata adottata dalle autorità francesi, le macchine prodotte devono, a quel che sembra, ritenersi rispondere ai requisiti della direttiva 98/37, ai sensi dell’art. 4, n. 1 della direttiva medesima e, pertanto, beneficiano di una presunzione di conformità ai sensi dell’art. 5, n. 1 della direttiva 98/37. Prima facie, gli Stati membri non possono, quindi, vietare, restringere od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle dette macchine.

85      Orbene, prima facie, l’atto controverso sembra indurli a impedirne l’immissione sul mercato e la messa in servizio in assenza di qualsiasi misura nazionale di salvaguardia adottata nel quadro del procedimento di cui all’art. 7 della direttiva 98/37, il che, di primo acchito, appare in contrasto con il regime istituito da questa stessa direttiva.

86      Del resto, la motivazione dell’atto controverso appare manifestamente insufficiente per assicurare una esatta e corretta informazione a coloro cui esso è destinato.

87      L’atto controverso non menziona assolutamente l’annullamento da parte del Consiglio di Stato del decreto 27 giugno 2001. Una siffatta omissione è chiaramente tale da dare l’impressione che la misura sulla quale la Commissione si è pronunciata nel settembre 2006 sia sempre in vigore in Francia, mentre, a causa dell’annullamento deciso dal Consiglio di Stato il 4 dicembre 2002, essa è ritenuta non essere mai esistita.

88      Si deve infine sottolineare che il fatto che le autorità francesi abbiano chiesto nel 2005 alla Commissione di emettere un parere non sembra, a prima vista, autorizzarla a violare la decisione del Consiglio di Stato e le relative conseguenze sull’atto che giustifica il motivo per cui è stata adita ai sensi della direttiva 98/37. Tale domanda delle autorità francesi porta inoltre ad interrogarsi circa i motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare l’atto controverso oltre cinque anni dopo la notifica del decreto 27 giugno 2001, mentre tale decreto era stato annullato quattro anni prima dal Consiglio di Stato.

89      Dalla lettera indirizzata alla Commissione dalle autorità francesi in data 8 aprile 2005 sembra infatti, prima facie, risultare che la domanda di queste era essenzialmente motivata dall’auspicio di ottenere una decisione della Commissione al fine di rendere loro possibile difendersi in un procedimento per risarcimento danni promosso dalla richiedente nei loro confronti.

90      I motivi connessi con la sicurezza e la salute dei lavoratori invocati sia dalla Commissione nell’ambito del presente procedimento come pure dalle autorità francesi in tale lettera appaiono, infatti, poco comprensibili. In tal senso, da un lato, alla Commissione sono stati necessari più di cinque anni per adottare una decisione, il che appare poco compatibile con un siffatto obiettivo che sembra piuttosto richiedere misure urgenti. Dall’altro lato, le autorità francesi, da parte loro, non hanno adottato nuove misure di divieto nei confronti delle macchine della richiedente, nonostante il fatto che l’annullamento del decreto 27 giugno 2001 fosse stato motivato da un vizio di procedura e che, quindi, quand’anche una misura si fosse resa necessaria, nulla sembrava ostare a che esse la adottassero immediatamente al fine di assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori chiamati a utilizzare tali macchine.

91      Va inoltre sottolineato che la richiedente ha dedotto, nel corso dell’udienza, senza essere contraddetta dalla Commissione, che le macchine che erano state esaminate dalle autorità francesi e da queste considerate idonee a pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone avevano costituito oggetto di modifiche da parte dell’impresa francese che le aveva acquistate e che le disfunzioni rilevate su tali macchine non erano presenti sulle macchine al momento della loro vendita da parte della richiedente.

92      Tale argomento della richiedente, che non appare neanch’esso, prima facie, destituito di fondamento per quanto riguarda la valutazione della pertinenza delle constatazioni della Commissione quali risultano nell’atto controverso, richiede un esame che non può essere effettuato in questa fase dal giudice del procedimento sommario.

93      Alla luce di quanto precede gli argomenti di fatto e di diritto presentati dalla richiedente nell’ambito del primo motivo fanno insorgere, alla luce degli elementi di cui il giudice del procedimento sommario dispone, dubbi molto seri circa la legittimità dell’atto controverso. Ciò considerato, la presente domanda non può essere respinta per difetto di fumus boni juris, di modo che si deve quindi esaminare se integra il requisito relativo all’urgenza.

