Language of document : ECLI:EU:F:2014:273

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

11 dicembre 2014

Causa F‑14/14

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura – Pregiudizio alla corretta amministrazione della giustizia – Esclusione dal procedimento di un avvocato»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis.

Decisione:      L’avv. Z è escluso dal procedimento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. Copia della presente ordinanza è inviata ai competenti organismi italiani cui l’avv. Z è soggetto.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 2)

Occorra fare applicazione dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, per escludere l’avvocato di un ricorrente dal procedimento dinanzi a detto Tribunale e per inviare copia dell’ordinanza ai competenti organismi nazionali cui egli è soggetto, qualora risulti sufficientemente dimostrato che, con il suo comportamento, tale avvocato contribuisce senza discernimento a dare supporto alla litigiosità del ricorrente, la quale, considerato il numero particolarmente elevato di ricorsi proposti da quest’ultimo dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell’Unione – numero la cui consistenza non può sfuggire a un avvocato normalmente diligente –, si rivela particolarmente pregiudizievole per la buona amministrazione della giustizia.

In tali circostanze, l’avvocato non svolge appieno il suo ruolo, che deve indurlo a consigliare al ricorrente di agire in giudizio con moderazione e, in ogni caso, di non proporre un ricorso ripetitivo e ridondante, tale da intralciare ulteriormente l’attività dei tre organi giurisdizionali dell’Unione, già ampiamente e, spesso, inutilmente sovraccaricata dai ricorsi promossi dall’interessato.

L’esclusione obbliga il ricorrente a designare un altro avvocato ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ma non pregiudica minimamente il giudizio che detto Tribunale sarà chiamato ad esprimere sul merito del ricorso, del quale resta investito finché il ricorrente conservi un interesse ad agire, finché non rinunci agli atti o finché il ricorso non sia divenuto privo di oggetto.

(v. punti 20‑23)