Language of document : ECLI:EU:T:2007:164

Causa T‑346/06 R

Industria Masetto Schio Srl (IMS)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Direttiva 98/37/CE — Ricevibilità — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2.      Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale

(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/37, artt. 2, n. 1, e 7, nn. 1 e 2)

3.      Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale

(Artt. 230, quarto comma, CE, 242 CE e 243 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/37, artt. 2, n. 1, e 7, n. 2)

4.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile

(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1.      Perché la domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto sia dichiarata ricevibile, il richiedente deve dimostrare l’esistenza di taluni elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori al fine di evitare che esso possa ottenere, attraverso il provvedimento sommario, la sospensione dell’esecuzione di un atto che il giudice comunitario in seguito si rifiuterebbe di annullare, essendo stato il ricorso dichiarato irricevibile nella causa principale. Siffatto esame di ricevibilità del ricorso principale è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento sommario. Infatti, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori la ricevibilità del ricorso principale può essere valutata solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se la richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare a priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Il giudice del procedimento sommario è tenuto a dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso nel merito possa essere del tutto esclusa. Infatti, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché questa non è, prima facie, totalmente esclusa corrisponderebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale.

(v. punti 31‑33)

2.      Tenuto conto della struttura e della finalità della direttiva 98/37, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, la Commissione sembra, prima facie, avere l’obbligo e non la mera facoltà, in forza dell’art. 7 della direttiva 98/37, di pronunciarsi sulla misura nazionale notificatale. Sembra altresì prima facie che la Commissione sia tenuta a pronunciarsi non già su un progetto di misura, ma su una misura nazionale che, essendo stata adottata da uno Stato membro, ha l’effetto di restringere la libera circolazione dei macchinari di cui trattasi.

Peraltro, in applicazione dell’art. 2, n. 1, della stessa direttiva, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica la direttiva non possano essere immessi sul mercato o messi in servizio se pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni.

Non è pertanto possibile per il giudice del procedimento sommario escludere che la constatazione da parte della Commissione che la misura nazionale adottata da uno Stato membro ai sensi dell’art. 7, n. 1, della detta direttiva è giustificata e la trasmissione di tale informazione agli altri Stati membri ai sensi dell’art. 7, n. 2, di tale direttiva modifichino in modo grave e manifesto la situazione giuridica del produttore delle macchine considerate dall’atto comunitario, impedendo che tali macchine possano essere messe in circolazione o in servizio sul mercato degli Stati membri destinatari di tale atto. Non può pertanto, prima facie, escludersi che l’atto della Commissione possa comportare effetti giuridici vincolanti per il produttore delle macchine considerate in tale atto.

(v. punti 39‑40, 42)

3.      Nel caso in cui un atto comunitario sia rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che lo Stato membro deve intraprendere per dare esecuzione all’atto ha un carattere automatico o se comunque l’esito non è dubbio, allora l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se al contrario l’atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata e non l’atto in sé stesso.

Quando gli Stati sono destinatari di un atto con il quale la Commissione li informa, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 98/37, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, che una misura nazionale di divieto di immissione sul mercato o di messa in circolazione di talune macchine è giustificata o parzialmente giustificata, essi sembrano disporre soltanto del potere di impedire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle macchine considerate dall’atto della Commissione che dichiara la misura nazionale giustificata. Prima facie, sembra infatti che sia la Commissione a dover valutare la necessità di adottare siffatte misure e gli Stati membri abbiano in seguito l’obbligo di adottare le misure opportune che una siffatta constatazione comporta, cioè ritirare le macchine dal mercato e non consentire la loro immissione sul mercato o la messa in servizio qualora pregiudichino la sicurezza e la salute delle persone conformemente all’art. 2, n. 1, della direttiva. Pertanto, prima facie, non è da escludersi che gli Stati membri non dispongano di margini di manovra qualora siano destinatari di un tale atto.

Del resto, anche se chi non è destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari, non è da escludersi, prima facie, che il detto atto controverso della Commissione riguardi individualmente una ricorrente, allorché riguarda esplicitamente ed esclusivamente le macchine da questa prodotte.

(v. punti 50‑52, 56‑57)

4.      Nell’ambito di un procedimento sommario, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Se un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva, il provvedimento provvisorio sarebbe giustificato se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito. L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con una certezza assoluta ed è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente.

Una decisione della Commissione, prima facie, tale da imporre all’insieme degli Stati membri di adottare misure restrittive degli scambi, quali misure di divieto di immissione sul mercato e di messa in circolazione di talune macchine in ragione dei rischi che tali macchine farebbero correre alla salute e alla sicurezza delle persone, è tale da ledere la reputazione dell’impresa che produce tali macchine. Il pregiudizio derivante da una siffatta lesione deve pertanto essere riconosciuto. Infatti, una siffatta lesione arrecata alla reputazione commerciale di un’impresa e alla reputazione di sicurezza dei suoi prodotti è tale da causarle un danno che, data la natura difficilmente valutabile, è difficilmente riparabile. Un siffatto danno può inoltre essere qualificato come grave dal momento che una siffatta lesione è tale, in ragione della detta decisione, da avere effetti nell’insieme degli Stati membri e, di conseguenza, nell’insieme dei mercati sui quali la richiedente opera e non soltanto su uno di essi. Una siffatta lesione alla sua reputazione è tale da comportare conseguenze irrimediabili sulla sua produzione, sia nel settore di cui trattasi che nei suoi altri settori di attività, e, di conseguenza, sulla sua situazione finanziaria globale. Pertanto il rischio che sia rapidamente avviata al fallimento non appare puramente ipotetico ma, anzi, prevedibile con sufficiente grado di probabilità.

In considerazione di queste circostanze l’esecuzione della detta decisione della Commissione è tale da provocare un pregiudizio grave e irreparabile all’impresa richiedente, mettendone a repentaglio l’esistenza, con la conseguenza che appare incontestabile l’urgenza delle misure richieste.

(v. punti 121‑123, 136-137, 142‑144, 146)