 Sull’urgenza

–       Argomenti delle parti

94      Nella sua domanda, la richiedente si è, in sostanza, limitata a sostenere che l’atto controverso potrebbe gravemente compromettere il proseguimento delle sue attività, se non addirittura impedirne la continuazione. Afferma, a tal riguardo, in sostanza, che oltre al danno finanziario diretto ed indiretto, di cui è già fin da ora vittima a causa del decreto 27 giugno 2001, potrebbe trovarsi a dover fronteggiare un peggioramento grave, se non addirittura fatale, della sua situazione finanziaria qualora gli Stati membri adottassero, in forza dell’atto controverso, misure che vietassero la messa in circolazione e in servizio delle macchine considerate nella detta decisione.

95      Nel corso dell’udienza la richiedente ha, in sostanza, precisato che non solo ciò si ripercuoterebbe sulle vendite delle presse considerate nell’atto controverso, ma, in una siffatta ipotesi, anche la reputazione delle sue macchine rischierebbe di essere gravemente compromessa, il che, tenuto conto che si tratta di una piccola impresa, potrebbe incidere gravemente sull’insieme delle sue attività e portarla pertanto al fallimento, alla luce della sua attuale situazione finanziaria.

96      La richiedente ha altresì affermato, nel corso dell’udienza, che, per di più, si esponeva al rischio di dover fare fronte ad azioni per risarcimento danni di suoi clienti a causa della asserita non conformità delle macchine da questi acquistate.

97      La richiedente è stata invitata, nel corso della stessa udienza, a comunicare informazioni complementari circa il suo fatturato e le sue vendite nei vari Stati membri dove opera.

98      Sulla base degli elementi da lei comunicati al giudice del procedimento sommario con atto registrato presso la cancelleria il 9 marzo 2007, il fatturato relativo alle presse prodotte dalla richiedente è passato da EUR 2 599 943,18 per l’anno 2000, a EUR 796 918,25 per l’anno 2006, mentre il fatturato totale dell’impresa è passato da EUR 7 188 804,58 per l’anno 2000 a EUR 4 188 829,20 per l’anno 2006.

99      La richiedente precisa, inoltre, che il calo del suo fatturato l’ha obbligata a ricorrere a finanziamenti e a linee di credito più consistenti presso le banche, e che il suo indebitamento è passato da EUR 1 679 788 nel corso del 2000 a EUR 2 686 237 alla fine del 2005, indebitamento cui vanno ad aggiungersi partecipazioni finanziarie aggiuntive per l’ammontare di EUR 200 000 versate dai soci nel corso dei primi mesi dell’anno 2006.

100    Orbene, tenuto conto della sua situazione attuale, un peggioramento del calo del fatturato della società potrebbe, secondo la richiedente, indurre i suoi creditori, ed in particolare le banche, a ritirarle il loro credito, il che avrebbe come conseguenza il suo fallimento.

101    La richiedente ritiene inoltre, in sostanza, che il mantenimento dell’atto controverso sarebbe tale da incidere sulla sua posizione concorrenziale e che il danno che ne deriverebbe non potrebbe essere adeguatamente compensato dal risarcimento dei danni a seguito di un procedimento giudiziario, mentre un provvedimento di sospensione dell’esecuzione potrebbe consentire di evitare siffatte conseguenze sul mercato.

102    La Commissione ritiene, in sostanza, che la richiedente non dimostri che sarebbe minacciata da un danno grave e irreparabile in ragione dell’atto controverso.

103    In limine si deve rilevare che la Commissione afferma, quanto alla ricevibilità della domanda di sospensione dell’esecuzione, che la richiedente non dimostra il nesso di causalità tra il danno da lei invocato e gli eventuali effetti dell’atto controverso. La Commissione sostiene che l’eventuale danno che la richiedente potrebbe subire non potrebbe, infatti, risultare dall’atto controverso, bensì da misure che fossero adottate, eventualmente, dagli Stati membri in seguito a tale atto della Commissione.

