Language of document : ECLI:EU:T:2013:449

Causa T‑380/10

Wabco Europe e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Distorsione della concorrenza – Prova – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Comunicazione del 2002 sulla cooperazione – Immunità dalle ammende – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Principio di irretroattività»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto

(Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Artt. 101, § 1, TFUE e 263 TFUE)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione

(Art. 6, § 2, UE; art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48, § 1).

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova della durata dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

6.      Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti – Informazioni relative a un prodotto commercializzato su un mercato che non riguarda imprese concorrenti – Insussistenza di presunzione

(Art. 101, § 1, TFUE)

7.      Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Intesa globale – Criteri – Obiettivo unico – Presupposto – Esistenza di una distorsione della concorrenza riguardante ciascuno dei mercati di prodotti interessati dalla suddetta infrazione unica

(Art. 101, § 1, TFUE)

8.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di una carenza di motivazione nel corso del procedimento precontenzioso – Presupposti – Circostanze eccezionali

(Art. 296 TFUE)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dall’impresa di cui trattasi – Portata – Presa in considerazione dell’elemento cronologico della cooperazione fornita – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18 e 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti da 20 a 23)

10.    Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Controricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Scritti allegati al ricorso o al controricorso – Ricevibilità – Presupposti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

11.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Irretroattività delle disposizioni penali – Ambito di applicazione – Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza – Inclusione – Eventuale violazione a seguito dell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende ad un’infrazione anteriore alla loro introduzione – Prevedibilità delle modifiche introdotte dagli orientamenti – Insussistenza della violazione

(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28, 140, 186, 195, 196)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 42-44)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45, 46)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47-52, 94)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 53)

6.      In materia di concorrenza, la fornitura di informazioni commerciali riservate, quali lo scambio dei futuri aumenti di prezzo, ha un effetto anticoncorrenziale se tali informazioni sono destinate ad una o più imprese concorrenti, in quanto ne risulta alterata l’autonomia di comportamento delle imprese in questione sul mercato. In presenza di tali pratiche tra concorrenti, la Commissione non è tenuta a dimostrare i loro effetti anticoncorrenziali sul mercato di cui trattasi se esse sono idonee in concreto, tenuto conto del contesto giuridico ed economico nel quale si inseriscono, ad impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.

Per contro, non si può presumere che un accordo o una pratica concordata consistente, per talune imprese, nello scambio di informazioni commerciali riservate, ma relative ad un prodotto commercializzato su un mercato nel quale esse non sono in concorrenza, abbia un oggetto o un effetto anticoncorrenziale su detto mercato. Infatti, una pratica consistente, per un’impresa attiva su due mercati distinti di prodotti, nel trasmettere ai propri concorrenti presenti su un primo mercato informazioni commerciali riservate relative al secondo mercato, sul quale detti concorrenti non sono presenti, non è idonea, in linea di principio, ad influire sulla concorrenza esercitata su tale secondo mercato.

(v. punti 78, 79)

7.      In materia di concorrenza sussiste un’infrazione unica ove gli accordi o le pratiche concordate, pur vertendo su prodotti, servizi o territori distinti, si inseriscano in un piano globale posto in esecuzione consapevolmente dalle imprese interessate allo scopo di realizzare un unico obiettivo anticoncorrenziale. Tuttavia, l’accertamento di una siffatta infrazione non è tale da far venir meno la condizione preliminare relativa all’esistenza di una distorsione della concorrenza riguardante ciascuno dei mercati di prodotti interessati dalla suddetta infrazione unica.

(v. punto 92)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 107, 110)

9.      In materia di concorrenza, la Commissione ha definito, nella comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa possono evitare l’imposizione di ammende o beneficiare di una riduzione dell’ammenda che avrebbero dovuto versare.

È inerente alla logica di tale comunicazione che l’effetto ricercato è di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia presso la Commissione. Tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i partecipanti all’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare dell’immunità da ammende denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli dunque al rischio che vengano loro inflitte ammende. Nell’ambito di tale sistema, secondo la stessa logica, le imprese più rapide nel fornire la loro cooperazione possono beneficiare di riduzioni più rilevanti delle ammende cui sarebbero altrimenti assoggettate rispetto a quelle delle imprese meno rapide nel cooperare. L’ordine cronologico e la rapidità della cooperazione offerta dai membri del cartello costituiscono quindi elementi fondamentali del sistema predisposto dalla comunicazione sulla cooperazione.

A tale riguardo, mentre la Commissione è tenuta a motivare per quali ragioni ritiene che elementi di prova forniti dalle imprese nel quadro di una comunicazione sul trattamento favorevole costituiscono un contributo che giustifichi o meno una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, spetta invece alle imprese che desiderino contestare la decisione della Commissione a tal riguardo dimostrare che le informazioni fornite volontariamente da tali imprese sono state determinanti per consentire alla Commissione di provare la sostanza dell’infrazione e di adottare una decisione con conseguenti ammende. Tenuto conto della ragion d’essere della riduzione, la Commissione non può non tener conto dell’utilità dell’informazione fornita, la quale dipende necessariamente dagli elementi di prova già in suo possesso.

Quando un’impresa, nell’ambito della cooperazione, si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la Commissione, non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso dette informazioni. Una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la Commissione disponeva già non agevola infatti in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, essa non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di cooperazione. Peraltro, la collaborazione di un’impresa all’inchiesta non dà diritto ad alcuna riduzione di ammenda quando detta collaborazione non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a fare in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003.

Infine, quand’anche si dovesse ritenere che la Commissione disponga di un potere discrezionale nell’esame del valore aggiunto significativo di informazioni fornitele ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, resta il fatto che il Tribunale non può basarsi su detto potere discrezionale al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto della valutazione effettuata al riguardo dalla Commissione.

(v. punti 142, 147-153)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 162, 163)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 175-179)