104    Del resto, sotto un primo profilo, la Commissione, in primo luogo, sostiene che il danno economico che la richiedente invoca è puramente ipotetico, poiché questa non dimostrerebbe che siano state adottate – o che siano sul punto di essere adottate – misure di esecuzione da parte degli Stati membri in seguito all’adozione dell’atto controverso da parte della Commissione.

105    La Commissione sostiene ancora che, ammesso che siffatte misure vengano adottate, alla richiedente può derivarne soltanto un danno di natura pecuniaria che, per definizione, sarebbe riparabile.

106    Sotto un secondo profilo, la Commissione, in sostanza, sostiene che le informazioni fornite dalla richiedente non provano che questa subirebbe un danno grave e irreparabile.

107    Innanzitutto la Commissione assume di non essere in grado di sapere quanti tipi e quali tipi di presse siano stati prodotti e commercializzati dalla richiedente nel corso degli ultimi anni, ma che, sulla base delle informazioni che ha potuto raccogliere su Internet, questa produrrebbe e commercializzerebbe, attualmente, almeno 17 tipi di presse di cui soltanto 3 sono stati considerati dal decreto 27 giugno 2001, e quindi dall’atto controverso.

108    In secondo luogo, i dati forniti dalla richiedente si riferiscono, secondo la Commissione, soltanto al suo fatturato e al suo fatturato nel settore delle presse per il periodo dal 2000 al 2006 e si riferirebbero pertanto soltanto ad una situazione economica precedente l’adozione dell’atto controverso del quale non riflettono pertanto le conseguenze.

109    In terzo luogo, la Commissione ritiene, in sostanza, che i dati relativi al 2006 non consentano di determinare gli effetti che l’atto controverso avrebbe prodotto sul fatturato nel settore delle presse tra il momento dell’adozione dell’atto controverso e l’inizio del 2007.

110    In quarto luogo, la Commissione ritiene che i dati relativi al fatturato della richiedente nel settore delle presse si riferiscano indistintamente a tutti i tipi di presse da questa fabbricati e venduti. La richiedente non fornirebbe alcun dato riguardante l’evoluzione del fatturato specifico derivante dalle vendite dei tre tipi di presse oggetto della misura nazionale di divieto e dell’atto controverso. Non fornirebbe pertanto la prova di un’eventuale diminuzione del fatturato collegato ai tipi di presse considerati nell’atto controverso.

111    In quinto luogo, secondo la Commissione, le variazioni del fatturato totale della richiedente non riflettono le variazioni del suo fatturato nel settore delle presse.

112    In sesto luogo, la Commissione sostiene che la progressiva riduzione del fatturato dell’insieme del settore delle presse (EUR 2 599 943,18 nel 2000, EUR 796 918,25 nel 2006), ad eccezione del periodo 2003‑2004 nel corso del quale tale fatturato è aumentato, non riflette necessariamente le variazioni del fatturato del settore delle presse in taluni Stati membri. Pertanto, secondo la Commissione, nonostante la diminuzione del fatturato dell’insieme del settore delle presse tra il 2005 e il 2006 (che è passato da EUR 1 059 064,37 a EUR 796 918,25), i fatturati del settore sono notevolmente aumentati per quanto riguarda il mercato tedesco (da EUR 262 512,07 a EUR 333 812,75), finlandese (da EUR 36 150,00 a EUR 50 025,00), portoghese (da EUR 31 531,50 a EUR 49 845,00) e polacco (da EUR 0 a EUR 33 320,00).

113    In settimo luogo, i dati forniti, secondo la Commissione, non dimostrano alcun nesso tra, da un lato, le variazioni del fatturato nell’insieme del settore delle presse e le variazioni del fatturato francese e, dall’altro lato, queste ultime e le variazioni del fatturato di ciascuno degli altri Stati membri.

114    In ottavo luogo, la Commissione rimprovera in sostanza alla richiedente di non fornire alcuna indicazione che consenta di valutare su quali basi questa ha calcolato le perdite di fatturato che assume aver subito in conseguenza del decreto 27 giugno 2001.

115    In nono luogo, la Commissione sostiene che la richiedente non ha fornito alcun dato relativo alla definizione del mercato rilevante e delle quote di mercato da lei detenute, globalmente e nei vari Stati membri, prima e dopo l’adozione dell’atto controverso. Orbene, in assenza di qualsiasi elemento obiettivo relativo alle caratteristiche del mercato delle presse e alle parti di mercato detenute dalla richiedente in tale settore, i dati da questa forniti circa il suo fatturato totale e il suo fatturato nel settore delle presse sarebbero, secondo la Commissione, privi di ogni pertinenza. Essi non consentirebbero in particolare di stabilire se e in quale misura la progressiva diminuzione del fatturato della richiedente rifletta le variazioni del mercato rilevante o se possa essere dovuta ad altri fattori.

116    La Commissione considera, in conclusione, che nessun elemento fornito dalla richiedente consente di stabilire, da un lato se e in quale misura la riduzione del fatturato totale e la riduzione del fatturato del settore delle presse di quest’ultima negli anni dal 2000 al 2006 siano la conseguenza diretta del decreto 27 giugno 2001 e dell’atto controverso e, dall’altro lato, quali siano le conseguenze dell’atto controverso.

117    Sotto un terzo profilo, la Commissione deduce che l’atto controverso e, quindi, le eventuali misure nazionali che tale decisione richiederebbe, riguardano soltanto tre dei diciassette tipi di presse attualmente fabbricati e venduti dalla richiedente. L’atto controverso non interesserebbe pertanto le attività della richiedente per quanto riguarda le altre macchine da questa prodotte.

118    Secondo la Commissione, in assenza di più ampie informazioni, quand’anche si supponesse che l’adozione di misure nazionali di divieto fosse la conseguenza immediata e automatica della notifica dell’atto controverso agli Stati membri, la richiedente non prova l’incidenza che siffatte misure potrebbero produrre sul suo fatturato, poiché tali misure riguardano, infatti, soltanto tre tipi di macchine su diciassette. La richiedente non dimostrerebbe neppure che siffatte misure implicheranno automaticamente una riduzione del suo fatturato totale, la revoca di taluni crediti bancari e infine il suo fallimento.

119    Sotto un quarto profilo, la Commissione ritiene, in sostanza, che la scarsa fretta dimostrata dalla richiedente nel proporre una domanda di sospensione dell’esecuzione indica l’assenza dell’imminenza di qualsiasi danno grave e irreparabile. La richiedente, informata dell’adozione dell’atto controverso dalla Commissione l’11 ottobre 2006, avrebbe proposto il ricorso di merito solo il 6 dicembre 2006 e la domanda di provvedimenti urgenti solo il 18 gennaio 2007.

120    Sotto un quinto profilo, per quanto riguarda l’eventuale vantaggio che deriverebbe dall’atto controverso ai concorrenti della richiedente, la Commissione sostiene che certamente non è possibile escludere che la richiedente subisca o rischi di subire conseguenze economiche in ragione del decreto 27 giugno 2001 o dell’atto controverso, ma quand’anche si supponesse che siffatti effetti fossero la conseguenza diretta dell’atto controverso e non del decreto 27 giugno 2001 o dell’anticipazione, da parte degli operatori economici, di misure nazionali adottate in conseguenza dell’atto controverso, tali effetti si produrrebbero comunque soltanto sulla situazione di fatto della richiedente e non sulla sua situazione giuridica.

–       Valutazione del giudice del procedimento sommario

121    Secondo giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile (v. ordinanza del presidente del Tribunale 10 novembre 2004, causa T‑303/04 R, European Dynamics/Commissione, Racc. pag. II‑3889, punto 65, e la giurisprudenza ivi citata).

122    Se è assodato che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva, il provvedimento provvisorio sarebbe giustificato se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito (ordinanza del presidente del Tribunale 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione, Racc. pag. II‑5081, punto 84).

123    Spetta alla parte che si avvale di un danno grave e irreparabile dimostrarne l’esistenza (ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C‑278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑8787, punto 14). L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con una certezza assoluta ed è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente (ordinanze Commissione/Atlantic Container Line e al., punto 19 supra, punto 38, e del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T‑73/98 R, Prayon‑Rupel/Commissione, Racc. pag. I‑2769, punto 38).

124    In primo luogo, per quanto riguarda il nesso di causalità tra il danno asserito dalla richiedente e gli eventuali effetti dell’atto controverso, va ricordato che, come è stato giudicato supra al punto 54, l’atto controverso sembra, prima facie, fare obbligo agli Stati membri cui esso è rivolto di impedire l’immissione sul mercato e la messa in circolazione delle macchine della predetta nel territorio degli Stati membri, nonché di ritirare le macchine presenti sul mercato e che, prima facie, non lascia agli Stati membri la possibilità di agire o di non agire, ma, al contrario, li costringe ad agire in un senso determinato.

125    Il danno del cui sopravvenire la richiedente asserisce il rischio, cioè la perdita nelle vendite delle macchine considerate nell’atto controverso e la lesione della sua reputazione tale da incidere sull’insieme del suo fatturato e da poterla portare al fallimento, non deriva, di conseguenza, da misure nazionali, che altro non farebbero che dare attuazione a tale atto in ciascuno Stato membro, bensì dall’atto controverso propriamente detto, il quale prescrive, prima facie, l’adozione di siffatte misure.

126    Va pertanto fin da subito disatteso l’argomento della Commissione secondo il quale, in ogni caso, non è dimostrato che gli Stati membri abbiano, ad oggi, adottato misure del genere.

127    Infatti, poiché l’oggetto della domanda di provvedimenti urgenti è proprio quello di prevenire l’adozione di siffatte misure da parte degli Stati membri, se le condizioni per la concessione di siffatti provvedimenti provvisori sono integrate, non si può attendere che le dette misure vengano adottate per sospendere l’atto controverso.

128    Si deve, in secondo luogo, constatare che i dati forniti dalla richiedente attestano una diminuzione graduale e notevole tra il 2000 e il 2006 del suo fatturato totale, nonché, in particolare, del suo fatturato nel settore delle presse. Le eccezioni costituite dagli anni 2004 e 2006, e taluni risultati specifici per paese, non appaiono tali da rimettere in discussione tale tendenza. Si deve constatare che tale diminuzione è del 42% in sette anni per il fatturato globale e del 70% per quanto riguarda il solo settore delle presse.

129    Dai dati forniti dalla richiedente relativi al suo passivo risulta pure il suo consistente indebitamento presso le banche, ammontante a oltre EUR 2 600 000 alla fine del 2005.

130    La richiedente deduce, in sostanza, che un aggravamento delle sue attuali difficoltà finanziarie potrebbe esserle fatale. Tale aggravamento potrebbe derivare, da un lato, dal divieto di immissione sul mercato e di messa in servizio delle macchine considerate dall’atto controverso e, dall’altro, dalla lesione arrecata alla sua reputazione commerciale e alla reputazione delle sue macchine che da una siffatta misura di divieto potrebbe derivare e che potrebbe incidere sull’insieme del suo fatturato.

131    Va in primo luogo ricordato che l’attuazione dell’atto controverso potrebbe portare a impedire, in tutti gli Stati membri, la vendita dei tipi di macchine considerati dalla detta decisione. L’importante aggravamento della situazione finanziaria che ne deriverebbe per il settore delle presse risulta pertanto dimostrato con un sufficiente grado di probabilità.

132    Tuttavia, il fatturato realizzato dalla richiedente nel settore delle presse rappresenta allo stato solo poco meno del 20% del suo fatturato totale.

133    Si deve pertanto esaminare la pertinenza dell’argomento della richiedente circa l’eventuale danno alla sua reputazione commerciale che potrebbe derivare dall’atto controverso, e che potrebbe avere la conseguenza di incidere sull’insieme delle sue attività.

134    Occorre innanzitutto considerare che la giurisprudenza relativa al danno alla reputazione di una impresa esclusa da una gara di pubblico appalto e che respinge la tesi secondo la quale un tale danno costituisca un pregiudizio grave e irreparabile (ordinanza del presidente del Tribunale 20 settembre 2005, causa T‑195/05, Deloitte Business Advisory/Commissione, Racc. pag. II‑3485, punto 126, e European Dynamics/Commissione, punto 121 supra, punto 82) non appare pertinente per giudicare un danno alla reputazione quale quello che può interessare la richiedente nella fattispecie. Il fatto di non ottenere un contratto di appalto non può invero essere comparato al fatto di vedere parte dei propri prodotti qualificati come pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone.

135    Si deve a questo proposito rilevare che il pregiudizio derivante dalla lesione alla reputazione di una impresa, le cui macchine beneficiano della marcatura CE di conformità e la cui sicurezza è messa in discussione in assenza di qualsiasi misura nazionale di divieto ai sensi della direttiva 98/37, è stato riconosciuto dalla Corte (v., in questo senso, sentenza della Corte 17 aprile 2007, causa C‑470/03, AGM-COS.MET, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 61‑65).

136    Nella fattispecie va considerato che una decisione della Commissione, prima facie, tale da imporre all’insieme degli Stati membri di adottare misure restrittive degli scambi, nel caso di specie misure di divieto di immissione sul mercato e di messa in circolazione delle dette macchine in ragione dei rischi che tali macchine farebbero correre alla salute e alla sicurezza delle persone, è tale da ledere la reputazione dell’impresa che produce tali macchine.

137    Il pregiudizio derivante da una siffatta lesione deve pertanto essere riconosciuto.

138    Si deve altresì prendere in considerazione, nel caso di specie, il fatto che nell’atto controverso non viene indicato né che la misura nazionale iniziale, cioè il decreto 27 giugno 2001, è stata annullata dal Consiglio di Stato, né che, a seguito di tale annullamento, non è stata adottata alcuna nuova misura dalle autorità francesi.

139    Considerate le circostanze tipiche della specie e, in particolare, il fatto che la richiedente è una piccola impresa con una produzione limitata e specializzata – di presse idrauliche e di macchine industriali destinate al taglio e alla perforazione di pezzi metallici – si deve considerare che è stato sufficientemente dimostrato che l’atto controverso, mettendo in discussione, nell’insieme degli Stati membri, la sicurezza di talune delle macchine da lei prodotte è tale da ledere la sua reputazione con riferimento all’insieme della sua produzione.

140    L’argomento della Commissione inteso a sostenere che dall’atto controverso potrebbe essere interessata soltanto una parte della produzione della richiedente non può pertanto essere accolto.

141    Si deve pertanto verificare se un siffatto danno è, nel caso di specie, grave e difficilmente riparabile per la richiedente.

142    In primo luogo, una siffatta lesione arrecata alla reputazione commerciale di un’impresa e alla reputazione di sicurezza dei suoi prodotti è tale da causarle un danno che, data la natura difficilmente valutabile, è difficilmente riparabile.

143    Tenuto conto delle circostanze della specie e del fatto che la richiedente ha una produzione limitata e specializzata, un siffatto danno può inoltre essere qualificato come grave dal momento che una siffatta lesione è tale, in ragione dell’atto controverso, da avere effetti nell’insieme degli Stati membri e, di conseguenza, nell’insieme dei mercati sui quali la richiedente opera e non soltanto su uno di essi.

144    In secondo luogo, tenuto conto, da un lato, del fatto che si tratta di una piccola impresa e, dall’altro, della attuale situazione finanziaria della ricorrente, una siffatta lesione alla sua reputazione è tale da comportare conseguenze irrimediabili sulla sua produzione, sia nel settore delle presse che nei suoi altri settori di attività, i quali hanno pure ad oggetto macchine utensili, e, di conseguenza, sulla sua situazione finanziaria globale. Pertanto il rischio che sia rapidamente avviata al fallimento non appare puramente ipotetico ma, anzi, prevedibile con sufficiente grado di probabilità.

145    In terzo luogo, non è da escludersi che la richiedente possa trovarsi a dover affrontare, come essa afferma, azioni per risarcimento danni da parte dei suoi acquirenti se, conformemente all’art .7, n. 1, della direttiva 98/37, le macchine da questi acquistate fossero ritirate dal mercato. Oltre al fatto che siffatte misure sarebbero pure tali da compromettere la reputazione commerciale della richiedente presso i suoi acquirenti, questi ricorsi sarebbero molto verosimilmente tali da aggravare la situazione finanziaria della richiedente, contribuendo così al verificarsi del danno grave e irreparabile da questa dedotto.

146    Alla luce delle specifiche circostanze della fattispecie, va considerato, tenuto conto dell’insieme di tutti questi elementi, che l’esecuzione dell’atto controverso è tale da provocare un pregiudizio grave e irreparabile alla richiedente, mettendone a repentaglio l’esistenza, con la conseguenza che appare incontestabile l’urgenza delle misure richieste (v., in questo senso, ordinanza del presidente del Tribunale 30 aprile 1999, causa T‑44/98 R II, Emesa Sugar/Commissione, Racc. pag. II‑1427, punto 131).

147    Si deve a questo proposito sottolineare che l’urgenza di cui la ricorrente si può avvalere deve a maggior ragione essere riconosciuta dal giudice del procedimento sommario in quanto, come risulta dai punti 76‑93 della presente ordinanza, gli argomenti di fatto e di diritto presentati dalla richiedente appaiono particolarmente seri (v., in questo senso, ordinanza Austria/Consiglio, punto 18 supra, punto 110, e ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 2006, causa T‑114/06 R, Globe/Commissione, Racc. pag. II‑2627, punto 140).

148    Ciò considerato, gli altri argomenti della Commissione diretti a contestare l’esistenza di un danno grave e irreparabile che incombe sulla richiedente non possono rivelarsi fruttuosi.

149    In primo luogo, vanno disattese le obiezioni della Commissione secondo le quali i dati forniti dalla richiedente non consentono di dimostrare l’esistenza di un rischio di danno grave e irreparabile.

150    A questo proposito, l’argomento della Commissione secondo cui il danno non deve essere valutato nella sua globalità, ma unicamente rispetto alle macchine interessate dall’atto controverso, non può risultare fruttuoso. Infatti, la lesione alla reputazione commerciale di cui la richiedente rischia di essere vittima è, nella fattispecie, tale da incidere sull’insieme delle sue vendite e quindi da mettere a repentaglio non solo il settore delle presse ma anche l’insieme della sua attività.

151    Alla richiedente non può pertanto essere rimproverato di fornire dati soltanto per il passato, vale a dire per gli anni dal 2000 al 2006 incluso. Infatti, tali dati consentono al giudice del procedimento sommario di valutare l’evoluzione della situazione finanziaria della richiedente e di valutare la pertinenza delle sue affermazioni per quanto riguarda il rischio finanziario che incorrerebbe se la decisione della Commissione dovesse tradursi, negli Stati membri, in misure di divieto di vendita delle macchine considerate e in un ritiro di quelle in servizio.

152    Inoltre, non può rimproverarsi alla richiedente l’assenza di dati relativi all’effetto sulle vendite delle macchine considerate dall’atto controverso dopo l’adozione di questo, in quanto, da un lato, è dimostrato che l’atto controverso non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, i suoi clienti non possono essere al corrente della sua esistenza prima che gli Stati membri vi abbiano dato attuazione e, d’altro lato, è anche dimostrato che gli Stati membri non hanno ancora adottato misure a tal fine.

153    Del resto, l’assenza di indicazioni del modo di calcolo del danno risultante dall’adozione, da parte della Repubblica francese, del decreto 27 giugno 2001, appare ininfluente per valutare se l’urgenza sia dimostrata nell’ambito della presente istanza, poiché la valutazione da parte della richiedente del suo eventuale danno tra il 2000 e il 2006 non costituisce una condizione affinché sia pronunciata la sospensione dell’atto controverso, dal momento che tale questione riguarda, infatti, il ricorso per risarcimento danni da quest’ultima proposto dinanzi ai giudici francesi.

154    Infine, l’assenza di indicazioni relative alle quote di mercato della richiedente non è di per sé tale da privare di pertinenza i dati da lei forniti circa la sua situazione finanziaria. Considerato l’aggravamento progressivo di tale situazione e i rischi insiti in una decisione idonea a ledere la reputazione dei suoi prodotti, appare indifferente se le sue quote di mercato nel settore delle presse siano importanti o meno.

155    In secondo luogo, va respinto l’argomento della Commissione secondo cui la richiedente, non avendo introdotto più celermente il ricorso principale dinanzi al Tribunale e non avendo adito più rapidamente, con la presente domanda, il giudice del procedimento sommario, dimostrerebbe, con il suo comportamento, che il requisito dell’urgenza non è soddisfatto.

156    Si deve innanzitutto rilevare che il ricorso principale è stato proposto entro il termine di due mesi previsto dall’art. 230, quinto comma, CE.

157    Occorre poi rilevare che non vi è un termine previsto per la presentazione di una domanda di provvedimenti urgenti dinanzi al giudice del procedimento sommario.

158    Se è vero che il giudice del procedimento sommario può essere indotto a valutare, con riferimento alle circostanze del caso di specie, il momento in cui la domanda di provvedimento urgente è stata proposta allorché statuisce sull’urgenza (v., in questo senso, ordinanza del presidente del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑288/02 R, AIT/Commissione, Racc. pag. II‑2885, punto 17), si deve constatare che il ricorso principale è stato proposto il 6 dicembre 2006, mentre la presente domanda è stata registrata presso la cancelleria il 18 gennaio 2007. Il lasso di tempo tra il ricorso principale e la domanda di provvedimenti urgenti non può di conseguenza essere giudicato eccessivo e non dimostra l’assenza di urgenza della detta domanda.

159    In terzo luogo, ciò considerato, non si rende necessario, nell’ambito della valutazione del danno grave e irreparabile, pronunciarsi sulle affermazioni della richiedente circa le ripercussioni sulla sua posizione concorrenziale, da lei comunque dedotte solo in via ulteriormente subordinata e soltanto nelle informazioni complementari presentate al giudice del procedimento sommario a seguito dell’udienza.

160    In conclusione, nella fattispecie la condizione dell’urgenza deve ritenersi soddisfatta.

 Sulla ponderazione degli interessi

161    La Commissione, in sostanza, afferma che la ponderazione degli interessi depone a favore del rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione, in quanto l’interesse comunitario a che sia assicurato un grado di tutela della salute e della sicurezza equivalente nell’insieme degli Stati membri dovrebbe comunque prevalere sull’interesse specifico della richiedente.

162    Orbene, secondo la Commissione l’atto controverso ha lo scopo di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che verrebbero messe a repentaglio dalle macchine considerate nell’atto controverso.

163    È tuttavia giocoforza constatare che la Commissione ha impiegato oltre cinque anni per emettere l’atto controverso senza che la salute e la sicurezza dei lavoratori che a lei spetta assicurare abbiano motivato una più rapida azione da parte sua.

164    La sola spiegazione che è stata in grado di fornire a tal riguardo nel corso dell’udienza è che le è stato necessario bandire una gara per selezionare un esperto per esaminare le macchine della richiedente e che tale procedimento di selezione è stato più lungo del previsto.

165    La Commissione, da un lato, non dimostra tale affermazione. Dall’altro lato, appare poco verosimile che alla Commissione occorrano più di cinque anni per selezionare un esperto, per ottenere da questi una relazione e emettere un parere nell’ambito di un procedimento inteso ad adottare misure di salvaguardia, nel caso di macchine tali da pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone.

166    Inoltre, si deve ricordare che l’atto controverso è stato infine adottato dalla Commissione solo dopo che le autorità francesi le avevano chiesto di emettere un parere circa le misure che esse avevano notificato, affinché fosse loro possibile difendersi nell’ambito di un procedimento promosso dinanzi ai giudici francesi.

167    D’altronde, la Commissione non ha contestato le affermazioni della richiedente secondo le quali dopo l’adozione del decreto 27 giugno 2001 non si è prodotto alcun incidente e le sole misure adottate a tal riguardo dalle autorità francesi sono state annullate dal Consiglio di Stato nel 2002 senza che venissero adottate nuove misure a seguito di tale annullamento.

168    Si deve infine prendere in considerazione il fatto che gli argomenti di fatto e di diritto presentati dalla richiedente nell’ambito del suo primo motivo a sostegno del fumus boni iuris fanno insorgere, alla luce degli elementi di cui il giudice del procedimento sommario dispone, dubbi molto seri circa la legittimità dell’atto controverso.

169    La ponderazione degli interessi non può pertanto deporre a favore del rigetto della misura di sospensione dell’esecuzione, come chiesto dalla Commissione.

170    In conclusione, le condizioni per la concessione della sospensione dell’esecuzione dell’atto controverso sono soddisfatte e la domanda della richiedente va accolta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      L’esecuzione del parere della Commissione 6 settembre 2006, C (2006) 3914, concernente un provvedimento di divieto relativo ad alcune presse meccaniche della marca IMS adottato dalle autorità francesi, è sospesa fino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato sul ricorso principale.






2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 7 giugno 2007

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Lingua processuale: l'italiano.